Nuda proprietà, usufrutto e controllo di diritto: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6616 del 19 marzo 2026
Nuda proprietà, usufrutto e controllo di diritto: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6616 del 19 marzo 2026
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/03/2026) 19/03/2026, n. 6616
“Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, il potere di voto sulla destinazione e ripartizione degli utili costituisce elemento essenziale del “controllo di diritto” sull’assemblea dei soci, richiesto dalla norma; ne consegue che non sussiste il beneficio qualora tale potere non sia attribuito ai beneficiari del trasferimento, ma rimanga riservato all’usufruttuario delle partecipazioni”.
Il fatto
Un padre donava ai due figli, in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata immobiliare, riservando a sé l’usufrutto sulle partecipazioni e prevedendo che, in caso di sua premorienza, tale usufrutto si trasferisse alla moglie.
L’atto di donazione disciplinava i diritti connessi alle partecipazioni sociali donate distinguendo tra usufruttuario e nudi proprietari: all’usufruttuario era riservato il diritto di percepire gli utili e il diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la distribuzione degli utili; ai nudi proprietari spettava, invece, il diritto di voto su tutte le altre decisioni societarie.
I donatari chiedevano di beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (d’ora in avanti, TUSD) – norma che consente di non applicare l’imposta sulle donazioni nel trasferimento di partecipazioni sociali – impegnandosi a mantenere il controllo della società trasferita e a non cedere le quote per almeno cinque anni dalla donazione, pena la decadenza dall’agevolazione con obbligo di pagamento dell’imposta ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate negava il beneficio fiscale adducendo che il trasferimento delle quote non aveva determinato l’acquisizione del “controllo” della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ovvero la disposizione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
La decisione della Suprema Corte
Con l’ordinanza n. 6616 del 2026, la Corte di Cassazione ritiene il beneficio inapplicabile nel caso di specie. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento già tracciato dalla medesima Sezione con l’ordinanza “gemella” n. 6614, resa lo stesso giorno e avente contenuto sostanzialmente identico.
La giurisprudenza della Suprema Corte aveva già chiarito, con la sentenza n. 7429 del 2021, che l’esenzione può essere riconosciuta soltanto quando il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali, il donatario acquisisca o integri il controllo della società, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ossia detenendo più del cinquanta per cento delle quote o azioni con diritto di voto. Inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l’esercizio dell’impresa ovvero mantenere il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Secondo la Corte, tale requisito presuppone la sussistenza di un potere idoneo a determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso e non già di un potere limitato a singole delibere. Ne consegue che, qualora un soggetto non sia in grado di incidere con il proprio voto sulla deliberazione relativa alla destinazione o alla distribuzione degli utili, non può configurarsi il “controllo di diritto” di cui all’art. 2359 c.c., difettando una componente essenziale dei poteri riservati all’assemblea ordinaria.
La Suprema Corte evidenzia, infatti, che la deliberazione concernente la destinazione degli utili costituisce una prerogativa centrale dell’assemblea ordinaria, poiché incide direttamente sulla gestione economico-finanziaria della società. L’assemblea può decidere di distribuire gli utili ai soci oppure di trattenerli, destinandoli alla copertura di perdite, all’accantonamento a riserva, al rafforzamento patrimoniale, al finanziamento di investimenti futuri o alla riduzione dell’indebitamento.
Proprio perché tali decisioni incidono in maniera significativa sia sull’assetto patrimoniale della società sia sull’equilibrio dei rapporti tra i soci, la Cassazione ritiene che non possa configurarsi un controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. in capo a chi sia privo del diritto di voto sulle deliberazioni relative alla destinazione e alla distribuzione degli utili. In assenza di tale potere, infatti, manca una componente essenziale delle prerogative proprie del socio di controllo.
Il quadro normativo di riferimento: la nozione di controllo ex art. 2359 c.c., l’art. 2352 c.c. e la distribuzione dei diritti di voto
Per comprendere appieno la portata della decisione in commento, occorre muovere dal quadro normativo che disciplina, da un lato, la nozione di controllo societario e, dall’altro, l’esercizio del diritto di voto nell’ipotesi di usufrutto su partecipazioni sociali.
L’art. 2359 c.c. individua tre distinte forme di controllo societario. La prima, e più rilevante ai fini della fattispecie in esame, è il cosiddetto “controllo di diritto” (art. 2359, comma 1, n. 1), che ricorre quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società. Si tratta di una situazione di predominanza fondata su un dato formale e oggettivamente verificabile: la titolarità di più della metà dei diritti di voto. La seconda forma è il “controllo di fatto” (art. 2359, comma 1, n. 2), che si configura quando un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, pur senza raggiungere la maggioranza assoluta. Infine, la terza forma è il “controllo contrattuale” (art. 2359, comma 1, n. 3), fondato su particolari vincoli contrattuali che attribuiscono a un soggetto un’influenza dominante su un’altra società[1].
La distinzione è tutt’altro che meramente classificatoria. L’art. 3, comma 4-ter, TUSD, nel subordinare l’esenzione dall’imposta sulle donazioni all’acquisizione del controllo della società, rinvia espressamente al solo art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ossia al controllo di diritto. Ne consegue che l’agevolazione fiscale richiede un presupposto rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva: il beneficiario del trasferimento deve acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Non è sufficiente, dunque, un’influenza dominante di fatto né un controllo derivante da vincoli contrattuali: occorre la titolarità formale della maggioranza dei diritti di voto.
Chiarita la nozione di controllo rilevante ai fini dell’esenzione, occorre ora esaminare la disciplina che regola la distribuzione del diritto di voto in presenza di usufrutto sulle partecipazioni sociali. L’art. 2352, comma 1, c.c. dispone che, nel caso di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, “salvo convenzione contraria”, all’usufruttuario. La norma configura, dunque, una regola legale dispositiva, suscettibile di essere derogata per effetto di un accordo tra le parti.
Tale disciplina assume un rilievo decisivo ai fini della fattispecie in esame. Nel caso deciso dall’ordinanza n. 6616/2026, le parti avevano sì derogato parzialmente alla regola legale, attribuendo ai nudi proprietari il diritto di voto su tutte le materie diverse dalla distribuzione degli utili. Tuttavia, proprio la permanenza in capo all’usufruttuario del voto sulla delibera di destinazione e distribuzione degli utili – materia che, come la Corte ha posto in evidenza, rientra nel nucleo essenziale delle competenze dell’assemblea ordinaria – ha impedito il perfezionamento del requisito del “controllo di diritto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.[2].
La ratio della decisione appare persuasiva non solo sul piano letterale, ma anche su quello teleologico: l’art. 3, comma 4-ter, TUSD non tutela il semplice passaggio del valore economico delle partecipazioni, ma il subentro effettivo nella funzione di governo societario, inteso come presupposto per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e per la stabilità dell’organizzazione produttiva. Un “controllo dimezzato”, nel quale il potere di incidere sulla politica dei dividendi resti sottratto ai donatari, non realizza quel trasferimento effettivo del governo dell’impresa che la norma agevolativa intende promuovere.
Il confronto con la Risposta a interpello n. 271/2025: la convenzione di voto come chiave di volta
Un elemento di particolare interesse per il professionista chiamato a strutturare operazioni di passaggio generazionale emerge dal confronto tra la decisione in commento e la Risposta a interpello n. 271 del 27 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate[3].
In quest’ultima fattispecie, una contribuente intendeva donare ai figli, in regime di comunione, la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding industriale, mantenendo per sé l’usufrutto e la piena proprietà di una quota residua dell’1,3%. L’atto di donazione conteneva, tuttavia, un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 2352 c.c. con la quale la donante-usufruttuaria trasferiva ai figli nudi proprietari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione, ritenendo che le prerogative rimaste in capo all’usufruttuaria – diritto agli utili, potere di veto su talune materie, potere di convocazione – non incidessero sul “controllo di diritto” ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., poiché i donatari disponevano comunque della maggioranza dei voti.
Il raffronto tra le due fattispecie rivela con chiarezza il discrimen individuato dall’ordinamento: ciò che rileva ai fini dell’esenzione non è la circostanza che l’usufruttuario conservi alcuni diritti (quali il diritto agli utili o talune prerogative amministrative), bensì che il beneficiario del trasferimento acquisisca la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, comprensiva del voto sulle delibere di distribuzione degli utili. Nel caso della Risposta n. 271/2025, i donatari avevano acquisito tale maggioranza per effetto della convenzione; nel caso dell’ordinanza n. 6616/2026, il voto sugli utili restava riservato all’usufruttuario, impedendo ai donatari di raggiungere la soglia di controllo.
Ne discende un principio di portata operativa assai rilevante: la donazione della nuda proprietà di partecipazioni con riserva di usufrutto può beneficiare dell’esenzione, a condizione che l’atto di donazione contenga un’apposita convenzione derogatoria dell’art. 2352 c.c. che trasferisca ai donatari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ivi incluso il voto sulla destinazione e distribuzione degli utili. L’usufruttuario potrà conservare il diritto alla percezione degli utili (diritto patrimoniale) e, eventualmente, ulteriori prerogative amministrative (poteri di veto, diritto di convocazione), purché tali prerogative non incidano sulla maggioranza assembleare.
Profili critici del trasferimento generazionale con riserva di usufrutto
Nell’ambito del passaggio generazionale, accade frequentemente che l’imprenditore trasferisca ai figli la nuda proprietà delle quote o delle azioni, riservando a sé l’usufrutto, così da continuare a percepire gli utili distribuiti dalla società e a mantenere, almeno in parte, il controllo economico dell’impresa. Ai figli viene, invece, attribuita la nuda proprietà, spesso accompagnata dal diritto di voto su determinate materie, destinata a consolidarsi in piena proprietà al venir meno dell’usufrutto.
Si tratta di una tecnica ampiamente utilizzata non solo per la naturale riluttanza dell’imprenditore a rinunciare al controllo dell’impresa, ma anche per tentare di beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD.
La disposizione in esame, come analizzato sopra, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in favore dei discendenti (e del coniuge), a condizione che gli stessi acquisiscano il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. e proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In tali ipotesi assume rilievo decisivo la distribuzione dei diritti di voto tra usufruttuario e nudi proprietari, poiché un’eccessiva compressione delle prerogative amministrative dei donatari potrebbe impedire il perfezionamento del “controllo di diritto” richiesto dalla norma agevolativa, con conseguente perdita del beneficio fiscale.
Sul punto, l’ordinanza in commento, letta congiuntamente alla Risposta a interpello n. 271/2025, offre lo spunto per alcune riflessioni di più ampio respiro. L’esigenza del capostipite di mantenere la certezza della percezione dei dividendi ed il potere decisionale sulla loro distribuzione può entrare in conflitto con la necessità di trasferire effettivamente ai discendenti il controllo della società, requisito imprescindibile per beneficiare dell’agevolazione fiscale[4].
Si tratta, peraltro, di un profilo non secondario nel contesto italiano, caratterizzato dalla persistente presenza di leadership imprenditoriali senior e dalla difficoltà di programmare per tempo il ricambio generazionale. I dati della XVII edizione dell’Osservatorio AUB evidenziano come la quota di leader ultrasettantenni sia rimasta sostanzialmente stabile, passando dal 27,6% nel 2019 al 27,7% nel 2024, mentre la presenza di leader con meno di cinquant’anni si è progressivamente ridotta, passando dal 29,2% nel 2014 al 16,5% nel 2024. Le analisi di performance evidenziano, tuttavia, come le imprese guidate da leadership più anziane tendano a registrare risultati inferiori rispetto a quelle caratterizzate da una governance più giovane e dinamica[5].
Il passaggio generazionale rappresenta, dunque, una delle principali sfide per la continuità e lo sviluppo delle imprese familiari, incidendo direttamente sul consolidamento e sul rinnovamento del patrimonio imprenditoriale e valoriale della famiglia, potendo favorire una maggiore strutturazione della governance, l’apertura a nuove opportunità di mercato e il rilancio del business attraverso il contributo di competenze, sensibilità ed esperienze apportate dalla nuova generazione imprenditoriale[6].
Tuttavia, proprio con riferimento alla tecnica del trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto, è facile notare come le criticità non si esauriscano al solo profilo fiscale, ma investano anche aspetti giuridici e relazionali interni alla famiglia imprenditoriale.
Sul punto risultano ancora attuali le riflessioni formulate oltre vent’anni fa dal prof. Francesco Galgano[7], il quale evidenziava come il frequente ricorso all’intestazione ai figli della nuda proprietà delle partecipazioni, con mantenimento dell’usufrutto in capo al fondatore, rischiasse di creare le premesse per rapporti conflittuali tra genitori e figli.
Tale tecnica viene spesso percepita dall’imprenditore come uno strumento idoneo a conciliare il trasferimento anticipato della ricchezza familiare con il mantenimento del godimento economico e, di fatto, del controllo dell’impresa. Tuttavia, proprio la permanenza dell’usufrutto in capo alla generazione “senior” può determinare una situazione di sostanziale sospensione del reale trasferimento del potere decisionale, alimentando tensioni e aspettative contrapposte tra il fondatore e gli eredi.
Tale situazione risulta particolarmente esposta al rischio di degenerare in contenziosi familiari, soprattutto nei casi in cui il protrarsi della gestione da parte del fondatore venga percepito dagli eredi come un ostacolo al fisiologico ricambio generazionale. In alcune ipotesi i figli sono giunti persino a contestare giudizialmente il comportamento del genitore usufruttuario, accusandolo di abuso del suo diritto, per far dichiarare con sentenza l’estinzione dell’usufrutto[8].
Le tensioni possono, inoltre, manifestarsi non soltanto tra genitori e figli, ma anche tra i coeredi stessi. Non sempre, infatti, tutti i discendenti possiedono capacità imprenditoriali, competenze gestionali o identica attitudine alla conduzione dell’impresa familiare. In assenza di una pianificazione chiara della governance e dei ruoli, il trasferimento delle partecipazioni rischia di tradursi in paralisi decisionale o conflittualità interna, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per la continuità aziendale.
I dati dell’Osservatorio AUB sembrano confermare tali dinamiche. Nel 70,3% dei casi la guida dell’impresa viene affidata al figlio primogenito, mentre risultano ancora marginali criteri di selezione maggiormente orientati al merito, nonostante le analisi econometriche mostrino che il passaggio generazionale produce risultati migliori quando il successore designato presenti competenze e livelli di formazione superiori rispetto agli altri possibili successori[9].
Dunque, come la continuità familiare, di per sé considerata, non è sufficiente a garantire il successo del ricambio generazionale. La qualità della successione dipende piuttosto dalla capacità dell’impresa familiare di coniugare continuità dinastica, effettivo trasferimento del controllo e criteri di selezione fondati sulle competenze e sull’idoneità gestionale del successore designato.
Il trust come possibile strumento alternativo
In questo contesto, il trust rappresenta uno strumento capace di superare molte delle criticità tipiche del trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto.
Attraverso il conferimento delle partecipazioni in trust, il patrimonio viene segregato in una massa autonoma e separata, amministrata dal trustee secondo le regole stabilite dal disponente nell’atto istitutivo e nell’interesse dei beneficiari. Le partecipazioni escono così dal patrimonio personale del disponente senza entrare immediatamente nella piena disponibilità dei figli, consentendo una gestione ordinata e programmata del passaggio generazionale.
Il trust permette, infatti, di stabilire in anticipo chi riceverà il patrimonio, in quali tempi, a quali condizioni e con quali limiti gestori. Il disponente può prevedere, ad esempio, che il controllo venga trasferito solo al ricorrere di determinati requisiti professionali o formativi, che il patrimonio resti unitariamente amministrato per più generazioni oppure che determinati beneficiari abbiano diritto soltanto ai frutti senza poteri dispositivi.
A ciò si aggiunge il fondamentale effetto di segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust restano separati rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari e, salvo ipotesi patologiche o fraudolente, non risultano aggredibili dalle vicende creditorie personali dei singoli soggetti coinvolti.
Anche sotto il profilo fiscale il trust presenta oggi elementi di maggiore certezza rispetto al passato. Il D.Lgs. n. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha, infatti, codificato – introducendo il nuovo art. 4-bis nel TUSD – l’orientamento già consolidato in giurisprudenza[10], secondo cui il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni coincide con l’effettivo arricchimento patrimoniale del beneficiario (c.d. tassazione “in uscita”). Ne consegue che l’atto istitutivo e il conferimento dei beni in trust scontano, in via generale, imposte in misura fissa, mentre la tassazione proporzionale si applica soltanto al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, con applicazione delle aliquote e delle franchigie previste in base al rapporto di parentela con il disponente. La norma prevede, peraltro, la facoltà del disponente di optare per la tassazione anticipata al momento dell’apporto.
Merita inoltre segnalare che, secondo i primi orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito, anche il conferimento di partecipazioni di controllo in trust può beneficiare dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD, a condizione che il trustee si impegni a mantenere il controllo per il periodo quinquennale previsto dalla norma[11]. Tale soluzione consentirebbe di coniugare la protezione patrimoniale tipica del trust con il beneficio fiscale dell’esenzione, superando le criticità connesse alla frammentazione del controllo tra usufruttuario e nudi proprietari.
Il trust consente, dunque, non soltanto di trasferire la ricchezza, ma soprattutto di governarne nel tempo amministrazione, continuità e stabilità, riducendo il rischio di conflitti familiari e garantendo una maggiore coerenza tra assetto proprietario, governance e progetto imprenditoriale del fondatore.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 6616/2026 contribuisce a delineare con maggiore nettezza i confini del “controllo di diritto” richiesto dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni. Il principio affermato dalla Corte – secondo cui il potere di voto sulla destinazione e distribuzione degli utili costituisce elemento essenziale di tale controllo – si pone in linea di coerenza con la ratio della norma agevolativa, volta a favorire il trasferimento effettivo del governo dell’impresa, e non il mero passaggio del valore economico delle partecipazioni.
Sul piano operativo, la decisione impone al professionista una particolare attenzione nella strutturazione delle donazioni di partecipazioni con riserva di usufrutto. Il raffronto con la Risposta a interpello n. 271/2025 dimostra che la donazione della nuda proprietà non è, di per sé, incompatibile con l’esenzione: ciò che rileva è la corretta allocazione dei diritti di voto. L’inserimento nell’atto di donazione di una convenzione ai sensi dell’art. 2352 c.c., che trasferisca ai donatari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria – ivi compreso il voto sulla distribuzione degli utili – appare dunque condizione necessaria per preservare il beneficio fiscale. L’usufruttuario potrà conservare il diritto patrimoniale alla percezione dei dividendi, ma non il relativo potere di voto.
Resta peraltro aperta la questione dell’impatto che la riscrittura dell’art. 3, comma 4-ter, ad opera del D.Lgs. n. 139/2024 potrà produrre sull’interpretazione del requisito del controllo nelle operazioni di passaggio generazionale strutturate mediante trust. La norma riformata, ampliando l’ambito dell’esenzione e prevedendo espressamente l’ipotesi dell’integrazione di un controllo già esistente, sembra offrire nuovi spazi di pianificazione, la cui concreta portata dovrà essere verificata alla luce della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali che si andranno formando.
[1] Codice Civile commentato a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI – art. 2359 c.c. – Società controllate e società collegate.
[2] Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/03/2026, n. 6616.
[3] Risposta ad Interpello n. 271 del 27 ottobre 2025.
[4] A. GERMANI, Passaggi generazionali: il diritto all’utile può far venir meno l’esenzione, 21 APRILE 2026, Sole 24 ore.
[5] Executive summary della XVII edizione dell’Osservatorio AUB, 2 febbraio 2026, Milano, a cura di F. QUARATO E C. SALVATO.
[6] Executive summary della XVII edizione dell’Osservatorio AUB, 2 febbraio 2026, Milano, a cura di F. QUARATO E C. SALVATO.
[7] F. GALGANO, Gli strumenti offerti dal nuovo diritto societario, in Contratto e Impresa, Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da F. Galgano, Padova, 2004, 227-228.
[8] F. GALGANO, Gli strumenti offerti dal nuovo diritto societario, in Contratto e Impresa, Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da F. Galgano, Padova, 2004, 227-228.
[9] Executive summary della XVII edizione dell’Osservatorio AUB, 2 febbraio 2026, Milano, a cura di F. QUARATO E C. SALVATO.
[10] Ex multis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/04/2024, n. 10076; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/06/2021, n. 16688; C ass. civ., Sez. V, 23/04/2020, n. 8082; Cass. civ., Sez. V, 23/04/2020, n. 8082.
[11] Corte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana, Sez. III, Sentenza, 26/08/2025, n. 956.