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Informazioni aziendali segrete ed ex-dipendenti: spunti operativi per la tutela del patrimonio informativo

Informazioni Aziendali
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Indice:

1. Oggetto e tutela delle informazioni aziendali

2. Comportamento degli ex-dipendenti e tutela delle Informazioni Aziendali

3. La decisione del Tribunale di Bologna in merito alla documentazione prodotta

4. Il procedimento di descrizione

 

1. Oggetto e tutela delle informazioni aziendali

Il Tribunale Ordinario di Bologna si è pronunciato con Ordinanza del 12.11.2018 (Est. Dr. Chierici Rita), confermando il decreto di descrizione giudiziale nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il ricorso proposto da una società nei confronti di tre società concorrenti, a favore delle quali avevano iniziato a collaborare tre ex-dipendenti della stessa ricorrente.

Nella vicenda viene in rilievo il Codice della Proprietà industriale, con riferimento alla tutela dei segreti commerciali, così come previsto agli articoli 98 (“Oggetto della tutela”) e 99 (“Tutela”). La questione in oggetto, riguarda pertanto, informazioni aziendali, ovvero quelle informazioni che, ai sensi dell’articolo 98 comma 1: “(i) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; (ii) abbiano valore economico in quanto segrete; (iii) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

 

2. Comportamento degli ex-dipendenti e tutela delle Informazioni Aziendali

La ricorrente, titolare di brevetti nel campo degli avvitatori automatici, ha proposto ricorso contro tre ex-dipendenti che avevano ricoperto, all’interno della stessa, ruoli di responsabile e addetto all’ufficio tecnico, nonché di responsabile dell’ufficio vendite, tutti e tre dimessisi in modo volontario nel settembre del 2017.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, i tre (ex)dipendenti avevano avviato una collaborazione con un gruppo costituito dalle tre società operanti, come la ricorrente, nel settore degli avvitatori automatici.

Nello specifico la ricorrente era venuta a conoscenza del fatto che una delle tre società aveva formulato ordinativi di componenti con caratteristiche pressoché identiche ai propri e dopo aver verificato il coinvolgimento degli ex-dipendenti con le suddette società, aveva deciso di incaricare una società di consulenza informatica al fine di periziare i computer aziendali, precedentemente utilizzati dagli stessi. Dalla relazione tecnica della società di consulenza incaricata era emerso che gli ex-dipendenti avevano prelevato e copiato, in diverse circostanze e in epoca precedente all’interruzione del rapporto di lavoro, informazioni aziendali segrete di natura commerciale, tra le quali liste di clienti e fornitori, e di natura tecnica come disegni tecnici e progetti di avvitatori automatici.

Tra i vari risultati prodotti dall’indagine era, inoltre, emerso che gli ex-dipendenti avevano già da tempo avviato progetti per la realizzazione di un avvitatore automatico, molto simile a quello della ricorrente, ma comunque con caratteristiche tali da differenziarlo. Ciò che rileva, all’interno della vicenda, è comunque l’uso illegittimo da parte degli ex-dipendenti di informazioni segrete di proprietà della ricorrente, mediante appropriazione indebita ed utilizzo abusivo a vantaggio di società concorrenti.

 

3. La decisione del tribunale di bologna in merito alla documentazione prodotta

Il Tribunale di Bologna ha rilevato la sussistenza dei requisiti di protezione ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale e, in particolare, con riferimento all’adozione di misure di secretazione, ha riscontrato, la sottoscrizione da parte della società ricorrente di patti di riservatezza con i dipendenti oltre alla predisposizione di un sistema informatico di sicurezza volto a proteggere le informazioni aziendali.

Pur avendo la controparte lamentato la non-autenticità del materiale probatorio proposto, il Tribunale di Bologna ha comunque ritenuto lecita l’attività svolta dai consulenti della ricorrente e “nel rispetto dei principi posti in materia di disciplina informatica forense, in quanto risulta che le modalità di acquisizione dei dati non hanno comportato l’accesso agli account privati di posta degli ex-dipendenti e che i dati (…) sono stati rinvenuti all’interno dell’hardware della ricorrente poiché trasfusi dall’interessato sul pc aziendale tramite backup dell’Iphone”.

Il Tribunale di Bologna ha pertanto ritenuto idonea e sufficiente la documentazione prodotta ed ulteriormente che le operazioni di descrizione giudiziale erano state correttamente eseguite e, per tali ragioni, ha conseguentemente confermato il proprio precedente decreto di descrizione giudiziale, con il quale il Tribunale aveva effettuato gli accertamenti relativamente ai fatti contestati.

 

4. Il procedimento di descrizione

Per scrupolo, il procedimento di descrizione giudiziale altro non è che una misura di istruzione preventiva, disciplinata dagli articoli 129 e 130 del Codice della Proprietà Industriale, che consente di acquisire elementi di prova su richiesta del titolare di diritto.