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Art. 1333

Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [Codice civile 1335] della parte alla quale è destinata [Codice civile 1326, 1328, 1329].

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi [Codice civile 2964]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [Codice civile 1236, 1399].

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