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La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA)

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVP-G  Austria
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La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) –Austria

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVP-G  Österr

 

Abstract: Tutela dell’ambiente mediante prevenzione. Con queste poche parole, si possono riassumere scopo e finalità dell’”UVP-Gesetz” austriaco.

 

Nel 2000 è stato emanato, in Austria, l’”Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz“ – detto comunemente “UVP-Gesetz“, che fa parte dell’”Umweltverwaltungsrecht“ (diritto amministrativo dell’ambiente).

Ha per oggetto l’accertamento e la valutazione di progetti - da realizzare – con effetti, diretti e indiretti, sull’”Umwelt”.

Il concetto di ambiente, adottato nel § 1 della succitata legge, è molto vasto e i beni protetti (“Schutzgüter”) spaziano dalle persone, agli animali, alle piante, al suolo, all’acqua, all’aria, al clima, al paesaggio, ai beni culturali, per menzionarne soltanto i più importanti.

Per quanto concerne beni patrimoniali, se essi subiscono una diminuzione di valore, non possono costituire “Schutzobjekt” dell’”UVP”.

Per “Vorhaben” (progetto) s’intende – ai sensi del § 2, Abs. 2, dell’”UVP-Gesetz” – la costruzione di un impianto o di un altro “Intervento” sul paesaggio o sulla natura (per esempio, dissodamenti), comprese tutte conseguenze che ne derivano.

Non trova applicazione, l’”UVP-G” , nei casi, i cui è prevista la cosiddetta strategische Umweltprüfung (“SUP”).

L’”UVP-G” prevede:

1) che nel progetto debbano essere previste anche misure atte a impedire, nei limiti del possibile, effetti nocivi all’ambiente e anche tali, da comportare miglioramenti all’ambiente.

2) l’esposizione degli effetti positivi e negativi del progetto presentato, nonchè di quelli – di rilievo per l’ambiente - nel caso di mancata realizzazione del progetto

3) l’illustrazione dei vantaggi e degli svantaggi in relazione al luogo di realizzazione del progetto, delle varianti proposte da chi ha presentato il progetto, qualora sia prevista la possibilità di un esproprio o di una limitazione di diritti di privati.

L’organo preposta all’”UVP-Prüfung”, deve adottare la sua decisione sulla base di criteri oggettivi e senza escludere i cittadini dalla possibilità di “intervenire” nel procedimento.

Non tutti i progetti aventi effetti sull’ambiente, devono essere oggetto di un’”UVP”, ma soltanto quelli elencati nell’allegato 1 dell’”UVP-G” del 2000, come modificato nel 2004, nonchè le strade statali e le “Hochleistungsstrecken” (su punto torneremo ancora nel prosieguo di quest’articolo).

Per quanto concerne i progetti (e le modifiche degli stessi), di cui all’allegato 1 dell’”UVP-G”, il § 3, Abs. 1, sancisce l’obbligatorietà dell’”UVP”.

Nell’allegato 1, sono elencati i tipi di progetto (89), per i quali l’”UVP” è obbligatoria.

Va tuttavia osservato, che l’”UVP” è prescritta soltanto, se vengono superate determinate dimensioni (a tal fine sono previsti “Schwellenwerte” (limiti soglia)), di cui, però, non si tiene conto nel senso che l’”UVP”, è sempre necessaria, nel caso di progetti, ai quali consegue una “besondere Umweltbeeiträchtigung”.

 Al fine di prevenire l’elusione della normativa sull’”UVP”, sono state dettate “Kumulationsbestimmungen”. Se sono stati inoltrati più progetti al di sotto dello “Schwellenwert”, entro un termine ravvicinato e relativamente allo stesso – o attiguo luogo -  si procede a sommatoria, con la conseguenza dell’obbligatorietà dell’”UVP”. L’autorità competente, deve emanare la decisione entro sei settimane.

Non tutti gli “Schwellenwerte” sono uguali. Essi sono particolarmente “bassi”, se s’intende realizzare un progetto in un ”besonders schutzwürdigen Gebiet” e se gli effetti del realizzando progetto, incidono, in modo particolare, sull’ambiente (si tratta, per esempio, di parchi naturali, ambienti tutelati da “Natura 2000”, zone sottoposte a tutela, perchè vi sono sorgenti di acqua potabile).

Sopra abbiamo accennato, che anche modifiche sono sottoposte obbligatoriamente a “UVP”. Dall’”UVP”, non si può prescindere, se s’intende, per esempio, aumentare del 100% la capacità produttiva di una cartiera o del 50%, a seconda che si tratti della previsione di cui ai numeri 1 e 2 oppure di quella di cui al n. 3 dell’allegato 1 dell’”UVP-G”.

L’”UVP” vera e propria, può essere preceduta, se vi è richiesta da parte di chi intende realizzare il progetto, da un “Vorverfahren” (procedimento “preliminare”). L’autorità competente, deve prendere posizione sulla richiesta inoltrata, il più breve possibile e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data di deposito dell’istanza (§ 4, Abs. 2, “UVP-G”). In tale sede, devono essere rilevate eventuali carenze evidenti del realizzando progetto, alle quali l’istante è tenuto a ovviare. Cosí, è stato detto, s’intende “migliorare la qualità” dell’emananda “UVP” (vedasi VwGH 24.10.2013 – 2013/07/0081).

L’”UVP” inizia con una richiesta diretta alla competente autorità (“§ 5 UVP-G”). Quest’istanza, deve essere inoltrata per via elettronica, salvo impossibilità per motivi tecnici. Alla stessa, va allegata tutta la documentazione prescritta da norme statali e disposizioni dei “Länder”. In caso di documentazione mancante o incompleta, la competente autorità è facoltizzata, all’”Erteilung eines Verbesserungsauftrags” (§ 13, Abs. 3, “UVP – G”); può, altresí, consentire, che documenti non necessari per la valutazione dell’impatto ambientale, possano essere prodotti in un secondo momento.

L’”UVP-Behörde” deve elaborare uno “Zeitplan” (indicare un termine non vincolante) per la conclusione del procedimento), che deve essere pubblicato via Internet.

Se la persona o la società commerciale, che intende realizzare il progetto (oppure chiederne una modifica), ha dubbi circa l’obbligatorietà dell’”UVP”, dal § 3, Abs. 7, “UVP-G”, è previsto un particolare “Feststellungsverfahren” (procedimento di accertamento). In questi casi, la PA risponde con un Bescheid  ***, dopo aver proceduto a una “Grobprüfung” (esame sommario); si veda VwGH 25.9.2018, Ra 2018/05/0061.

Competente per il “Feststellungsverfahren” e per l’emissione del “Bescheid”, è il governo del “Land” in qualità di “UVP-Behörde”; questo provvedimento deve essere emanato entro sei settimane, deve essere accessibile a chiunque e pubblicato inoltre sul sito Internet della predetta autorità.

Legittimati a chiedere il “Feststellungsverfahren”, sono, la persona (o società commerciale), che intende realizzare il progetto e l’”Umweltanwalt” (questi è un organo istituito dallo Stato o dal “Land”, con le mansioni di tutelare l’ambiente).

È da notare, che l’”UVP-Behörde”, può procedere a “Feststellungsverfahren” anche d’ufficio.

 Non legittimati a chiedere, che si proceda, sono l’amministrazione comunale, le associazioni ambientalistiche, il proprietario del fondo attiguo e quello, sul quale è prevista la realizzazione del progetto (vedasi VwGH 2.8.2016, Ro 2015/05/0008).

Il “Feststellungsbescheid” è impugnabile con “Beschwerde” (reclamo), da inoltrare entro 4 settimane dall’avvenuta pubblicazione sul sito Internet della PA) dinanzi al “BVwG”, la cui decisione deve intervenire entro 6 settimane a decorrere dal deposito del ricorso.

Prima che sia terminata l’”UVP”, non può essere concessa autorizzazione (vi è ”Sperrwirkung” ex § 3, Abs. 6 , “UVP-G”).

Autorizzazioni rilasciate in violazione della testè citata norma, possono essere dichiarate nulle (“für nichtig erklärt”) entro 3 anni dalla data del rilascio (ved. VwGH, 25.9.2017 – 2006/06/0095).

La competenza per l’”UVP- Vorhaben” con prevedibili, rilevanti conseguenze sull’ambiente, è dei “Länder” (art. 11, Abs. 1, Z. 7, B-VG) per quanto concerne la “Vollziehung” e, se si tratta di procedimenti, di cui alla Parte I^ e II^ dell’”UVP – G”.

Con riferimento alla competenza per territorio, trova applicazione il principio, secondo il quale, è competente il “Land”, sul cui territorio dovrebbe essere realizzato il progetto. Quando si tratta di “bundesländerübergreifende” progetti, ciasun governo è competente per la parte del progetto, che dovrebbe essere realizzato sul proprio territorio.

La competenza spettante al “Land", è delegabile al “Bund”.

L’”UVP” per “Bundesstraßen” (strade statali) e per “Hochleistungsstrecken” (tratti ferroviari per treni ad alta velocità di particolare importanza per il traffico internazionale o nazionale), sono di competenza del “Bund” (e, precisamente, del ministero per le Infrastrutture) per quanto concerne la “Vollziehung”. ll predetto ministro, ha facoltà, di delegare l’“UVP” al “Landeshauptmann”, qualora sussistano motivi di urgenza o altri validi motivi.

*** Il “Bescheid” è un atto amministrativo, con il quale viene accertata l’esistenza di un rapporto giuridico o la modifica dello stesso.