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Extra-profitti: tra regole e illegittimità. In arrivo un’istanza di rimborso

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Extraprofitti: tra regole e illegittimità. In arrivo un’istanza di rimborso 

Abstract in Italiano

È stato introdotto un contributo sugli extraprofitti conseguiti dalle imprese che operano nel settore dell’energia. Tale contributo si applica sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell’Iva, riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, con l’aliquota del 25% ed è regolamentato nell’ambito del piano REPOWEREU. Tuttavia, non mancano dubbi di legittimità sulla misura. 

Abstract in Inglese

A contribution to extra profits, earned by companies operating in the energy sector, has been recently introduced. This contribution is applied to the increase in the balance between active and passive operations, net of VAT, referring to the period 1 October 2021 - 30 April 2022, with the rate of 25% and is regulated under the REPOWEREU floor. However, there is no shortage of doubts about the legitimacy of the measure.
        

Il contributo straordinario sugli extraprofitti

Come noto, con l’art. 37 del decreto legislativo n. 21/2022 – così detto “Decreto Ucraina”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 - convertito nella legge n. 51/2022, è stato introdotto «un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario» sugli extraprofitti conseguiti dalle imprese che operano nel settore dell’energia «al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico».

In particolare, sono soggetti passivi del contributo le imprese che:

• esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale;

• rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

• esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

• importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Quanto poi alla base imponibile, il contributo si applica, con l’aliquota del 25%, sull'incremento del saldo (sotto il profilo IVA) tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell’iva, risultanti dalle liquidazioni periodiche (LIPE) e riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo precedente 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021; ciò a condizione che tale incremento sia superiore ad euro 5.000.000 ed al 10 per cento.

Tale contributo straordinario sugli extraprofitti è stato regolamentato soltanto astrattamente in forma non retroattiva, nell’ambito del piano “REPOWEREU”. Cionondimeno, la disciplina, nel limitarsi a “colpire” soltanto l’incremento dei profitti, è stata concepita con l’intento di non replicare i vizi di incostituzionalità che già inficiavano la così detta “Robin Hood Tax” - introdotta dall’art. 81, commi da 16 a 18, del d.lgs. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008 - del tutto affine per ratio e profilo soggettivo; come noto, tale normativa è stata censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2015.


Dubbi, criticità e illegittimità della misura

A nostro avviso, il prelievo straordinario presenta indubbi e numerosi profili di criticità e illegittimità; fra gli altri vizi è sufficiente rilevare. 

• la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), in quanto non viene individuato di per sé un utile effettivo ascrivibile a speculazioni su prezzi e tariffe, ricomprendendosi nell’imponibile, irragionevolmente, tutte le operazioni attive;

• la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), impattando il contributo in modo iniquo su una platea circoscritta di soggetti passivi e lasciando intatte le posizioni oligopolistiche – ad esempio telecomunicazioni, GDO, settore informatico - che hanno ritratto analogamente profitti congiunturali.

È il caso di aggiungere altresì, che l’intervenuta proposta di Regolamento in materia, elaborata dalla Commissione Europea e pubblicata il 14 settembre ultimo scorso (COM (2022) 473 final), definisce misure di intervento sia soggettivamente che oggettivamente meglio circostanziate, evidenziando così a fortiori il censurabile intervento in materia operato dal legislatore nazionale. 


L’istanza di rimborso

Dunque, in ragione dei diversi e molteplici profili di criticità della misura – condivisi all’unanimità dalla dottrina e in questa sede soltanto accennati - riteniamo ragionevole ed opportuno presentare tempestiva istanza di rimborso del tributo straordinario corrisposto in acconto o a saldo entro due anni dal versamento, per poi eventualmente impugnare il relativo rifiuto espresso o tacito opposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo grado.

In sede giurisdizionale poi, qualora il rinvio non fosse già stato disposto medio tempore da altri giudici – come, ad esempio, il TAR adito da alcuni operatori del settore, impugnando il provvedimento di attuazione della normativa in esame - si potrebbe sollevare la questione di illegittimità costituzionale, con richiesta di rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione, tra gli altri, degli artt. 3 e 53 Cost., nonchè richiedere che venga sollevata la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa interna con quella sovraordinata dell’Unione Europea dinanzi alla Corte di Giustizia.

Va sottolineato infine che, qualora il contributo straordinario fosse censurato sotto il profilo della violazione della normativa costituzionale e/o comunitaria, per la teorica dei così detti “rapporti esauriti”, l’impresa che ha omesso di presentare nei termini di decadenza l’istanza di rimborso “prenotativa” non sarebbe più legittimata a richiedere la ripetizione di quanto versato “senza titolo”.