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Titolare effettivo: quando è soggetto a monitoraggio fiscale per le attività finanziarie estere

Titolare effettivo
Titolare effettivo

Abstract

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 29 maggio 2019 n. 53/E ha avuto modo di chiarire cosa si intende per “titolari effettivi” in analisi con la normativa antiriciclaggio, ai quali è rivolta la compilazione fiscale del campo “RW”, cioè chi è soggetto a monitoraggio fiscale per attività estere.

Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate toglie dubbi per quanto in materia di Trust, se la figura del trustee possa essere considerato assoggettabile a tale dichiarazione.

 

Indice

1. Introduzione sulla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

2. L’interpretazione del contribuente richiedente il parere

3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate

4. Il titolare effettivo in materia di trust

5. La soluzione nel caso sottoposto sul titolare effettivo

 

1. Introduzione sulla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 29 maggio 2019 n. 53/E, occupandosi di un quesito in materia di enti, precisamente di fondazioni, ha avuto modo di chiarire i regimi fiscali previsti dall’articolo 4, Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167in particolare dei soggetti quali le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (anche quelle intese come “titolari effettivi dell’investimento”), secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.                                                                                                    

Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha colto occasione per chiarire il punto anche in materia di Trust.

 

2. L’interpretazione del contribuente richiedente il parere

I richiedenti pongono l’attenzione su una richiesta di coordinamento tra le norme sul monitoraggio fiscale e quelle in materia di antiriciclaggio.

L’esigenza, secondo quanto da loro esposto, nasce dal testo dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legge n. 167 del 1990, che si rifà al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, il quale non menziona i “titolari di funzioni di direzione e amministrazione” ragion per cui si sottolinea la necessità di un nuovo provvedimento.

Inoltre, evidenziano che ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, è necessario che tra il soggetto obbligato al monitoraggio fiscale e le attività finanziarie estere, oggetto di dichiarazione, sussista una relazione giuridica qualificata; tale relazione sarebbe il presupposto dell’imposizione reddituale.

Gli istanti non si ritengono “titolari effettivi” degli investimenti e delle attività finanziarie esteri facenti capo alla fondazione, nella quale ricoprono la carica di direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione, pertanto non si ritengono obbligati ai relativi monitoraggi fiscali ed alla compilazione del quadro “RW”.

 

3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate (già con circolare del 23 dicembre 2013 n. 38/E paragrafo 1.1.1) specifica che “sono tenuti alla dichiarazione di attività estere non soltanto i possessori formali delle stesse e i soggetti che ne hanno disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi”.

La definizione di titolare effettivo è mutata per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo del 2017 n. 90, che ha influito sia sulla normativa antiriciclaggio sia su quella relativa al monitoraggio fiscale.

Ai fini del monitoraggio fiscale il riferimento alla figura del titolare effettivo continua ad essere il primo comma, articolo 4 del Decreto Legge del 1990 n. 167, che rinvia alla definizione prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera pp. e dall’articolo 20 del Decreto legislativo del 2007 n. 231.

Secondo dall’articolo 1, comma 2, lettera pp. sarebbe titolare effettivo: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

Nel caso di specie, trattandosi di fondazioni, l’Agenzia delle Entrate identifica il titolare effettivo con l’articolo 20, secondo cui “nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, (…) sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: a) i fondatori, b) i beneficiari, c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione”.

È stato precisato nella circolare che ai fini del monitoraggio fiscale la definizione di titolare effettivo contenuta nella disciplina dell’antiriciclaggio previgente non è mutata nell’ambito della disciplina fiscale, ma è stata adattata.

La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte dei soggetti residenti.

Al suddetto fine deve sussistere la relazione giuridica (quale intestazione) o di fatto (quale possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto della dichiarazione fiscale.

Dunque, sono tenuti agli obblighi del monitoraggio sia i titolari delle attività detenute all’estero, sia chi ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione; mentre è escluso nel caso in cui il soggetto possa esercitare, in relazione alle attività all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione al mandato per conto del soggetto intestatario, ad esempio nel caso degli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società ma non sono i “beneficiari” dei relativi redditi (Circolare del 16 luglio 2015 n. 27/E).

 

4. Il titolare effettivo in materia di trust

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del quesito ha puntualizzato che in materia di Trust, il titolare effettivo non si possa identificare con il trustee.

Seguendo la linea guida per ciò che avviene per gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma, cioè per coloro che adempiono ad un mero potere dispositivo di esecuzione: nel Trust non si ritiene che la titolarità effettiva possa essere attribuita alla figura del trustee (figura intermediaria all’interno dell’istituto) in considerazione che questi amministri i beni segregati nel trust poiché egli ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.

 

5. La soluzione nel caso sottoposto sul titolare effettivo

Secondo l’Agenzia, pertanto, alla luce di quanto sopra, gli istanti, ricoprendo la carica di direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione, non sono assoggettabili alla definizione di titolare effettivo inteso dall’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo del 2007 n. 231, e dunque non sono tenuti alla compilazione del quadro “RW” della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della fondazione.