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Art. 1338

Conoscenza delle cause d’invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto [Codice civile 1418], non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [Codice civile 139, 1175, 1337, 1398, 1439, 1892].

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