La frode in commercio di prodotti alimentari
La frode in commercio di prodotti alimentari
Il progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare presentato dal precedente Governo (AC 2427) prevede, tra l’altro, l’introduzione del delitto di frode in commercio di alimenti.
Si tratta di fattispecie (art 517-sexies) che punisce
chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti
Il nuovo reato è punito, “se il fatto non è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge”, con la pena della reclusione da 4 mesi a 2 anni e della multa da 4.000 fino a 10.000 euro.
In virtù di apposita clausola di riserva, il reato è configurabile fuori dei casi di cui al successivo art. 517-septies, il quale ultimo punisce (più gravemente) chiunque “nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante” (Commercio di alimenti con segni mendaci).
Il nuovo delitto di frode in commercio di alimenti è aggravato nelle seguenti ipotesi (art 517-octies c.p.):
1. se le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti;
2. se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
3. se l’alimento è falsamente presentato come biologico;
4. se i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell’alimento.
Il delitto viene pure richiamato nell’ambito della nuova fattispecie di Agropirateria (art. 517-quater.1) che punisce chiunque “fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis [associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso], al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies”.
È prevista – anche in caso di patteggiamento - la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.
La voluntas del Legislatore
La relazione di accompagnamento evidenzia come secondo la giurisprudenza di legittimità, il bene tutelato dai vigenti articoli 515 e 516 c.p. – attualmente i maggiori presìdi contro le frodi – è principalmente la «lealtà commerciale», tanto da ritenersi sanzionabile la consegna di aliud pro alio anche nell’ipotesi della consapevolezza (e della sostanziale accettazione) da parte dell’acquirente di avere ricevuto merce diversa da quella pattuita.
La prospettiva dalla quale muove la riforma mira a incidere in modo diverso sul settore degli alimenti, posto che il tema delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche o l’origine geografica dell’alimento, di per sé o in quanto garantite dalla denominazione protetta o dal marchio del produttore ovvero dall’attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione (è il caso della produzione «biologica», attualmente priva della tutela di previsioni penalistiche)
Di conseguenza, la tutela degli alimenti deve essere inquadrata in modo più chiaro nell’ambito della salvaguardia del consumatore (finale): ciò che deve essere sanzionato è la vera e propria frode nei confronti del destinatario ultimo dell’alimento (e non già la generica «lealtà commerciale»):
La ratio tutelae deve tenere conto del valore prioritario progressivamente assunto dall'«identità» del cibo quale parte irrinunciabile e insostituibile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare».
La specialità rispetto alla frode in commercio
La nuova fattispecie anticipa la possibilità di intervento del diritto penale a tutela dell’interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale, sempre al fine di proteggere la generalità dei consumatori da fenomeni di aliud pro alio, prima ancora che l’offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita.
Si tratta di un’ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all’articolo 515 c.p. (non oggetto di riforma) in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell’oggetto materiale (alimenti), sia dall’ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola, o industriale ovvero anche di intermediazione.
In particolare, rispetto all’articolo 515 c.p., l’ambito punitivo dell’articolo 517-sexies c.p. si estende a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono dalla fase di negoziazione.
La responsabilità degli enti collettivi
La frode nel commercio di alimenti (insieme ai delitti di agropirateria; commercio di alimenti con segni mendaci; contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) sarà imputabile ad un ente collettivo, ai sensi del nuovo articolo 25-bis. 2, d.lg. 231/2001 (Frodi nel commercio di prodotti alimentari).
Per tale delitto viene prevista la sola sanzione pecuniaria fino a 300 quote.