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Art. 1336

Offerta al pubblico

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [Codice civile 1326, 1329], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [Codice civile 1989].

La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente [Codice civile 1396, 1990], è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [Codice civile 1328].

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