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Art. 1341

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto [Codice civile 1342, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto [Codice civile 1326, 1679] questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [Codice civile 1176, 1370, 1932].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [Codice civile 1229], facoltà di recedere dal contratto [Codice civile 1373] o di sospenderne l’esecuzione [Codice civile 1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze [Codice civile 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [Codice civile 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [Codice civile 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [Codice di procedura civile 808] o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [Codice civile 1469-bis; Codice di procedura civile 6, 28, 29, 30].

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