Novel Food in UE: in commercio anche la farina di grillo domestico

Cos’è il nuovo ingrediente entrato nell’elenco dei Novel Food e chi può e come commercializzarlo.
Novel Food
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Novel Food in UE: in commercio anche la farina di grillo domestico

Aumentano gli ingredienti derivanti da insetti ammessi al consumo alimentare umano come c.d. Novel Food nell’Unione Europea. Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il Reg. di esecuzione 2023/5 della Commissione Europea (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0005&from=IT ) che autorizza a immettere nel mercato UE “la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) (art. 1).   

Il termine "grillo domestico" si riferisce agli esemplari adulti di Acheta domesticus, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei Grillidi.

Già nel 2022, una società olandese aveva ottenuto l’autorizzazione per commercializzare “l’Acheta domesticus, congelato, essiccato e in polvere” (Reg. es. UE 2022/188).

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, anche la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus è così inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (Novel Food) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=IT )
 

Novel Food: cosa sono e come entrano nel mercato dell’Unione Europea

Lo spartiacque tra alimento e “nuovo alimento” o “Novel Food” in Unione Europea è il 15 maggio 1997, anno di entrata in vigore del primo regolamento europeo sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, oggi abrogato (Reg. CE n. 258/97).

L’attuale Regolamento UE 2015/2283 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=IT ) (c.d. sui Novel Food) all’art. 3.2 let. a), definisce infatti Novel Food:

qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997” che rientra in una delle categorie indicate dall’articolo.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento sui Novel Food i prodotti con normativa verticale specifica come OGM, enzimi, additivi e aromi, solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari (art. 2.2).

Il Regolamento sui Novel Food prevede per poter destinare al consumo alimentare dei “nuovi alimenti” una procedura di autorizzazione avviata dalla Commissione Europea su istanza di un soggetto richiedente, con il coinvolgimento degli Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) emette il suo parere sulla possibilità per l'aggiornamento della lista dei Novel Food di avere un effetto negativo sulla salute umana. La procedura si conclude con l'adozione di un atto di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 12. È prevista una procedura semplificata per i c.d. alimenti tradizionali in Paesi Terzi.
 

Grillo domestico tra i Novel Food: chi può e come commercializzarlo

Questa volta è stata la società vietnamita Cricket One Co. Ltd., nel luglio 2019, a presentare alla Commissione una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus quale nuovo alimento, in conformità all’art.10, paragrafo 1, del Regolamento sui Novel Food.

La domanda del richiedente riguardava l'uso della polvere come ingrediente di in una serie di alimenti tra cui, pane e panificati, biscotti, prodotti a base di pasta, salse, prodotti sostitutivi della carne, minestre, birra, prodotti a base di cioccolato, frutta a guscio, snack diversi dalle patatine, preparati a base di carne ed altri, destinati alla popolazione in generale.

Lo scorso 23 marzo, l’EFSA aveva espresso parere favorevole ai fini dell’autorizzazione all’impiego dell’ingrediente per fini alimentari, nelle forme proposte dal richiedente, osservando come esso non presenti rischi per la salute del consumatore, né svantaggi nutrizionali.

A partire dall’entrata in vigore del regolamento, per un periodo di cinque anni, solo la società richiedente è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento (art. 2 del Regolamento 2023/5), nonché ad utilizzare i dati scientifici, oggetto di privativa industriale, alla base della domanda.

Nulla vieta però che un richiedente diverso presenti una nuova domanda e ottenga dalla Commissione un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici contenuti nel fascicolo della precedente domanda.
 

Insetti e Novel food, i precedenti ammessi nell’Unione Europea

Già l’ottavo Considerando del Regolamento sui Novel Food inseriva tra le categorie da includere al consumo alimentare “dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997” anche “gli insetti interi e le loro parti”.

Oltre all’Acheta domesticus, altri due sono attualmente le tipologie di insetti ammessi, nelle modalità indicate dalla Commissione, nel mercato UE: la c.d. tarma della farina (Tenebrio molitor) autorizzata con il Regolamento di esecuzione UE 2022/169 e la locusta migratrice (Locusta migratoria), autorizzata con il Regolamento di esecuzione UE 2021/1975.