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Art. 1335

Presunzione di conoscenza

La proposta, l’accettazione [Codice civile 1326], la loro revoca [Codice civile 1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario [Codice civile 1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

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