Reati ambientali: esclusa la responsabilità amministrativa se il produttore è in possesso del formulario ex art. 193 D.lgs. n. 152/2006

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Reati ambientali: esclusa la responsabilità amministrativa se il produttore è in possesso del formulario ex art. 193 D.lgs. n. 152/2006

 

            Con la sentenza n. 293/2025, la Sezione I del Tribunale amministrativo Regionale per Calabria si è pronunciata in tema di responsabilità da smaltimento di rifiuti e di rapporto tra sentenze penali e procedimento amministrativo.

            In primo luogo, il Tribunale amministrativo Regionale ha riaffermato il principio di responsabilità condivisa di gestione dei rifiuti, la quale grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento degli stessi.

            Il Tribunale ha inoltre riaffermato che i soggetti coinvolti nelle attività proprie dello smaltimento dei rifiuti assumono una precipua posizione di garanzia, durante tutto il processo di smaltimento.

            In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti, il Tar, nella sentenza n. 293/2025, ha offerto una preziosa interpretazione dell’art. 188, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

            Particolarmente, secondo il Tribunale, è esclusa la responsabilità del produttore inziale per il recupero o smaltimento di rifiuti laddove il conferimento sia effettuato a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento «a condizione che “…il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”».

Similmente, ha osservato il Tar Calabria, si era già pronunciata la Sezione III del Tribunale amministrativo Regionale per Lombardia, con la sentenza n. 945 del 2023, la quale aveva evidenziato che l’esclusione della responsabilità presuppone che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

 

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria ha rilevato, inoltre, che la sentenza del Tribunale Penale di Vibo Valentia, in relazione alle contestazioni di cui ai «capi a) – reato ambientale di cui all’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e b) – disastro ambientale ex art. 434, comma 2, c.p.-, non ha prosciolto gli imputati nel merito ma ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta prescrizione, evidenziando che la formula procedurale ha prevalso su quella assolutoria di merito in quanto non è stata raggiunta la prova dell’evidenza della prova di circostanze che escludessero la colpevolezza degli imputati». Il collegio ha sottolineato che, nell’ambito della generale categoria delle “sentenze di proscioglimento”, «il codice di procedura penale pone una fondamentale distinzione tra sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, e sentenza di assoluzione». La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che, nonostante le modifiche apportate alla disciplina della udienza preliminare, in essa non sviluppa un apprezzamento del giudice, ma si delibera «se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento». Allo stesso modo, stante la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, il G.U.P. per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ex artt. 424 e 425 c.p.p. deve valutare se gli elementi probatori acquisiti risultino inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’esito del dibattimento, senza poter tuttavia effettuare né una approfondita disamina nel merito né un giudizio di colpevolezza.

            Date queste premesse di natura processuale ma con pregnanti effetti sostanziali, il Tribunale amministrativo calabrese ha affermato che le sentenze penali nel procedimento amministrativo devono essere considerate secondo la propria natura, e che l’amministrazione resta titolare del potere di valutare i fatti in autonomia, senza alcun vincolo rispetto alle sentenze penali.

 

            L’art. 654 del Codice di procedura penale, tuttavia, statuisce che: «Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

            Al contempo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in mancanza di espresso divieto di legge, il giudice amministrativo è vincolato all’accertamento della materialità dei fatti svolto dal giudice penale ma non alle valutazioni giuridiche che abbia operato (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 169 del 2021; Consiglio di Stato, sez. I, n. 1330 del 2016).

            In questo modo, il processo amministrativo che abbia ad oggetto un giudizio di legittimità dei provvedimenti può condurre a una qualificazione giuridica dei fatti differente da quella esposta in una sentenza penale.