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La nuova legge tedesca sulle catene di fornitura e i possibili impatti sulle imprese italiane

catena di fornitura
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La nuova legge tedesca sulle catene di fornitura e i possibili impatti sulle imprese italiane

Abstract: La legge tedesca sulle catene di fornitura ha introdotto obblighi a carico delle imprese tedesche, affinché garantiscano, nell’ambito dei propri processi produttivi e di quelli dei propri fornitori, diretti e indiretti, il rispetto dei diritti umani e ambientali. La significativa presenza in Italia di fornitori di imprese tedesche comporta che la legge tedesca sulle catene di fornitura avrà un impatto potenzialmente sempre più importante sui rapporti con le imprese italiane.

Indice:

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)
Definizione di catena di fornitura, di “fornitori diretti” e “fornitori indiretti”<
Doveri di controllo e di intervento delle imprese obbligate nei confronti dei fornitori diretti e possibili impatti sui rapporti di fornitura
Conclusione

 

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)

Con la legge del 16/07/2021 (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, la “Legge” o “LkSG”) la Germania ha introdotto l’obbligo per le imprese tedesche di adottare cautele e misure di prevenzione, affinché nell’ambito delle proprie catene di fornitura vengano rispettati i diritti umani e quelli ambientali.

La Legge è entrata in vigore il 01/01/2023 e trova applicazione alle imprese, quale che ne sia la forma giuridica, che abbiano la propria sede in Germania e più di 3.000 dipendenti (a partire dal 01/01/2024 la soglia di rilevanza viene ridotta a 1.000 dipendenti). La Legge trova quindi applicazione anche a imprese straniere che abbiano in Germania una sede con almeno 3.000 dipendenti (ovvero 1.000 a partire dal 01/01/2024) (“imprese obbligate”).

La Legge richiama le convenzioni internazionali relative ai diritti umani e individua talune violazioni tipiche che si verificano lungo le catene di fornitura. Tra le violazioni rilevanti vanno richiamate: (i) il lavoro minorile, l’utilizzo dei minori in attività illecite e ogni altra forma di utilizzo non adatta a un minore; (ii) la violazione dei doveri relativi alla tutela sul posto di lavoro riconducibile a standard di sicurezza insufficienti; (iii) la violazione della libertà di associazione in ambito lavorativo (la libertà di formare o aderire a sindacati, il diritto di sciopero e quello alla contrattazione collettiva); (iv) le discriminazioni sul posto di lavoro per ragioni di nazionalità, provenienza etnica, appartenenza sociale, condizioni di salute, handicap, orientamento sessuale, età, sesso, opinioni politiche, religione; (v) un salario non adeguato; (vi) l’inquinamento dei terreni, dei corsi d’acqua, dell’aria e quello acustico, quando ciò danneggi la salute delle persone; (vii) la tortura, i rischi per l’incolumità fisica e i divieti di riunirsi e associarsi come conseguenze dell’utilizzo improprio di apparati di sicurezza, pubblici o privati, incaricati della tutela di interessi aziendali.

Sul lato della tutela ambientale rilevano quelle condotte che violano i divieti delle diverse convenzioni richiamate dalla LkSG relative a sostanze pericolose per l’uomo e l’ambiente e, in particolare, su produzione, utilizzo e trattamento del mercurio, di sostanze organiche tossiche persistenti, nonché il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi, ovvero il controllo rispetto al trasferimento e allo smaltimento degli stessi.

Le imprese obbligate devono rivolgere gli sforzi primariamente al proprio ambito diretto di attività. Gli impegni verso la catena di fornitura sono, invece, graduati in funzione delle concrete possibilità di influenzare le imprese che ne fanno parte. La Legge opera una distinzione tra fornitori diretti e fornitori indiretti.


Definizione di catena di fornitura, di “fornitori diretti” e “fornitori indiretti”

Le catene di fornitura rilevanti sono quelle riferite a tutti i prodotti o servizi proposti da un'impresa obbligata. Esse comprendono tutte le fasi, in Germania e all'estero, necessarie per la fabbricazione dei prodotti o la fornitura dei servizi, a partire dall'estrazione delle materie prime fino alla consegna del prodotto o alla prestazione del servizio al cliente finale.

Fornitore diretto è definita quella parte di un contratto per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le cui forniture o i cui servizi sono necessari per la fabbricazione del prodotto o per la fornitura e l'utilizzo del servizio dell'impresa obbligata.

Fornitore indiretto è definita quell'impresa che non è un fornitore diretto e quindi non ha un rapporto contrattuale con l’impresa obbligata, ma le cui forniture o i cui servizi sono comunque necessari per la fabbricazione di un prodotto o per la fornitura e l'utilizzo di un servizio dell'impresa obbligata.


Doveri di controllo e di intervento delle imprese obbligate nei confronti dei fornitori diretti e possibili impatti sui rapporti di fornitura

La Legge prevede che il dovere di diligenza (Sorgfaltspflicht) venga assolto dall’impresa obbligata approntando le misure e svolgendo le attività di seguito sintetizzate: (i) analisi del rischio (Risikoanalyse) e relativa gestione (Risikomanagement); (ii) predisposizione di una dichiarazione di principio relativa alla strategia aziendale di tutela dei diritti umani e individuazione di una funzione interna dedicata (Grundsatzerklärung der Menschenrechtsstrategie und betriebsinterne Zuständigkeit); (iii) introduzione di misure di prevenzione (Präventionsmassnahmen); (iv) previsione di attività correttive e di intervento e supporto nel caso di violazioni accertate (Abhilfemassnahmen); (v) introduzione di un meccanismo interno di segnalazione (Beschwerdeverfahren); (vi) obbligo di documentare l’attività e di relazionare circa l’assolvimento degli obblighi di legge (Dokumentations- und Berichtspflicht).

La legge richiede alle imprese obbligate di assumere misure di prevenzione delle violazioni dei diritti tutelati, sulla base di specifiche analisi dei rischi, imponendo ai propri fornitori diretti il rispetto di obiettivi di tutela dei diritti umani e ambientali, indicati in specifici codici di condotta (Verhaltenskodex für Lieferanten), ma che finiranno per integrare e modificare, anche significativamente, i regolamenti contrattuali esistenti.

L’impegno dei fornitori diretti deve essere sancito contrattualmente, secondo quanto stabilito dalla stessa Legge, così come quello di trasferire tali impegni lungo la catena di fornitura. L’impresa obbligata, oltre che nel proprio ambito diretto di attività, viene anche onerata di far sì che il fornitore diretto esegua attività di formazione e di addestramento per assicurare che il suo personale sia in grado, da un lato, di riconoscere tempestivamente i rischi, anche presso i propri fornitori, e di gestirli; dall’altro, di adempiere agli impegni contrattualmente assunti e di rispondere alle aspettative dell’impresa obbligata, in particolare conformandosi agli obiettivi contenuti nelle dichiarazioni di principio e nei codici di condotta.

Il contratto con il fornitore diretto dovrà anche prevedere meccanismi di controllo circa gli adempimenti allo stesso richiesti, anche al fine di poter utilizzare le informazioni provenienti dal fornitore nell’analisi dei rischi che periodicamente l’impresa obbligata è tenuta a compiere su tutta la catena di fornitura. L’impresa obbligata si garantirà contrattualmente dei poteri di ispezione e controllo sull’attività del fornitore diretto (clausole di auditing), nonché di intervento e intromissione, nel caso si verificassero delle violazioni dei diritti tutelati (ovvero la violazione fosse da considerarsi probabile e imminente), con l’obiettivo di far cessare la violazione stessa (ovvero di minimizzare il rischio che si verifichi).

La Legge riconosce all’impresa obbligata (ma di fatto la onera) la possibilità di fissare contrattualmente il diritto di sospendere il rapporto di fornitura in attesa di valutare l’efficacia (nell’eliminare la violazione o nel ridurre il rischio che si verifichi) delle misure correttive che dovessero essere assunte, nonché, nei casi più gravi, un diritto di recesso straordinario (Sonderkündigungsrecht) dal rapporto di fornitura (considerata, però, come ultima ratio, per evitare comode scappatoie).

Quanto, infine, all’obbligo di trasferire lungo la catena di fornitura gli obiettivi di rispetto e tutela dei diritti umani e ambientali, la Legge non definisce che tipo di attività possa essere considerata a tal fine adeguata, ma è certo che un generico impegno contrattuale potrebbe non essere sufficiente, andando piuttosto previsti degli impegni contrattuali specifici a carico del proprio fornitore diretto. Sebbene la Legge imponga all’impresa obbligata di attivarsi nei confronti dei fornitori indiretti solo allorquando vi siano elementi concreti che indichino che una violazione dei diritti umani o ambientali sia in corso, ovvero probabile e imminente, è pur vero che vi sono specifici contesti geografici e/o settori produttivi, nei quali i rischi vanno considerati attuali e concreti, come dovrebbe peraltro emergere dalle periodiche analisi dei rischi condotte dall’impresa obbligata (si pensi all’esempio emblematico delle imprese cinesi poste lungo le catene di fornitura).

Quale che sia la scelta della singola impresa obbligata circa ampiezza e profondità dell’intervento sui fornitori diretti, può darsi per scontato l’inserimento di penali contrattuali a loro carico, determinate in ragione pure dell’entità delle sanzioni cui l’impresa obbligata può andare incontro.

L’impresa obbligata non potrà fare a meno della collaborazione del fornitore diretto, il quale rimane comunque non soggetto alla Legge, non viene sottoposto alla vigilanza delle competenti autorità, né può essere sanzionato, in forza della Legge, per la violazione di obblighi inerenti il rispetto dei diritti umani e ambientali.

La collaborazione tra imprese non comporta, cioè, un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della Legge, né consente di trasferire ai fornitori diretti doveri gravanti sull’impresa obbligata. Tant’è vero che la Legge non reca disposizioni che trasferiscono le responsabilità dell’impresa obbligata lungo la catena di fornitura. E’ d’uopo sottolineare che la collaborazione va considerata come inevitabile, poiché, in assenza della stessa, un rapporto con l’impresa obbligata diviene di fatto impossibile, come confermano le disposizioni della Legge che impongono di inserire specifiche clausole nei regolamenti contrattuali di fornitura.

Il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) - l’ente incaricato della vigilanza sull’applicazione della Legge, che è deputato a ricevere le relazioni annuali dalle imprese obbligate e che irroga le sanzioni pecuniarie stabilite dalla Legge – ha anche il compito di elaborare documenti (raccomandazioni, FAQ, vademecum, ecc.) che aiutino le imprese obbligate a rispettare le disposizioni della Legge.

Nel mese di giungo del 2023 il BAFA ha emanato delle FAQ relative a natura, modalità e ampiezza della collaborazione tra le imprese obbligate e i fornitori diretti, indicandone i confini e delineando i rispettivi ruoli. Le pubblicazioni della BAFA sono peraltro frequenti e, da ultimo (16 agosto 2023), è stato pubblicato un sistematico e dettagliato vademecum sulla collaborazione tra le imprese obbligate e i propri fornitori.

Sul presupposto che le misure messe in campo dalle imprese obbligate debbano essere adeguate (angemessen), oltre che efficaci, il BAFA ha chiarito, a titolo esemplificativo, che l’informazione ottenuta dall’impresa obbligata è inadeguata ogni qualvolta si limiti a raccogliere una generica dichiarazione di conformità da parte del fornitore. Le richieste di informazioni (necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle periodiche analisi dei rischi da parte delle imprese obbligate), devono essere circostanziate e fare riferimento a situazioni concrete e a rischi specifici che possono riguardare la realtà aziendale del fornitore. Inadeguate sono state ritenute, tra l’altro, misure di prevenzione indistintamente applicate a tutti i fornitori, senza che siano fondate sui risultati di una puntuale analisi del rischio specifico. L’introduzione delle misure di prevenzione non può essere demandata in toto al fornitore e i relativi impegni contrattuali vanno accompagnati da indicazioni concrete circa il modo, in cui secondo l’impresa obbligata vanno messi in pratica. Così come i meccanismi contrattuali di controllo non possono ritenersi adempiuti con la mera raccolta di informazioni e/o autodichiarazioni provenienti dal fornitore.

In definitiva, l’adeguatezza dell’approccio dell’impresa obbligata richiede che la stessa abbia considerato le concrete possibilità del fornitore di mettere in pratica le misure individuate, tenendo conto delle risorse di cui dispone, della sua grandezza, del settore produttivo in cui opera e della posizione che riveste lungo la catena di fornitura, escludendo che sia adeguato ogni qualvolta emerga che il fornitore non è in realtà in grado di ottemperare.


Conclusione

La legge tedesca, come quella di alcuni altri paesi europei, ha anticipato la normativa euro-comunitaria. La bozza di Direttiva - attualmente all’esame del Parlamento europeo e che andrà recepita dagli stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore – reca disposizioni, rispetto alla LkSG, più stringenti (ad esempio, una responsabilità civile ad hoc delle imprese obbligate) e che prevedono soglie di rilevanza più basse (anche imprese con più di 250 dipendenti e 40 milioni di fatturato dovranno rispettare le nuove disposizioni), il che imporrà alla Germania di adeguare la propria normativa. Le imprese italiane, che si saranno dotate degli strumenti di controllo e di gestione dei rischi per conformarsi alle richieste delle imprese obbligate, risulteranno avvantaggiate. Da un lato, potrebbero rientrare tra gli operatori interessati direttamente dalle disposizioni italiane di recepimento della Direttiva; dall’altro, si troveranno pronte a fronteggiare analoghe richieste provenienti da business partner di altri paesi comunitari.

Le imprese italiane dovranno, però, porre particolare attenzione alle richieste provenienti dalle imprese tedesche, verificando, con il necessario supporto consulenziale, che le stesse siano adeguate, onde evitare che, nel tentativo di trasferire obblighi a valle, lungo la catena di fornitura, le imprese obbligate accollino ai fornitori diretti compiti e adempimenti, con relativi oneri economici, che non spettano o sono impropri.

Concludendo, la nuova disciplina introdotta in Germania costituisce al tempo stesso un onere e un’occasione per le imprese italiane. Un onere per le imprese che già intrattengono rapporti di fornitura, le quali, se vorranno mantenerli, non potranno che adeguarsi alle richieste provenienti dalle imprese obbligate (non senza averle prima vagliate con attenzione). Un’occasione perché - oltre a quanto già sottolineato e all’importante ritorno d’immagine verso i propri dipendenti, clienti, business partner e altri stakeholder per le imprese che si mostreranno sensibili rispetto alle tematiche in questione - l’adozione di tali strumenti di gestione dei rischi rappresenterà un’importante occasione di proporsi al mercato tedesco con un chiaro vantaggio competitivo e la chance di creare nuove partnership. Lo dimostra la circostanza che in Germania si assiste sempre più spesso a imprese fornitrici, le quali espressamente promuovo il fatto di essere compliant con le previsioni della LkSG.