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Tari b&b in aumento? Si perché assimilabile ad attività alberghiera

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La Corte di Cassazione, Sez. VI, con ordinanza n. 15545 del 16.05.2022, dà seguito ad un già consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. nn.17167/02; 26087/10; 704/15 e 21562/20) in cui viene qualificata l’attività di bed and breakfast come imprenditoriale in quanto, parimenti a quella alberghiera,  volta ad offrire un servizio sul mercato ed esercitata professionalmente con la relativa diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

Pertanto, è da considerarsi legittimo da parte dei Comuni stabilire particolari tariffe per la TARI, differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che la predetta attività imprenditoriale dà luogo a ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale.

 

Tari b&b in aumento: la vicenda e le motivazioni della suprema corte anche alla luce della giurisprudenza europea

Un contribuente, nonché gestore di un B&B a Torre del Greco, proponeva ricorso avverso un avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno di imposta 2017 affermando che illegittimamente il predetto comune applicava alla sua attività di bed & breakfast la tariffa TARI riservata alle attività alberghiere; di fatto, prevedendo un aumento nel quantum contributivo previsto negli anni precedenti.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e, successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ne respingeva l'appello affermando che i Comuni possono stabilire particolari tariffe (nella specie quella relativa all'attività alberghiera senza ristorazione) per la TARI, per le unità immobiliari adibite all'uso di bed and breakfast, differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l'attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale.

Sulla scorta delle motivazioni addotte dalle Commissioni Tributarie de quibus, la Suprema Corte asseriva che emergeva con lapalissiana evidenza - come l’attività di affitta camere presentasse natura del tutto analoga a quella alberghiera, sebbene si differenziasse per le dimensioni più modeste atteso che le attività imprenditoriali de quibus fossero assolutamente ed ontologicamente sovrapponibili, poiché involventi imprescindibilmente il contatto diretto con il pubblico.

In effetti, in tema di aumento della TARI, la Corte di Cassazione affermava - altresì- come si richieda non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni, ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (Cass. n. 109 del 2016; analogamente Cass. n. 21562 del 2020; Cass. n. 704 del 2105 e Cass. n. 26087 del 2010; Cass. n. 17167 del 2002).

Unica emergente differenziazione tra l’attività di affittacamere/ B&B e quella meramente alberghiera afferiva unicamente alle dimensioni del fenomeno.

Alla luce delle predette considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione riteneva fossero assolutamente e scientemente legittimi gli aumenti della TARI richiesti dal Comune di Torre del Greco atteso che la qualità e quantità di rifiuti prodotti, più che la destinazione d'uso dell’immobile, fossero utili a qualificare il quantum della capacità contributiva della location.

Era, quindi, da ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell'ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa  TARI differenziata (e maggiorata!) per l'uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale.

Deve essere, infatti, verificato l'utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico - sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a "bed & breakfast.

Non è, invece, da considerarsi necessaria la denuncia di variazione in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d'uso.

Le predette motivazioni trovano, altresì, accoglimento anche nella pronuncia della Corte di Giustizia CE, sez. 2, del 16.7.2009, (C-254/08), la quale affermava che la normativa nazionale che prevedeva, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato, allo stato attuale del diritto comunitario non poteva ritenersi in contrasto con la citata Dir. n. 2006/12, art. 15, lett. A).

Pertanto, sulla base del principio "chi inquina paga" , gli Stati membri possono adottare legittimamente disposizioni utili a calibrare, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo TARI di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.

Tale attività determina inevitabilmente, anche in ragione del rapido avvicendamento delle persone nell'immobile in considerazione della usuale brevità dei soggiorni in strutture quali alberghi e bed and breakfast, una maggiore produzione di rifiuti rispetto a quella che produrrebbe la stessa abitazione ove fosse adibita a privata abitazione, con la conseguenza che una maggiore tariffa per la TARI rispetto a quella prevista per le civili abitazioni risponde ai principi costituzionali di capacità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, nella sua declinazione secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente differenziata situazioni differenti (Cass. n. 3323 del 2021; Corte Cost. n. 90 del 2018), essendo l'imposta TARI correlata alla capacità dell'immobile di produrre rifiuti, cosicché deve ritenersi corretta, ragionevole e legittima la determinazione del comune di Torre del Greco di adottare una tariffa della TARI più alta per i bed and breakfast rispetto alle civili abitazioni.