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Rifiuti abbandonati: quale responsabilità per il proprietario del terreno

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Rifiuti abbandonati: quale responsabilità per il proprietario del terreno

Abstract:

Il Consiglio di Stato riconosce in capo al proprietario di un terreno l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi.
 

Responsabilità del proprietario per l’abbandono di rifiuti: il fatto

Il Corpo Forestale dello Stato presso la Procura di Arezzo rinveniva un interramento di rifiuti speciali abbandonati in un’area appartenente alla stessa proprietaria da più di cinquant’anni.

L’Autorità Giudiziaria disponeva dunque il sequestro del terreno.

A seguito di istruttoria, non era stato possibile risalire ai soggetti autori dell’abbandono dei rifiuti. Il Sindaco ordinava quindi al proprietario del terreno di provvedere alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti.

Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

I Giudici di prime cure ritenevano che il Comune non avesse “dimostrato il concorso del dolo o della colpa della proprietaria nell’attività di abbandono dei rifiuti da parte di ignoti”. Escludevano la colpa del proprietario e annullavano l’ordinanza impugnata.
 

Divieto di abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario

Il Comune proponeva appello, deducendo la falsa applicazione dell’articolo192 Decreto Legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente).

L’articolo 192 dispone il divieto di abbandono e depositoincontrollati di rifiuti sul suolo” e “nelle  acque  superficiali  e sotterranee” (co. 1 e 2). Oltre alle eventuali sanzioni, dispone il comma 3: “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido  con  il proprietario e con  i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di  dolo  o  colpa

È il Sindaco a disporre con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, pena l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate.
 

Responsabilità del proprietario per l’abbandono di rifiuti: i precedenti del Consiglio di Stato

Nelle sue difese il Comune ha richiamato per ampi stralci la sentenza del Consiglio di Stato (n.3786/2014) secondo cui: “il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus delinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”.
 

Responsabilità per abbandono di rifiuti: la colpa del proprietario

Anche secondo la sentenza n. 10433/2022 del Consiglio di Stato dello scoro 28 novembre, sussiste il requisito della colpa in “mancanza di un’adeguata cura nella tenuta del terreno del quale hanno la titolarità o comunque la disponibilità, evidenziata proprio dall’abbandono dei rifiuti”.

È esclusa invece la colpa del proprietario relativa all’altrui condotta criminosa di abbandono di rifiuti.
 

Responsabilità per abbandono di rifiuti: la condotta diligente del proprietario

Richiamando suoi precedenti (per tutte, sent. n. 136/2005, n. 323/2005, n. 935/2007), il Consiglio di Stato ha poi circoscritto i doveri di diligenza del proprietario.

Specificando che non esiste l’obbligo da parte del proprietario del terreno oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso”, tuttavia il proprietario deve

  • impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, “attraverso recinzioni, cancelli e i cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso”;
  • mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione, dunque di contrasto all’operazione di abbandono di rifiuti.

L’articolo 192 del Codice dell’Ambiente va dunque interpretato alla luce del suo tenore letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell’interesse pubblico generale alla preservazione dell’ambientenel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l’abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli”.