Autoriciclaggio: si configura anche con il deposito in banca di denaro di provenienza illecita

Autoriciclaggio: si configura anche con il deposito in banca di denaro di provenienza illecita
Con la sentenza n. 25348/2025 la II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di autoriciclaggio previsto e punito dall’art. 648 ter.1 del Codice penale.
In primo luogo, nelle motivazioni, la Corte ha esposto una analisi della fattispecie di autoriciclaggio, dichiarando che «è un delitto a forma libera, realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa delle utilità che si intendono occultare».
In più, secondo la Corte, la tracciabilità delle operazioni bancarie realizzate dal ricorrente e il mancato mutamento della formale titolarità delle somme di provenienza delittuosa non escludono l’integrazione della fattispecie criminosa prevista dall’art. 648 ter.1 del Codice penale.
Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, infatti, è sufficiente che l’agente ponga in essere una qualsiasi attività idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, «anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili».
Pertanto, l’avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito da parte degli inquirenti non esclude la punibilità della condotta criminosa. Altrimenti, infatti, sarebbe da escludere la punibilità per ogni fatto criminoso di autoriciclaggio che sia successivamente accertato.
La Corte, in definitiva, ha statuito che è idonea a rendere difficile l’accertamento della provenienza di denaro, e quindi idonea a integrare il reato, anche la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita, «poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito». Quindi, anche il deposito in banca di denaro di provenienza illecita può realizzare la fattispecie di reato di cui all’art. 648 ter.1 del Codice penale.