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Il diritto di accesso del socio di S.r.l. ai documenti sociali: lo sviluppo della giurisprudenza

Diritto di accesso
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Indice

1. Il diritto di accesso dei soci di S.r.l.

2. Il caso del Tribunale di Torino sul diritto di accesso

3. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 2017 sul diritto di accesso

4. Diritto d’accesso e documenti relativi ai redditi delle controllate

5. Diritto d’accesso e diritto alla riservatezza

6. Conclusioni in merito al diritto d’accesso

 

1. Il diritto di accesso dei soci di S.r.l.

Il modello societario della società a responsabilità limitata ha ottenuto una vasta applicazione negli ultimi anni in quanto, per le sue caratteristiche – capitale minimo di costituzione di 10.000 euro, responsabilità limitata per le sole quote conferite dai soci, amministrazione che può essere affidata anche a terzi, non soci – risulta uno dei modelli più agevoli per lo sviluppo delle PMI.

I soci che non hanno l’amministrazione della società, ai sensi dell’articolo 2476 comma 2 del Codice Civile, “hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

La giurisprudenza si è frequentemente espressa su tale diritto, bilanciandolo rispetto al diritto alla riservatezza e alla segretezza aziendale.

L’intento di questo contributo è quello di effettuare un escursus delle decisioni più recenti della giurisprudenza sul diritto di accesso del socio alla documentazione sociale, a partire dalla più recente pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, andando a ritroso nel tempo.

È necessario, tuttavia, fare una premessa prima di procedere all’analisi dei singoli casi: nella maggioranza dei casi analizzati, il diritto d’accesso alla documentazione sociale è promosso con lo strumento cautelare dell’articolo 700 del codice di procedura civile, il quale prevede le condizioni di concessione di un provvedimento d’urgenza quando un soggetto ritiene vi sia “fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.

Ciò a dimostrazione del fatto che il diritto di accesso ai documenti è un diritto che spesso viene negato o parzialmente negato ai soci e che, pertanto, occorre promuovere una specifica azione giudiziale per vederselo riconosciuto.

 

2. Il caso del Tribunale di Torino sul diritto di accesso

In breve, la vicenda nasce dall’instaurazione del procedimento cautelare da parte del socio non amministratore di S.r.l., il cui oggetto sociale era la gestione di partecipazioni nelle società controllate. Il socio chiedeva di acquisire la completa informazione sugli affari delle società controllate e, tramite apposita istanza concessa dal giudice, ottenere l’estrazione di copia dei documenti che rilevavano i dati anche delle controllate.

Le controllate si opponevano alla richiesta del socio sulla base del disposto dell’articolo 2476, comma 2 del Codice civile, il quale non consente l’estensione del diritto di informativa e di accesso ai documenti verso società controllate di cui non si possiedono partecipazioni, posto che le società hanno tutte personalità giuridica distinta.

Il procedimento logico che ha portato il Tribunale a decidere in favore del socio ricorrente consiste essenzialmente nel fatto che oggetto sociale della S.r.l., di cui il ricorrente era socio, fosse la gestione di partecipazioni. Pertanto, la controllante doveva necessariamente conoscere la documentazione sociale delle controllate, posto che il bilancio della holding è costituito proprio dalle partecipazioni di queste società.

Ritiene, infatti, il Tribunale che “l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/ordinamento”.

I documenti richiesti dal socio erano, infatti, in sostanza i bilanci di verifica e i libri sociali e contabili, i dati bancari e finanziari, gli elenchi di crediti/debiti e, infine, le informazioni sull’andamento delle società.

Il Tribunale ha, dunque, affermato che “attesi l’oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta da Partecipazioni srl (nda la società controllante), è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente o indirettamente, ritenere che il socio Marsi (nda ricorrente) della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succeda “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo” (Trib. Ord. Torino, Sez. specializzata impresa, Ordinanza del 20.02.2019).

Tale decisione è solo l’ultima in ordine temporale sul tema del diritto all’informazione e all’accesso alla documentazione sociale: molte altre sono le decisioni che nell’ultimo triennio si sono susseguite sul tema.

 

3. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 2017 sul diritto di accesso

Il caso analizzato dal Tribunale di Milano ha permesso di elaborare un principio essenziale per l’esercizio del diritto di accesso del socio.

Trovandosi a dover decidere sulla richiesta del socio di S.r.l. di esaminare l’intera documentazione sociale e contabile della S.p.a., interamente controllata dalla S.r.l., il Tribunale ha espresso il principio per il quale occorre verificare concretamente l’effettivo esercizio dei poteri di gestione dell’organo amministrativo della controllante e il materiale informativo necessario al raggiungimento dello scopo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per poter esercitare il diritto di accesso alle informazioni contabili e sociali delle società controllate, occorre provare in concreto l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento da parte della S.r.l. sulla S.p.a..

Senza ribaltare tale orientamento, il Tribunale ha definito il perimetro dei poteri di ispezione del socio di S.r.l. sui documenti relativi all’amministrazione della società, dal medesimo partecipata, ovvero sulla documentazione necessaria o in concreto utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni di organo amministrativo della società.

Nell’ambito di una S.r.l. la cui attività principale è la gestione di più partecipazioni sociali, l’oggetto del potere di controllo del socio della stessa, in ordine alle modalità di esercizio del potere di amministrazione della società da lui partecipata, viene necessariamente a coincidere con l’esercizio del potere di gestione spettante ai “propri” amministratori sulle società partecipate, ricomprendendosi nell’ambito di tale potere il controllo della documentazione necessaria o in concreto utilizzata per i fini di gestori dell’organo amministrativo.  

In particolare, “la posizione del socio non amministratore di una S.r.l in posizione di controllo su altre società deve essere ai presenti fini confrontata e parametrata non già con la posizione e i poteri dei soci o azionisti delle società partecipate ma piuttosto con quelli degli amministratori della controllante” (Trib. Civ. Milano, Sez. I, Ordinanza del 27.09.2017).

Pertanto, occorrerà verificare ed individuare il materiale informativo necessario e concretamente utilizzato allo scopo, sempre alla luce dei doveri di diligenza gravanti sugli amministratori. 

 

4. Diritto d’accesso e documenti relativi ai redditi delle controllate

Con l’ordinanza emessa a seguito di un procedimento cautelare, il Tribunale di Milano ha stabilito un ulteriore principio sul tema del diritto d’accesso.

Per il Tribunale, il diritto del socio non amministratore di una S.r.l. di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società non si estende a quelli relativi ai redditi fiscalmente rilevanti delle controllate. Qualora il potere di controllo si estendesse anche a tali documenti si esulerebbe, infatti, dall’ambito di applicazione dell’articolo 2476 Codice Civile.

Nel caso di specie, il ricorrente richiedeva l’accesso ai documenti delle società che erano fiscalmente consolidate alla controllante e, in particolare:

  • alla dichiarazione dei redditi e ai prospetti di determinazione dei redditi;
  • al prospetto di dettaglio dei criteri di determinazione del reddito;
  • alla copia dei quadri del Modello Unico corrispondenti alla determinazione del reddito d’impresa delle controllate.

Tali documenti non sono attinenti all’amministrazione della S.r.l., bensì alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate. La visione di tali documenti esulerebbe, pertanto, dall’ambito di applicazione dell’articolo 2476 Codice Civile, e, in particolare, comporterebbe “l’estensione di tale controllo ad enti, quali le S.p.a controllate da La. S.r.l. (nda controllante), il cui tipo sociale di per sé non attribuisce alcun potere di controllo al socio, e, comunque, con estensione del controllo ad enti rispetto ai quali il ricorrente non risulta socio” (Trib. Civ. Milano, Sez. specializzata impresa, Ordinanza del 07.06.2017).

Alla luce di quanto sopra riportato e affermato dal Tribunale, tra i documenti visionabili dal socio di S.r.l. ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 2476, comma 2 del Codice civile, non rientrano in documenti relativi ai redditi fiscalmente rilevanti delle controllate.

 

5. Diritto d’accesso e diritto alla riservatezza

Il Tribunale di Milano ha anche analizzato il rapporto tra il diritto all’accesso ai documenti sociali e il diritto alla riservatezza sulle informazioni delle società.

Nel caso concreto oggetto dell’esame del Tribunale, la società resistente acconsentiva alla richiesta del socio di accesso ai documenti sociali, ma previo “mascheramento dei dati individuanti l’identità di clienti e fornitori”, in quanto tali elementi, se conosciuti dal socio, potevano permettere al socio di favorire attività potenzialmente concorrenziali con quelle svolte dalla società.

In particolare, il timore della società resistente derivava dalle condotte del socio ricorrente, addebitate negli anni precedenti il ricorso e già considerate abusive ed integranti concorrenza sleale.

Pertanto, a fronte della documentazione che accertava i vari provvedimenti cautelari a favore della società resistente, il Tribunale, richiamando il precedente orientamento relativo al “contemperamento del diritto di accesso del socio rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, in particolare in termini di riservatezza dei dati sociali, contemperamento da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale ha portato in vari precedenti il Tribunale alla adozione di limitazioni al diritto di accesso del socio, ad esempio attraverso il mascheramento dei dati sensibili relativi a clienti e fornitori”, affermava che, nel caso concreto, ricorrevano gli estremi per la concessione dell’accesso ai documenti previo mascheramento.

L’accesso indiscriminato del socio alla documentazione della società potrebbe comportare, infatti, la disponibilità di tale documentazione a un’impresa concorrente, a prescindere dalla lealtà della condotta.

Il Tribunale, operando un bilanciamento tra l’interesse della società a non fornire i dati ad altre imprese operanti nello stesso mercato con il diritto del socio di accedere alla documentazione alla quale è interessato, ha accordato il diritto di accesso al socio per i soli documenti contabili e amministrativi relativi ai rapporti tra la S.r.l. di cui è socio il ricorrente e la controllata, senza ritenere necessaria la consultazione della documentazione sociale, in ragione della specificità della stessa (Trib. Civ. Milano, Sez. specializzata impresa, Ordinanza del 14.07.2017).

In tal caso, dunque, il Tribunale non ha ritenuto di ordinare il mascheramento dei dati, posto che accordava il diritto d’accesso solo ai documenti che non contenevano dati specifici e, dunque, non soggetti all’utilizzo improprio da parte del socio.

Diversamente è stato stabilito in un caso del 2016, relativo sempre al rapporto tra diritto di accesso e la riservatezza dei dati.

Il caso in oggetto riguardava la richiesta del socio ricorrente di una S.r.l. che chiedeva ai sensi dell’articolo 700 Codice di Procedura Civile e dell’articolo 2476, comma 2 Codice Civile, l’esame della documentazione relativa all’amministrazione sociale, delle fatture e degli estratti dei conti correnti intestati alla S.r.l..

La società resistente, che aveva già declinato la richiesta di accesso alla documentazione “al fine di prevenire atti di concorrenza sleale a danno della società”, chiedeva che, qualora il Tribunale avesse accordato il diritto del socio, i documenti fossero consultati previo mascheramento dei dati individuanti l’identità dei clienti e fornitori, secondo un orientamento ormai consolidato.

Rileva al riguardo il Tribunale che “il contrasto tra diritto d’accesso del socio di S.r.l. e le esigenze di riservatezza debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale “comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l’accoglimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma – si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società” (Trib. Civ. Milano, Sez. specializzata impresa, Ordinanza del 28.11.2016).

In concreto, effettuate le valutazioni del caso, basandosi sul bilanciamento tra gli interessi contrapposti, da un lato l’interesse del socio ad accedere ai documenti e dall’altro l’interesse della società alla riservatezza dei dati, il Tribunale, avendo riscontrato l’esigenza del socio alla verifica della correttezza della gestione, anche da un punto di vista operativo (con conseguente analisi della clientela), ha concesso la misura cautelare richiesta dal ricorrente con le limitazioni in termini di mascheramento dei dati “sensibili”.

 

6. Conclusioni in merito al diritto d’accesso

Per poter consentire al socio non amministratore di S.r.l. di accedere alla documentazione, sia della società di cui ha le partecipazioni sia delle controllate dalla S.r.l. di cui è socio,

è necessario che sia valutato in concreto l’interesse del socio, affinché questo non risulti sproporzionatamente tutelato rispetto a quanto concesso dalla norma.

Infatti, posto che l’articolo 2476, comma secondo, del Codice Civile dispone che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ricevere notizie sull’andamento e sulla gestione della società dagli amministratori e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, tale diritto può essere concesso a condizione che questo non sia in contrasto con l’interesse della società o delle sue controllate alla tutela dei dati riservati ai fini della tutela della concorrenza.

Pertanto il Tribunale, nell’ambito del procedimento cautelare ex articolo 700 Codice Procedura Civile nel quale si inserisce la domanda del socio volta ad ottenere l’accesso alla documentazione, dovrà valutare, in primo luogo, la tipologia dei documenti per i quali si richiede l’accesso e, in secondo luogo, il periculum che la visione del contenuto dei documenti e l’utilizzo dei dati in essi contenuti possa arrecare alla società, ad esempio in vista di atti di concorrenza sleale.

Con riferimento alla tipologia dei documenti accessibili, affinché non si eccedano i limiti applicativi dell’articolo 2476 Codice Civile, il diritto di accesso può essere consentito solo con riferimento ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione della società, non anche ai documenti che attengono alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate e più, in generale, a quei documenti che non si possano ritenere strettamente funzionali alla valutazione gestione della società.

Con riferimento alle potenziali condotte di concorrenza, a prescindere dal fatto che queste possano essere sleali o meno, qualora il giudice valuti che i dati contenuti nei documenti sono “sensibili”, nel senso che potrebbero fornire un vantaggio in termini di concorrenza al socio che li visiona, può concedere il diritto di accesso previo mascheramento dei dati riconoscibili, arginando in tal modo il rischio di attività di concorrenza per mezzo di visione di dati riferibili alle attività della società di cui il socio ha le quote.

In conclusione, alla luce del principio di buona fede, la concessione della consultazione della documentazione sociale trova specifica limitazione laddove, alle esigenze di controllo individuale del socio si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza da parte della società.