Esclusa la tassazione delle donazioni in denaro provenienti dalla Svizzera

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Esclusa la tassazione delle donazioni in denaro provenienti dalla Svizzera

 

È da escludere l'assoggettamento a tassazione dell'atto di donazione consistente nell'accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con risposta di interpello n. 7/2024. Nello specifico, un cittadino italiano riceveva dalla zia svizzera una somma di denaro per acquistare un immobile in Italia. La donazione per mezzo di bonifico bancario faceva sorgere la domanda se tali somme dovessero essere tassate in sede domestica. Nella soluzione interpretativa prospettata nell’interpello, il contribuente escludeva l’assoggettamento alla tassazione italiana dell’atto, per essere stato quest’ultimo sottoposto alla legge di cittadinanza della donante, in base ai criteri di collegamento di diritto internazionale privato. Inoltre, veniva evidenziato che il denaro non è un bene rientrante nelle categorie di cui al secondo comma dell'articolo 2 del d.lgs. 346/1990, per le quali la legge prevede una presunzione assoluta di esistenza nello Stato. Infine, - osservava l’istante - il denaro oggetto di donazione, risultava esistente all'estero su conto corrente, prima dello stesso atto di donazione. D’altro canto, l’Agenzia delle Entrate osservava che il Decreto Legislativo n. 346/1990 prevede che, se il donante risiede in Italia, tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque si trovino, sono soggetti a tassazione; se il donante risiede all’estero, l’imposta è dovuta solo per i beni considerati "esistenti" in Italia. Nel caso di specie, il denaro trasferito non rientrava nelle categorie tassabili, poiché prima della donazione era depositato su un conto svizzero. In assenza della soddisfazione del criterio di territorialità, la donazione non è soggetta a imposizione italiana. A sostegno della tesi prospettata, l’Agenzia richiamava la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente un caso analogo, nel quale, con riferimento all'aspetto fiscale, è stato affermato che “per il principio della territorialità dell'imposta, ai fini della imponibilità dell'operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all'interno del territorio italiano”. Dunque, “per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene «esistente» nel territorio dello Stato.” Il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, se il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, l’atto non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia.