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Art. 1350

Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata [Codice civile 2702], sotto pena di nullità [Codice civile 812, 1351, 1392, 1403, 1418, 2725]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [Codice civile 1470, 1537, 2643, n. 1];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [Codice civile 978] su beni immobili, il diritto di superficie [Codice civile 952], il diritto del concedente [Codice civile 960] e dell’enfiteuta [Codice civile 957, 959, 2643, n. 2];

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [Codice civile 1100, 2643, n. 2 e n. 3];

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [Codice civile 1027, 1051, 1058, 1068], il diritto di uso [Codice civile 1021] su beni immobili e il diritto di abitazione [Codice civile 1022, 2643, n. 4];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [Codice civile 1070, 2643, n. 5];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [Codice civile 971, 2643, n. 7];

7) i contratti di anticresi [Codice civile 1960, 2643, n. 12];

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [Codice civile 1108, 1571, 1572, 1573, 1607, 2643, n. 8];

9) i contratti di società [Codice civile 2247, 2251] o di associazione [Codice civile 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato [Codice civile 2643, n. 10];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [Codice civile 1862] o vitalizie [Codice civile 1872], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [Codice civile 1871, 2643, nn. 1 e 11];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [Codice civile 713, 1111, 1113, 1116, 2646];

12) le transazioni [Codice civile 1965] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 2643, n. 13];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [Codice civile 14, 47, 162, 484, 519, 601, 782, 1392, 1403, 1503, 1543, 1888, 1928, 1978] [Codice civile 2125, 2328, 2464, 2475, 2504, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2879, 2882] [Codice di procedura civile 807, 808; Codice della navigazione 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027].

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