Art. 1333
Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [Codice civile 1335] della parte alla quale è destinata [Codice civile 1326, 1328, 1329].
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi [Codice civile 2964]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [Codice civile 1236, 1399].
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