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Interessi ambientali e interessi culturali: un conflitto solo apparente

Consiglio di Stato, sentenza 23 settembre 2022, n. 8167
diritti ambientali
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Interessi ambientali e interessi culturali: un conflitto solo apparente

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 23 settembre 2022, n. 8167, si è espresso in merito alla realizzazione di due pale eoliche in una zona di interesse culturale, in favore dell’“interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica”.
 

Interessi ambientali e culturali: un conflitto solo apparente: il fatto

 

Una società presentava due istanze di autorizzazione unica (articolo 12 Decreto Legislativo 387/2003) per la realizzazione di 2 pale eoliche in due località del molisano. La regione Molise rilasciava le autorizzazioni, ma poco dopo la Direzione regionale per i Beni Culturali dichiarava di interesse culturale, ai sensi dell’articolo 10 co. 3 let.a) e 13 del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo 41/2004) il sistema di croci votive site nel territorio delle due località e sottoponeva le vaste aree territoriali circostanti a tutela indiretta.

La società impugnava i decreti, richiedendone l’annullamento e avanzando, tra i vari motivi, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Le domande venivano accolte dal T.a.r. Molise. Il Ministero dei beni culturali appellava la sentenza, ritenendo che il T.a.r. Molise avesse travalicato i limiti del proprio sindacato, in quanto le valutazioni sottese alle dichiarazioni di interesse culturale sarebbero connotate da discrezionalità tecnica e, come tali, riservate all’Amministrazione ed insindacabili in sede giudiziaria.
 

Interessi ambientali e culturali: il ruolo della politica, della scienza e dei giudici

Discorde sul punto il Consiglio di Stato, secondo il quale, in materie come quelle ambientali o culturali, non si tratta di scelte politiche-amministrative, ma di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. “discrezionalità tecnica”) da vagliare al lume del diverso e più severo parametro della ‘attendibilità’ tecnico-scientifica. In tali materie, “il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto”.
 

Interessi culturali e ambientali nella legislazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 10 co. 3, let. a) la dichiarazione dell’interesse culturale “accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto” dell’“interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante”.

Il concetto di “bene culturale”, pur non univocamente definito, viene generalmente inteso dall’ordinamento come “testimonianza avente valore di civiltà. Il potere di vincolo richiede, quindi, una valutazione basata su riflessioni di natura storica e filosofica, spesso strettamente legate al contesto territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua evoluzione.

Sulla base di tali argomentazioni e sull’analisi dell’istruttoria avanzata dalla Soprintendenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto esistente l’interesse culturale sulle croci votive considerate. Tuttavia, la Corte di Palazzo Spada ha ritenuto illegittimo il vincolo indiretto esteso, con divieto di trasformazione mediante opere e pianificazione a tutte le aree circostanti che di fatto, impediva l’installazione delle pale eoliche, opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente.
 

La soluzione al conflitto tra interessi ambientali e culturali: la proporzionalità

Secondo il Consiglio di Stato, nonostante la tutela dei beni culturali ammetta oneri, limiti e vincoli al diritto di proprietà, tali limiti, devono essere “dimensionati” all’obiettivo. Negli ordinamenti democratici e pluralisti”, sostiene il Consiglio di Stato, si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali. Tale punto di equilibrio appare necessariamente mobile e dinamico, e deve essere ricercato, dal legislatore, dall’Amministrazione e dai giudici – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

L’obiettivo perseguito dalla Soprintendenza ‒ la tutela culturale delle croci votive ‒ paragonato al mezzo utilizzato ‒ il radicale svuotamento delle possibilità d’uso alternativo del territorio, soprattutto ai fini della produzione di energia eolicamostra evidente lo sbilanciamento che dà vita al conflitto.
 

Il peso e l’urgenza degli interessi ambientali e di sostenibilità

Decisa invece, la pronuncia del Consiglio di Stato e in linea con le più recenti tendenze a livello internazionale, nell’affermare che l’interesse culturale considerato nel caso concretonon ha… il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile”.

Dopo un giudizio di proporzionalità, dunque, il metodo da seguire per superare i conflitti: che le esigenze di tutela ambientale e sviluppo sostenibile siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche pubbliche.

Ecco per i lettori la sentenza: