La diffamazione on line: aspetti processuali

Diffamazione online
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La diffamazione on line: aspetti processuali

 

Abstract

La sentenza n.1208/23 del Tribunale di Milano, caso “Facebook/Snaitech”, affronta la responsabilità dell'hosting provider per l'omessa rimozione di contenuti diffamatori. La conoscenza dell'illecito rappresenta il momento determinante dell'obbligo di intervento. Viene inoltre ribadita la necessità di allegare e provare il danno reputaizonale quale danno-conseguenza.

Judgment n. 1208/23 in Milan (Facebook vs. Snaitech) examines the liability of an hosting provider for failng to remove a defamatory content. The provider's knowledge is “dies a quo” for the remotion. The reputional harm also must be specifically alleged and proved as consequential damage.

 

Il problema: quando la piattaforma smette di essere un semplice intermediario.

La responsabilità per la diffamazione on line presenta una struttura diversa a seconda che il contenuto illecito sia imputabile all'autore del post oppure al gestore della piattaforma che lo ospita.

Nel primo caso, il problema è quello dell'identificazione dell'autore e della prova della sua condotta. Nel secondo, il tema si sposta: la piattaforma non viene chiamata a rispondere per avere creato il contenuto, ma per avere eventualmente consentito che esso rimanesse online nonostante la conoscenza della sua illiceità.

È dunque attorno a tre momenti che si costruisce la responsabilità del gestore: conoscenza, manifesta illiceità e omissione della rimozione.

Questa geometria emerge con particolare chiarezza dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano.

La prima linea: l'autore del contenuto e l'onere della prova.

Nel terreno della diffamazione on line, la prima questione resta quella dell'attribuzione del contenuto al suo autore.

L'identificazione non richiede necessariamente un accertamento tecnico sofisticato. L'indirizzo IP può costituire un elemento probatorio, ma non rappresenta l'unica strada percorribile: il giudice può fondare il proprio convincimento su una convergenza di elementi logici, indiziari e contestuali.

Il diritto, dunque, non si affida necessariamente alla macchina: può ricostruire l'identità dell'autore attraverso il complessivo quadro probatorio.

Questa posizione, tuttavia, non deve essere confusa con quella della piattaforma.

La piattaforma e il diverso oggetto della prova.

Il gestore che opera come hosting provider non è, in linea di principio, l'autore del contenuto memorizzato sulla propria infrastruttura.

Nel sistema originariamente delineato dal d.lgs. n. 70/2003, l'esenzione prevista per l'hosting è collegata proprio all'assenza di conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione e, nelle azioni risarcitorie, dei fatti o delle circostanze che rendano manifesta l'illiceità.

Ne consegue che la controversia non può essere costruita come una prova negativa: non è la piattaforma a dover dimostrare, in astratto, di non sapere.

È invece il soggetto che lamenta la lesione a dover individuare e provare il momento nel quale il gestore è venuto a conoscenza dell'illecito e degli elementi che ne rendevano manifesta l'illiceità.

La domanda decisiva diventa quindi: quando la piattaforma ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, che cosa stava ospitando?

La conoscenza dell'illecito: il vero punto di torsione.

È questo il passaggio nel quale la posizione dell'intermediario può mutare.

La segnalazione della persona lesa rappresenta certamente lo strumento più evidente per dimostrare la conoscenza: una comunicazione, una PEC, una e-mail o una procedura interna della piattaforma possono fissare documentalmente il momento nel quale il gestore è stato informato.

Ma la segnalazione non opera in modo puramente sacramentale.

La questione giuridicamente rilevante è infatti se il gestore, alla luce degli elementi portati alla sua attenzione, fosse posto in condizione di riconoscere la manifesta illiceità del contenuto.

La conoscenza, pertanto, non è una categoria meramente formale. È una categoria probatoria.

La manifesta illiceità: non ogni contenuto controverso deve essere rimosso.

Qui occorre evitare una semplificazione pericolosa.

La responsabilità della piattaforma non può trasformarsi in un obbligo generalizzato di rimozione di ogni contenuto contestato dall'utente.

Il discrimine è rappresentato dalla manifesta illiceità.

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1208/2023, la controversia riguardava contenuti pubblicati su Facebook e ritenuti diffamatori dagli attori. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'hosting provider per l'omessa tempestiva rimozione, valorizzando la conoscenza della manifesta illiceità dei contenuti.

La decisione è particolarmente significativa perché individua con precisione il rapporto tra segnalazione, conoscenza e dovere di intervento: l'attore deve allegare e provare la conoscenza della manifesta illiceità, che può essere indotta dalla comunicazione del titolare del diritto leso oppure risultare aliunde.

Il punto, dunque, non è semplicemente che qualcuno abbia protestato. È che la protesta abbia posto il gestore davanti a un illecito riconoscibile come tale secondo la diligenza richiesta a un operatore professionale.

Dalla conoscenza all'omissione: quando il tempo diventa responsabilità.

Accertata la conoscenza della manifesta illiceità, entra in gioco il fattore tempo.

La piattaforma non è chiamata a impedire preventivamente ogni possibile abuso. È chiamata, una volta posta in condizione di conoscere l'illecito, ad adottare tempestivamente le misure necessarie.

È qui che l'omissione assume rilevanza giuridica.

La permanenza on line del contenuto dopo la segnalazione non costituisce automaticamente responsabilità: occorre verificare la natura dell'illecito, la sua manifesta riconoscibilità, la conoscenza acquisita dal gestore e la tempestività dell'intervento.

Ma, quando questi elementi convergono, la permanenza del contenuto può trasformarsi da fatto originariamente imputabile all'utente in una successiva condotta omissiva imputabile al gestore.

È precisamente questo il passaggio valorizzato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 1208/2023.

 Non tutte le piattaforme sono uguali.

La questione non può essere affrontata prescindendo dal ruolo concretamente svolto dal gestore.

Una cosa è l'hosting che si limita a memorizzare contenuti caricati dagli utenti; altra è una piattaforma che interviene in modo più penetrante nell'organizzazione, nella selezione, nella valorizzazione o nella diffusione dei contenuti.

La qualificazione dell'intermediario diventa quindi essenziale.

Non è sufficiente chiamare genericamente in causa “il social network”: occorre individuare quale attività svolga concretamente il gestore e quale disciplina sia applicabile a quella specifica attività.

È una prospettiva che impedisce due opposti automatismi: considerare la piattaforma sempre irresponsabile perché non è l'autore del post, oppure considerarla sempre responsabile perché il contenuto è stato pubblicato attraverso i suoi servizi.

Il bilanciamento tra reputazione e libertà di espressione.

Il sistema deve infine essere letto alla luce di un equilibrio costituzionalmente delicato.

Da un lato vi sono la libertà di manifestazione del pensiero e la libera circolazione delle informazioni; dall'altro, il diritto all'onore, alla reputazione e all'identità personale.

Una responsabilità automatica della piattaforma produrrebbe un effetto di censura preventiva: per evitare il rischio di essere chiamato a rispondere, il gestore potrebbe essere incentivato a rimuovere qualsiasi contenuto contestato.

L'opposta soluzione, però, produrrebbe un altrettanto evidente vuoto di tutela: una volta informato dell'esistenza di un contenuto manifestamente illecito, il gestore potrebbe semplicemente ignorarlo.

La logica della responsabilità, quindi, deve essere situata “a valle”: non un obbligo generale di controllo preventivo, ma un dovere di intervento quando la conoscenza dell'illecito diventa concreta e giuridicamente rilevante.

Il diritto vivente dopo il caso milanese.

Il valore della sentenza n. 1208/2023 non sta allora nell'aver trasformato il social network in un editore.

Sta nell'avere reso più nitida la seguente sequenza probatoria:

contenuto illecito → conoscenza della piattaforma → manifesta illiceità → mancata o tardiva rimozione → protrazione del danno.

La controversia sulla responsabilità del gestore si sposta così dall'origine del contenuto alla sua successiva gestione.

Ed è proprio questa la vera trasformazione del diritto della diffamazione digitale: il problema non è più soltanto chi ha scritto, ma anche che cosa ha fatto chi, dopo essere stato informato, poteva intervenire.

Conclusioni: la responsabilità non nasce dall'esistenza della piattaforma.

La piattaforma non è responsabile semplicemente perché il contenuto diffamatorio è transitato attraverso la sua infrastruttura.

La responsabilità può nascere successivamente, quando l'intermediario viene posto davanti a un illecito riconoscibile e, invece di intervenire tempestivamente, ne consente la permanenza.

La conoscenza costituisce dunque il punto di torsione; la manifesta illiceità rappresenta il criterio di selezione; l'omessa o tardiva rimozione costituisce il comportamento dal quale può derivare la responsabilità.

È una logica antica applicata a un ambiente nuovo: non basta chiedersi chi abbia provocato il danno; occorre chiedersi chi, una volta conosciutolo, aveva il potere di impedirne la prosecuzione e non lo ha fatto.

Ed è forse proprio qui che il diritto digitale torna a incontrare una regola elementare di responsabilità: non è l'esistenza del potere di intervenire a generare automaticamente un obbligo; è la concreta conoscenza dell'illecito, unita alla possibilità di porvi tempestivamente rimedio, a trasformare l'inerzia in un fatto giuridicamente rilevante.