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Modernizzazione del diritto d’autore

approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo di attuazione della “Direttiva Copyright”
Ritratti di architetture, prospettive reali
Ph. Elena Franco / Ritratti di architetture, prospettive reali

Il Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Ai fini della definitiva formalizzazione e adozione, lo schema di decreto legislativo dovrà acquisire i pareri delle competenti Commissioni (della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica), e nuovamente essere sottoposto al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Il comunicato stampa del Governo, nell’illustrare il provvedimento di attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 (c.d. “Direttiva Copyright”), si sofferma, in particolare, su alcuni punti, già oggetto di ampio dibattito in sede di approvazione della Direttiva.

Tra questi, merita, sin d’ora, attenta considerazione la disciplina dei diritti riconosciuti agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico.

In sintesi, lo schema di decreto, nel recepire l’articolo 15 della Direttiva Copyright, introduce l’articolo 43-bis nella nostra Legge sul Diritto d’Autore, riconoscendo agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, per il termine di due anni dalla pubblicazione, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione, con riguardo all’utilizzo on-line delle rispettive pubblicazioni, da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, delle società di media monitoring e rassegne stampa. 

Lo schema di decreto definisce le “pubblicazioni di carattere giornalistico” come un “insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata,  recante un titolo unico quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione, sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa”.

Va considerato, altresì, che il perimetro dei diritti riconosciuti agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico non comprende gli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori; né i diritti in questione sono riconosciuti in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di “singole parole o di estratti molto brevi”, definiti, questi ultimi nello schema come “qualsiasi porzione di una pubblicazione di carattere giornalistico che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”. 

Merita considerazione quanto previsto dallo schema in merito alle modalità di esercizio dei diritti connessi da parte degli editori.

Innanzitutto, il comma 8 prevede che “per l’utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico un equo compenso”.

È previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”) adotti un “regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso, tenendo conto, tra l’altro, del numero di consultazioni on-line dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari”.

La negoziazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione, incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa e gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico è condotta anche sulla base dei criteri individuati in tale regolamento. 

Lo schema, in ogni caso, prevede che – fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – il mancato raggiungimento di un accordo sull’ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate consente a ciascuna delle parti di rivolgersi all’AGCOM per la determinazione dell’equo compenso; è prevista la possibilità di adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003) in caso di mancata stipula del contratto a seguito della determinazione dell’equo compenso.

Infine, si segnala che lo schema di decreto prevede il riconoscimento da parte degli editori di pubblicazioni giornalistiche agli autori degli articoli giornalistici di una quota, compresa tra il 2% e il 5% dell’equo compenso.

Come rilevato nella relazione illustrativa allo schema di decreto “la scelta operata con le disposizioni in commento risponde in via prioritaria all’esigenza di rendere effettiva la tutela della parte debole nel corso di una negoziazione basata su criteri individuati dall’AGCOM…”.

Certamente, il riconoscimento di un diritto connesso a favore degli editori on-line costituisce uno degli aspetti della Direttiva Copyright maggiormente dibattuti ed oggetto da tempo di particolari sollecitazioni, dovute al nuovo contesto digitale – che ha dato luogo a diverse modalità di fruizione dei contenuti, oltre che ad un ampliamento dell’offerta degli stessi e all’ affermazione di nuovi operatori digitali – e all’impatto economico che ha interessato il settore editoriale, per effetto delle nuove dinamiche introdotte dall’economia digitale.

Per tenere conto di tale mutato quadro, la Direttiva Copyright ha cercato di intervenire, addivenendo ad una soluzione – come specificato molto dibattuta – in virtù della quale ha cercato di tenere conto di plurime e differenti esigenze.

Su tale specifica disciplina e, comunque, sui successivi sviluppi dell’iter legislativo e sul testo definitivo del Decreto Legislativo che sarà approvato avremo, comunque, modo di ritornare e fornire i relativi aggiornamenti e commenti.