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Il ruolo è il vero titolo: cartella solo per dare notizia al contribuente!

Marina Romea
Ph. Antonio Zama / Marina Romea

L’ordinanza della Cassazione, sezione quinta civile, n. 6245 pubblicata il 05.03.2020, chiarisce la differenza tra ruolo e cartella esattoriale accogliendo il ricorso originario del contribuente (sconfitto dall’Agenzia pubblica nei primi due gradi di giudizio).

Il cittadino contribuente impugnava un’intimazione di pagamento nella quale venivano riportate cartelle dell’esattore legate a ruoli emessi dall’Ente Impositore.

Le Commissioni tributarie interessate dalla vicenda avevano ritenuto che il c.d. “ruolo” fosse atto interruttivo della prescrizione a prescindere dalla trasmigrazione in cartella. La Suprema Corte è di tutt’altro avviso rispetto ai giudicanti dei primi due gradi; espressamente il Collegio di legittimità afferma che Il giudice di appello ha ritenuto, erroneamente, che l’iscrizione a ruolo degli importi degli avvisi, avvenuta in data… omissis… aveva impedito la prescrizione dei tributi.

Continua la Cassazione spiegando che Il decorso del termine prescrizionale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione (Cass. 14301/2009; Cass. 315/2014)”.

Leggendo il corpo della decisione, inoltre, è possibile cogliere anche che il terzo giudicante (dell’intera vicenda giuridica prospettata dal contribuente) ha precisato, pur con la formula dell’assorbimento del motivo in accoglimento, che la prescrizione per la riscossione di interessi e delle sanzioni matura, anch’essa, con termine quinquennale.

In sostanza la Cassazione, risolvendo una questione annosa, ha tenuto (nomofilatticamente parlando) a rendere granitico un concetto giuridico, talvolta, incompreso dai collegi di merito: il ruolo, ex articolo 49 DPR 602/73, è l’unico titolo idoneo all’azione esecutivo-esattoriale.

Quest’ultimo, perciò, pur essendo un atto interno dell’amministrazione pubblica (cioè endo-procedimentale) è il solo strumento che giustifichi l’esistenza del diritto all’esecuzione eventualmente posta in essere dal riscossore (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) in fasi successive, previo, si ricordi bene, affidamento in carico quale essenziale ed imprescindibile concessione amministrativa tesa al recupero; elemento, l’affidamento per l’appunto, senza del quale l’Agente della Riscossione non ha legittimazione ad emettere la famosa cartella di pagamento preordinata alla fase del pignoramento, dell’iscrizione ipotecaria, di fermo amministrativo, ecc.

D’altronde la cartella di pagamento (come ben intuibile leggendo sia la normativa dettata dal DPR 602/73 che l’art. 21 Decreto Legislativo 546/92) è funzionale esclusivamente a rendere notizia al contribuente dell’esistenza e degli estremi del ruolo il quale ultimo, a sua volta, è esecutivo per effetto della sottoscrizione del dirigente competente e non già in virtù della sua notificazione mediante cartella.

Un metro di comparazione può aversi con quanto accade, ad esempio, nel caso di un decreto ingiuntivo in materia civilistica: il destinatario-debitore viene a conoscenza dell’esistenza dell’atto per effetto della sua notificazione ad istanza del ricorrente-creditore.

Tale ragionamento non può, quindi, che tornare vivo dinanzi al dibattito accesissimo che continua ad alimentarsi specie quando si parla del problema relativo alle esecuzioni pignoratizie nei confronti dei cittadini-contribuenti: la famosa opposizione tributaria di cui all’art. 57 DPR 602/73 (sulla cui questione si rimanda ad altro successivo approfondimento relativo alla più recente decisione a SS.UU. della Cassazione ord. n. 7822/2020) recentemente modificato dall’intervento additivo della Corte Costituzionale con sent. n. 114/2018.