Patti parasociali - Corte d’Appello di Brescia: è nulla la previsione del rinnovo automatico e tacito del patto correlato al mancato recesso con preavviso annuale
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, ha deciso con sentenza sull’impugnazione del lodo arbitrale emesso in relazione alla previsione di rinnovo tacito e automatico del patto parasociale a durata determinata, correlato alla mancata comunicazione di recesso da parte del socio con preavviso di un anno rispetto alla scadenza del patto.
Il lodo impugnato
Il lodo oggetto dell’impugnazione dichiarava invalide e inefficaci le comunicazioni di recesso dal patto parasociale via raccomandata, decidendo che il patto era stato validamente rinnovato.
I soci che avevano comunicato il recesso chiedevano pertanto alla Corte l’annullamento del lodo e l’accertamento del valido esercizio del diritto di recesso dal patto parasociale, domandando che venisse accertata l’invalidità della clausola di rinnovo prevista dal patto parasociale.
La Corte d’Appello ha deciso su tre profili: una questione preliminare e due profili di nullità del lodo.
Tralasciando l’analisi delle considerazioni meramente processuali relative alla questione preliminare e al primo profilo di nullità, rispettivamente sull’impugnabilità del lodo e sulla presunta violazione dell’articolo 1335 del Codice Civile, riteniamo opportuno soffermarci sull’analisi del secondo profilo di nullità del lodo, relativo alla violazione dell’articolo 2341 bis del Codice Civile, rubricato «Patti Parasociali», riportato in calce.
La nullità del lodo per violazione dell’articolo 2341 bis Codice Civile
Alla luce dell’articolo 2341 bis del Codice Civile gli attori deducevano che l’articolo 8 del patto, che prevedeva il tacito rinnovo qualora il recesso non fosse stato comunicato entro un anno prima della scadenza, fosse in contrasto con l’articolo 2341 bis del Codice Civile, che prevede una nuova manifestazione di volontà per il rinnovo. Tale clausola, per gli attori, sarebbe in frode di legge nella parte in cui prevede che la comunicazione di recesso debba avvenire almeno un anno prima la scadenza del patto.
L’arbitro aveva ritenuto che il silenzio era espressione della rinnovata volontà da parte dei contraenti e che “la tempestiva comunicazione del recesso (validamente inviata) permette al socio di liberarsi sia dal patto che ‘non preveda un termine di durata’ sia da quello che prevede il rinnovo tacito”.
In contrasto con la decisione dell’arbitro, la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale profilo di nullità, affermando che “nel patto di durata determinata, ove la norma stessa prevede un termine di durata non superiore ai cinque anni con rinnovabilità alla scadenza, senza alcun onere che non sia correlato alla manifestazione di consenso sulla rinnovabilità del patto alla scadenza, l’anticipazione temporale della manifestazione del dissenso attraverso il ‘recesso’ da comunicarsi a cura del socio un anno prima della scadenza si sostanzia in un limite temporale alla libertà assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza”.
La Corte d’Appello ha ritenuto pertanto nullo il lodo, dichiarando la nullità della clausola n. 8 del patto parasociale, nella parte in cui si prevede che “il contratto si intenderà tacitamente prorogato, con le medesime norme, per uguali periodi di 5 (cinque) anni cadauno qualora nessuno dei soci comunichi agli altri soci la volontà di recedere dal contatto, con lettera raccomandata a.r. inviata almeno un anno prima della prima scadenza o di ogni successiva scadenza prorogata”.
Il patto parasociale
Si riporta di seguito, per completezza, il contenuto dell’articolo 2341 bis del Codice Civile:
“I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo”.
(Corte d’Appello di Brescia - Sezione Prima Civile, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 1568)