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La tutela autorale delle opere generate con l’ausilio di Intelligenza Artificiale

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La tutela autorale delle opere generate con l’ausilio di Intelligenza Artificiale

 

L’irruzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei diversi ambiti dell’attività umana inizia a generare non poche riflessioni in ordine al suo impatto sociale, tenuto conto dei potenziali rischi connessi ai modelli di IA generativa, in grado di elaborare contenuti sempre più complessi attraverso l’opera di algoritmi alimentati dall’uso massiccio di dati. La riflessione si pone quindi soprattutto sul versante dei contenuti prodotti dall’Intelligenza Artificiale, sulla loro affidabilità e, da ultimo, anche sulla possibilità di tutelarli mediante gli strumenti posti a presidio della proprietà intellettuale. Sul punto, con ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023[1], la Corte di Cassazione si è per la prima volta pronunciata in merito alla questione della tutelabilità, tramite lo strumento del diritto d’autore, delle opere realizzate mediante l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. La pronuncia, intervenuta soltanto in via incidentale sulla questione, rappresenta nondimeno una prima importante occasione per interrogarsi sullo spazio di utilizzo della protezione autorale in relazione ad opere realizzate tramite utilizzo di un software.

La vicenda giudiziaria ha visto l’autore dell’opera oggetto di controversia, un fiore realizzato in stile digitale, agire in giudizio nei confronti di Rai Radiotelevisione Italia S.p.A., per l’asserita violazione del proprio diritto d’autore sull’opera che la convenuta aveva utilizzato come scenografia fissa nel corso dell’edizione 2016 del festival di Sanremo.

La parte attrice ha quindi richiesto il risarcimento dei danni patiti, oltre che la rimozione del programma dal sito Internet della Rai e la pubblicazione della sentenza.

Sia il Tribunale di prime cure che la Corte d’Appello hanno ritenuto fondata la domanda, ritenendo provata la paternità dell’opera in capo all’attore, la natura creativa della stessa, nonché il carattere commerciale e non solo culturale del festival di Sanremo, tale da giustificare l’iniziativa giudiziaria dell’autore al fine del riconoscimento dei danni subiti a causa dell’improprio sfruttamento della propria creazione da parte dell’azienda televisiva.

La Rai ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere provato il carattere creativo dell’opera controversa, non rinvenibile laddove la stessa sia il frutto dell’utilizzo di un software.

Ebbene, la Suprema Corte ha respinto questo argomento, osservando che correttamente il Giudice d’Appello aveva ritenuto esistente la natura creativa dell’opera, partendo dalla nozione contenuta nell’art. 1 l. 633 del 1941, a mente del quale il concetto di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, ma è piuttosto espressione della personale visione dell’artista nella rappresentazione di una determinata oggettività.

Peraltro, specifica la Corte, oggetto di protezione non è l’idea in sé, quanto la sua rappresentazione, filtrata attraverso la lente individuale dell’autore, tale da generare un atto creativo. Ciò spiega anche perché la stessa idea possa essere alla base di opere diverse, ognuna dotata di protezione purché sufficientemente creativa, in quanto espressione della visione personale del suo autore. La Corte ha altresì specificato che anche idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone dotate di esperienza in un determinato settore, possono certamente essere fornite di protezione, purché oggettivate in un’opera che esprima l’apporto individuale del suo creatore.

Nel caso di specie, i Giudici di ultima istanza hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente affermato il carattere creativo dell’opera, posto che non si trattava della semplice riproduzione di un fiore, quanto di una personale rielaborazione da parte dell’artista, perciò meritevole di protezione autorale per il suo carattere creativo.

Ancora, la Suprema Corte ha osservato come, a conferma del carattere personale dell’opera, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato la circostanza per cui la particolare connotazione della rappresentazione fosse stata implicitamente riconosciuta dalla stessa Rai che la aveva proposta in occasione della presentazione della manifestazione canora alla stampa periodica, mettendone in risalto la forte valenza simbolica.

Infine, un ulteriore indizio della rappresentatività dell’opera è stato rinvenuto nel grado di notorietà raggiunto dall’opera sul web, tenuto conto dei numerosi commenti e visualizzazioni della stessa.

È con riferimento all’ulteriore doglianza della ricorrente, rivolta all’erronea qualificazione quale opera dell’ingegno di un’immagine realizzata tramite software, che si inserisce il passaggio più interessante della pronuncia.

La ricorrente ha infatti sostenuto che la realizzazione dell’opera tramite l’utilizzo di un tool digitale, farebbe venir meno il carattere creativo della stessa, posto che la rappresentazione visiva del soggetto floreale sarebbe stata di fatto elaborata dal software che ne avrebbe determinato, in maniera del tutto autonoma, forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici. Di contro, l’apporto dell’autore si sarebbe limitato soltanto alla scelta dell’algoritmo da applicare e alla successiva approvazione del risultato generato dal computer[2].

È su questo punto che la Suprema Corte, pur non affrontando espressamente il motivo, ritenuto inammissibile in quanto introdotto per la prima volta in sede di legittimità, apre alla possibilità che la tutela del diritto d’autore possa essere concessa anche ad opere realizzate mediante Intelligenza Artificiale, non venendo meno il carattere creativo dell’opera per il solo fatto che si faccia uso di tale strumento.

In tal senso il caso in esame impone, ad avviso della Corte, la necessità di esaminare con maggiore rigore solamente il tasso di creatività dell’opera che non è di per sé eliso dall’utilizzo di un tool digitale nell’ambito della sua realizzazione.

La questione si inserisce nell’annoso tema della protezione dell’arte digitale, anche nota come digital art o computer art, intesa quale pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come mezzo del processo creativo o di presentazione espositiva.

Il problema della digital art attiene alla possibilità di tutelare il prodotto della stessa attraverso il diritto d’autore o, in alternativa, ad individuare altri strumenti idonei a garantire protezione all’autore dell’opera creativa.

Laddove l’opera venga realizzata mediante l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, il nodo della questione sta nella possibilità di qualificare alla stregua di “autore” l’Intelligenza Artificiale stessa, ponendo attenzione alla misura e alla qualità dell’intervento umano rispetto all’operatività del software[3].

Sul punto occorre premettere che l’Intelligenza Artificiale è in grado di operare con diversi gradi di autonomia rispetto alla creazione intellettuale, potendosi distinguere sul punto creazioni intellettuali frutto della sola opera della Intelligenza Artificiale (computer generated work) e creazioni soltanto assististe dall’Intelligenza Artificiale (computer aided work)[4].

Ebbene, secondo un primo orientamento prevalente tra gli interpreti, dal tenore letterale degli artt. 1 co. I e 6 l. 633/1941 si evincerebbe che autore delle opere dell’ingegno possa essere solo un essere umano[5].

Tale conclusione porterebbe a ritenere che l’opera creata in autonomia da un’Intelligenza Artificiale non possa ritenersi tutelabile tramite il diritto d’autore, con la conseguenza di cadere in pubblico dominio.

Se tale fosse la conclusione risulterebbe però fortemente disincentivato il processo creativo, la cui ultima finalità è in definitiva di contribuire al progresso culturale e tecnico della società. Invero, scopo dell’esclusiva conferita dal diritto d’autore è quella di fornire agli autori un incentivo al lavoro creativo, il quale a sua volta è finalizzato al beneficio della collettività mediante la creazione e diffusione di nuove conoscenze.

A fronte di questa obiezione si potrebbe dunque ben sostenere che anche l’opera realizzata mediante Intelligenza Artificiale possa godere della tutela autorale, considerato altresì che le opere creative realizzate da tool digitali sono da considerarsi, oltre che in molti casi indistinguibili da quelle umane, dotate di equivalente valore rispetto a queste ultime e dunque altrettanto meritevoli di protezione, posta l’analoga finalità mirante al beneficio sociale e collettivo.

Vi è tuttavia una interessante posizione dottrinale che sostiene la possibilità di tutelare le opere realizzate mediante Intelligenza Artificiale attraverso lo strumento dei diritti connessi al diritto d’autore[6]. Come noto, questi ultimi conferiscono diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dell’opera a soggetti legati al creatore della stessa in funzione di mediatori tra l’opera e il suo pubblico[7].

Assumendo tali soggetti l’iniziativa ed il rischio economico di collocazione sul mercato dell’opera creativa, essi beneficiano altresì di una protezione in termini economici, conferita dalla stessa legge sul diritto d’autore. Tale logica, come osservato dalla dottrina citata, sembra ricorrere anche per le opere dell’ingegno create da un’Intelligenza Artificiale autonoma, in relazione alla quale la tutela conferita dai diritti connessi dovrà essere postulata a favore del creatore o, più probabilmente, dell’utilizzatore dell’IA, essendo quest’ultimo a dare al software gli impulsi necessari per la creazione dell’opera.

Gli interrogativi sono ancora numerosi, ma l’utilizzo sempre più frequente dell’Intelligenza Artificiale nei più svariati settori dell’attività umana, porterà di certo gli interpreti ad interrogarsi nuovamente sulle ricadute della tecnologia rispetto alle attività intellettuali e creative dei suoi utenti.

 

Note:

[1] Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2023) 16.01.2023, n. 1107

[2] Tale posizione coincide con quella assunta dall’US Copyright Office che con una recente decisione ha negato la protezione autorale alle immagini generate tramite intelligenza artificiale e inserite all’interno della graphic novel “Zarya of the Down” dell’artista Kristina Kashtanova.

In base ad argomenti analoghi a quelli sostenuti nel caso Rai, l’Ufficio americano per la protezione del Copyright ha affermato che mentre il testo della graphic novel doveva considerarsi certamente tutelato dal diritto d’autore in quanto espressione dello sforzo creativo della sua autrice, non lo stesso poteva dirsi in relazione alle immagini di accompagnamento, in quanto realizzate dall’intelligenza artificiale e come tali non espressione di creatività umana.

Per la decisione dell’US Copyright Office si veda: https://copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf

[3] Questione preliminare collegata al diritto d’autore attiene peraltro all’utilizzo di dati coperti dalla privativa autorale al fine di “alimentare” l’algoritmo alla base dell’IA. Attraverso l’estrazione di dati da siti web, database o applicazioni aziendali (c.d. Data scraping), l’IA è successivamente in grado di proporre un lavoro creativo sotto forma di immagini, testi o musica, frutto dell’elaborazione delle informazioni ricavate dai data set esaminati.  Non stupisce come questa pratica sollevi problematiche in tema di diritto d’autore; negli USA sono già numerose le azioni giudiziarie promosse da artisti contro le società realizzatrici di sistemi di Intelligenza Artificiale dedite alla pratica del data scraping. Da ultimo Getty images ha instaurato un’azione legale nei confronti di Stability AI, accusata di aver alimentato il suo software Stable Diffusion attraverso l’analisi di migliaia di immagini di Getty Images protette da copyright. Sul fronte europeo la direttiva sul Copyright 790 del 2019 ha introdotto due ipotesi di eccezioni alla violazione del copyright in relazione all’attività di “text and data mining”, intesa come attività di estrazione di testo e dati da opere disponibili in rete o su banche dati, volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. Il dlgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha recepito la direttiva in esame, introducendo nella legge 633 del 1941 gli artt. 70 ter e 70 quater che riproducono le eccezioni di conio europeo, consentendo l’attività di estrazione da opere ed altri materiali, laddove l’utilizzo degli stessi non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore o dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati (art. 70 quater).

[4] Si veda sul punto N. Muciaccia, Diritti connessi e tutela delle opere dell’Intelligenza Artificiale, in Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 1 Agosto 2021, pag. 761.

[5] Ai sensi dell’art 1 co. I l. 633/1941 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L’art. 6 della stessa legge nella parte in cui si riferisce al “lavoro intellettuale” quale strumento per l’acquisto del diritto d’autore attraverso la creazione dell’opera sembra altresì postulare il necessario intervento dell’uomo, non sostituibile dall’intervento di un software.

[6] Si veda ancora N. Muciaccia, Diritti connessi e tutela delle opere dell’Intelligenza Artificiale, in Giurisprudenza Commerciale, cit.

[7] I titolari dei diritti connessi al diritto d’autore sono coloro che permettono al pubblico di fruire dell’opera, essendovi ricompresi artisti, interpreti e mediatori, produttori di supporti fonografici, produttori di opere cinematografiche o audiovisive.