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TARI: l’occupazione deve essere effettiva, se il locale è sfitto non si paga

TARI
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La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza 23 luglio 2020 n. 256/02/2020, statuisce che l’utenza elettrica, se funzionale e sufficiente al solo accesso ai locali, non consente di presumere un’occupazione ed utilizzo del bene effettivi e di intensità tale da renderlo suscettibile di produrre rifiuti.

La Commissione ha ricordato che “per potersi applicare e pretendere il pagamento della tassa sui rifiuti non basta il mero possesso o la mera detenzione di un locale o di un’area, quanto piuttosto il fatto che quei locali o aree siano occupati poiché è solo in tal caso che le stesse sono suscettibili di produrre rifiuti”.

È evidente che l’occupazione si fonda su una presunzione legale relativa che non priva il contribuente della possibilità di dimostrare il contrario di quanto si presume assolvendo il relativo onere probatorio.

Nel caso di specie, la Commissione ha rilevato che il contribuente (società immobiliare) ha dimostrato che per il periodo in contestazione l’immobile commerciale non è stato utilizzato, in quanto è stato posto sul mercato per diversi anni senza riuscire a collocarlo a causa della crisi del settore immobiliare, lasciandolo vuoto, privo di arredi e mantenendo un’utenza elettrica funzionale e sufficiente solo per l’apertura e la chiusura della saracinesca di accesso ai locali.

La Commissione sottolinea come il mantenimento di questa forma di utenza non è sufficiente a fondare una presunzione relativa TARI.

Infatti “Non può l’interprete valorizzare il solo dato letterale circa la “attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete”, dal quale il Regolamento TARI del Comune di Bologna fa presumere l’esistenza di una occupazione, non potendosi avallare una interpretazione che si soffermi soltanto su un elemento lessicale di per sé insufficiente ad individuare in modo chiaro ed univoco il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare in funzione del quale si rende doveroso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis e dunque considerare lo spirito e la ratio di una normativa che, nel caso, è preordinata a finanziare un servizio per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, la cui effettività presuppone l’obiettiva possibilità che detti rifiuti possano essere prodotti, in ragione dell’effettiva occupazione del locale o dell’area da assoggettare a tassazione