Rifiuti: risorsa od oggetto di criminalità organizzata? Aspetti e problematiche
Abstract
Lo scritto si propone di analizzare in chiave critica il reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies codice penale) e il diritto dell'ambiente.
The paper aims to critically analyze the crime of illegal waste tracking (article 452 quaterdecies of the criminal code) and environmental law.
Una breve disamina sul reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies codice penale)
L'esigenza di far fronte in modo più incisivo ad un fenomeno criminale di grande allarme sociale, quale il traffico illecito di rifiuti, è diventata di stretta importanza, sia per le conseguenze sull'incolumità fisica dei cittadini, sia per i sempre più netti collegamenti fra tali tipologie criminose e gli interessi economici della criminalità organizzata nazionale ed internazionale.
Perciò ha indotto il legislatore a predisporre un provvedimento legislativo ad hoc, ovvero una legge recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", legge 22 maggio 2015, n. 68, attraverso cui si è operato un sostanziale giro di vite, di tipo preventivo e repressivo, alla disciplina dei cosiddetti reati ambientali. Se infatti, fino ad allora, il quadro normativo penale in materia di ambiente era prevalentemente contenuto nel decreto legislativo n.152 del 2006, il cosiddetto codice dell'ambiente, strutturato essenzialmente su reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale.
Attualmente, il legislatore, con la riforma di cui si trattava, aggiunse a tutela dell'ambiente nuove sanzioni, inserite in un apposito nuovo titolo del codice penale, ossia il Titolo VI bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente".
L'opzione politico-criminale di codificare figure criminose è, da sempre, associata all'intento di rendere più conosciute le relative previsioni. Dunque più efficace è la minaccia di sanzione, sul piano general preventivo, più probabili saranno gli interventi di tutela. L' attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è disciplinata dall'articolo 452 quaterdecies del codice penale.
È stato il legislatore del 2015 che ha, altresì, provveduto a incrementare le tutele per l'ambiente rafforzando la repressione delle associazioni criminose aventi come obiettivo il compimento dei reati ambientali.
L'originario novero di fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 68 del 2015 è stato, da ultimo, integrato, ad opera del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, attraverso l'introduzione della norma in esame.
L'articolo 32 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 85, lettera q, della legge 23 giugno 2017 n. 103 ha inserito nel codice penale, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 quaterdecies codice penale) che fino all'entrata in vigore del predetto decreto era previsto dall'articolo 260 del Testo unico dell'ambiente con il decreto legislativo n. 152 del 2006.
Si tratta della disposizione che puniva con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedeva, riceveva, trasportava, e portava, importava, o comunque gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applicava la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna, quando il delitto non era colposo, seguivano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 codice penale), da una professione o di un'arte (articolo 30 codice penale), dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (articolo 32 bis codice penale) e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 32 codice penale). Il giudice, con la sentenza di condanna con il patteggiamento, ordinava il ripristino dello stato dell'ambiente e poteva subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Il delitto è stato inserito nel codice penale e viene contestualmente coordinato con il testo dell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto. Ne deriva, così, che l'elemento oggettivo consiste in una condotta di cessione, ricezione, trasporto, importazione o, più in generale, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti e anche rifiuti ad alta radioattività, commessa con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
In particolare, ai sensi del primo comma di tale disposizione, risponde penalmente chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Trattasi di fattispecie di reato solo in apparenza inedita, in quanto rientrante fra i correttivi predisposti dal decreto legislativo n.21 del 2018, provvedimento finalizzato ad attuare una delle deleghe contenute nella cosiddetta “Riforma Orlando”.
L'obiettivo tendenziale perseguito dalla delega del 2017, si traduce, dunque, nell'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore, che abbiano diretto oggetto di tutelare beni di rilevanza costituzionale, copiosamente elencati.
Orbene, nel novero delle norme ritenute idonee sul piano della tecnica normativa e delle finalità di tutela, ad essere incorporate nel codice penale, il legislatore delegato ha individuato l'articolo 260 del decreto legislativo del 3 aprile del 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, il cosiddetto Testo unico dell'ambiente.
La norma allude ad una dimensione dilatata nel tempo delle condotte gestorie, a prescindere che esse siano illecite per assenza, scadenza o difformità del titolo abilitativo. La norma richiede, altresì, l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Tale elemento richiede la presenza di una, seppur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo; da ciò deriva che sono esclusi comportamenti illeciti occasionali. La configurabilità del delitto richiede il compimento di più operazioni.
La pluralità di condotte sanzionate di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione è indice di una forte dilatazione della sfera disponibilità. Il riferimento residuale alla gestione esprime, in modo evidente, il tentativo del legislatore di ricomprendere qualsiasi condotta relativa alla materia di rifiuti, anche al di fuori delle specifiche attività autorizzate dagli enti competenti.
Il secondo comma della previsione in esame dispone una sanzione inasprita per il caso in cui l'oggetto materiale degli illeciti traffici sanzionati siano rifiuti ad alta radioattività. Trattasi, peraltro, di nozione che non apparterrebbe a classificazioni scientificamente accertate, ma di uso comune, nel linguaggio non tecnico, dove per tali vengono qualificati quelli provenienti da impianti nucleari.
A complemento dei precetti criminosi anzidetti, la norma dispone un'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato e, per il caso in cui non sia possibile, quella per equivalente su beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità; e l'irrogazione delle pene accessorie interdittive di quegli articoli 28,30, 32 bis e 32 ter. Infine, il giudice, con la sentenza di condanna anche patteggiata, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente predetto da coordinarsi, seguito dell'intervenuta codificazione di tale fattispecie, con quanto previsto dall'analoga disposizione (articolo 452 duodecies), e possono ordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. La pena è la reclusione da 1 a 6 anni; per l'ipotesi aggravata è la reclusione da tre a otto anni.
È un reato comune, perché può essere commesso da chiunque. Si consuma nel momento in cui si verifica una delle condotte anzi citate ed il tentativo è configurabile.
L'elemento soggettivo del dolo specifico perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico è richiesto ai fini della configurabilità del reato, l'ulteriore scopo di conseguire un ingiusto profitto.
La Giurisprudenza più recente
La “condotta abusiva” idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. comprende non solo quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o illegittime, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, anche non strettamente pertinenti al settore ambientale, e di prescrizioni amministrative. Pertanto, la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime, assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta (Cassazione Penale, Sezione III, n. 33089 del 7 settembre 2021 (CC 15 luglio 2021)).
La vicenda della Cassazione menzionata, nasceva da un ricorso contro un’ordinanza del 19 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'ordinanza del 31 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero nel procedimento nei confronti di G.A., G.E., S.M., D.F.R., R.F. e T.F., sottoposti a indagini in relazione ai reati di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p. (capo A), Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 29 quattordecies, (capo B), Decreto Legislativo n. 105 del 2015, articolo 28, commi 1 e 2, (capo C) e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 (capo D), proposta sia a fini impeditivi sia a fine di confisca in relazione al solo reato di cui al capo A e con riferimento allo stabilimento, alle quote sociali e alla azienda X.
Il Tribunale, pur condividendo le censure del pubblico ministero appellante a proposito della sinteticità del provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, ha escluso la sussistenza delle condizioni per poter adottare il provvedimento cautelare richiesto. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, affidato ad otto motivi.
La Cassazione, dopo aver ripercorso l'evoluzione della disciplina relativa alle caratteristiche tecniche che devono possedere gli impianti di trattamento dei rifiuti per essere autorizzati, ha evidenziato che le BAT conclusions per gli impianti di trattamento dei rifiuti emanate con la decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione UE del 10 agosto 2018 prevedono che se tra i rifiuti è presente una frazione putrescibile che rende necessario un trattamento biologico si applica la disposizione secondo cui come operazione preliminare è necessario che il rifiuto venga smistato e triturato in un materiale più omogeneo e adatto alla combustione, che non contenga materiale umido putrescibile.
Per comprendere la novità della sentenza in relazione alle BAT, occorre illustrare brevemente il quadro normativo di riferimento.
Infatti, la normativa comunitaria ed italiana prevede che, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, le AIA (Autorizzazioni integrate ambientali) prescrivono l’adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT), e cioè delle soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo - che interessano le fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto/installazione - finalizzate ad evitare, o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti, garantendo altresì l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.
Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 452 quaterdecies c.p., il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399; Sez. 3, n. 53136 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097).
Secondo la Cassazione quindi, il requisito dell’abusività della condotta richiesto per il delitto in esame può ritenersi sussistente tanto con riferimento ad attività “clandestine”, perché poste in essere in totale assenza di titolo abilitativo, quanto in presenza di attività apparentemente legittime.
In sostanza, il Supremo Collegio conclude che, anche in presenza di una autorizzazione difforme, la inosservanza delle BAT comporta la abusività della condotta valutabile ai fini della integrazione del delitto di traffico illecito di rifiuti (Cassazione penale, Sezione III, 5 agosto 2021, n. 30691; Cassazione penale, Sezione III, 07/09/2021, n. 33089).
Conclusioni
La protezione dell’ambiente è una questione che riguarda il benessere e lo sviluppo della società. Si tratta, dunque, di un dovere di tutti gli uomini e di tutti i Paesi, senza alcuna esclusione. Se da un lato quindi, l'utilizzo dei rifiuti può essere utilizzato per creare nuovi oggetti e quindi nuova vita con il riciclo; dall'altro, invece, l'utilizzo dei rifiuti può subire carattere di illecito e fonte di lucro per certe attività criminose.
È notizia de La Nazione Firenze, che nella Regione Toscana sono stati posti sotto sequestro società, immobili e conti correnti per un valore di alcuni milioni di euro nell'ambito di un'operazione dei carabinieri forestali che ha smantellato un'associazione a delinquere specializzata nel traffico illecito di rifiuti e creazione di società 'cartiere' nate all'unico scopo di movimentare denaro e generare false fatture e rimborsi Iva inesistenti.