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Telefono mobile – Sequestro - Tutela della sfera privata

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Telefono mobile – Sequestro - Tutela della sfera privata

 

Abstract: Entro quali limiti sono protetti – oltre all’onore e alla reputazione – i dati personali riguardanti una persona privata? Qual è l’estensione del diritto al godimento della sfera di intimità e con quali “mezzi” ne avviene la salvaguardia?
 

I   Introduzione

Ultimamente sono state pubblicate, su organi di stampa, comunicazioni e notizie tra privati e alti esponenti governativi, alle quali sono conseguite dimissioni da incarichi, anche molto importanti.

La PG, nell’ambito di indagini di propria competenza, aveva provveduto al sequestro di telefoni mobili, di laptops, di servers e di supporti elettronici in genere (nonchè di dischetti), contenenti notizie “compromettenti” per il mittente e/o anche per il destinatario, notizie diventate poi di dominio pubblico, con gravi danni per le predette persone (e per la loro “immagine”).

A cioc’ è conseguita una discussione, sia sulla legittimità o, meglio, sui presupposti per il sequestro di telefoni mobili e degli altri oggetti di cui sopra, sia per quanto concerne la “custodia” delle trascrizioni di questi documenti nel fascicolo della PG e del PM.

È stata reclamata l’urgente necessità di procedere a un’incisiva riforma di tutta la disciplina riguardante il sequestro dei predetti oggetti “tecnologici”, contenuta in proposito nella vigente StPO (CPP).

La normativa attualmente vigente, risale parecchio addietro nel tempo (precisamente al 2004) ed è, quindi, senz’altro antiquata, anche tenuto conto del progresso tecnologico nel frattempo registratosi nel settore delle telecomunicazioni e dei relativi “strumenti” a ciò destinati. Non pare rispondente alle esigenze del nostro tempo, considerare il telefono mobile, semplicemente, un oggetto come tanti altri (per esempio, un calendario). È stato detto, che è necessario assicurare un “fairen Umgang mit Daten”.

Inoltre, si prospetta imprescindibile, rafforzare i diritti (e le garanzie) dell’indagato.

Tutte queste discussioni hanno avuto inizio a seguito dell’avvenuto sequestro di un disco rigido nell’ufficio di un dirigente ministeriale qualche anno fa; disco, che si è rivelata una vera miniera di notizie criminis per gli inquirenti.
 

II   Estendere la normativa sulle intercettazioni e subordinare  il sequestro ad autorizzazione del giudice?

C’è chi propone di estendere la normativa a quella prevista per le intercettazioni in genere. Altra esigenza di riforma viene avvertita in ordine allo “storaggio” delle notizie e delle comunicazioni.

Particolarmente “odioso” è ritenuto il fatto, che l’indagato (“Beschuldigte”), in caso di sequestro, non abbia più accesso ai dati contenuti nel telefono mobile (una volta che sia stato operato il sequestro). È necessario prevedere, che la persona, a carico della quale è stato operato il sequestro, possa ottenere – tempestivamente –  copia dei dati (di tutti) registrati sul supporto elettronico.

 Ciò per esigenze di trasparenza. In tal modo, l’indagato avrebbe anche la possibilità, di individuare elementi di prova a propria discolpa e di far allegare gli stessi agli atti. Inoltre l’indagato avrebbe la possibilità di conoscere, di quali dati è in possesso l’autorità, che ha disposto e fatto eseguire li sequestro; infine potrebbe essere reso edotto anche dei dati, di cui la PG è venuta in possesso a seguito del lavoro di tecnici, che, ormai, spesso sono in grado di “riscostruire” anche dati “cancellati” dall’originario possessore del supporto elettronico.

Devono essere accessibili – all’indagato -  altresí i dati, che sono stati “ausgewertet” (esaminati) dagli inquirenti. Per quanto concerne l’accessibilità - in genere – degli atti delle indagini, si veda l’articolo riportato nel mio libro edito e pubblicato da FILODIRITTO nel dicembre 2022.

Specie sequestri di telefoni mobili dovrebbero essere autorizzati dal giudice, il quale non deve poi limitarsi a una specie di “delibazione”, ma accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di ammissibilità di una misura del genere, indubbiamente grave, dal punto di vista dei diritti fondamentali della persona (in altre parole, il giudice non deve fungere semplicemente da “passacarte”).

Ciò comporterebbe (e comporterà) senza dubbio, un ulteriore aggravio di lavoro per i magistrati, ma in punto “Rechtsstaatlichkeit” (Stato di diritto), non sono ammissibili compromessi.

Per quanto concerne i cosiddetti Zufallsfunde (a proposito dei quali rinvio al mio articolo pubblicato, tempo fa, da FILODIRITTO), dovrebbe essere previsto, che si possa procedere soltanto nel caso, in cui il reato “scoperto per caso”, legittimerebbe (anch’esso) la “Sicherstellung”, vale a dire il sequestro.
 

III   Limitare l’”Akteneinsicht” per i coimputati?

Un’altra esigenza avvertita è che l’”Akteneinsicht für Mitbeschuldigte” (il diritto di  consultazione degli atti da parte di coindagati), venga circoscritta. Non di rado questo diritto   ha comportato (e comporta), che “Akten” sono diventati pubblici (o, meglio, resi pubblici da giornalisti o da altre persone) **.  Per le pp. ll. sono – già adesso – in vigore disposizioni atte a tutelarne la “privacy”.

L`Associazione dei PM (“StAV”), non è contraria – in linea di principio – all’auspicata riforma, ma vedrebbe con sfavore il limite massimo di un anno per l’”Auswertung” della “documentazione” acquisita per effetto dell’eseguito sequestro del telefono mobile. Ciò  comporterebbe un notevole “surplus” di lavoro per le Procure della Repubblica e, di conseguenza, una maggiore durata complessiva dei procedimenti.

Oltre ai diritti degli indagati, devono essere rafforzati anche quelli di terzi e delle persone, che possono far valere il segreto professionale o il segreto d’ufficio, alle quali deve essere riconosciuto il cosiddetto Widerspruchsrecht (una specie di reclamo).

In sostanza, è stata avvertita la necessità di riformare i presupposti, in presenza dei quali è ammissibile il sequestro di strumenti e di supporti elettronici, assimilandone le “Voraussetzungen” a quelle previste in materia di intercettazione di comunicazioni telefoniche.

È stato detto, che oggigiorno – e ancor più nel futuro – le persone (a mezzo “chats”, fotografie e “Standortdaten”) “registrano” una parte considerevole della loro vita sui telefoni mobili (e sui laptops). Anche l’esistenza di un “dringenden Tatverdacht” (indizi gravi) si pone tra i presupposti indispensabili per l’ammissibilità del sequestro di telefoni mobili, laptops e simili.

Il telefono mobile ormai è diventato un “mezzo”, nel quale, spesso, si “rispecchia” parte della vita privata, soprattutto di relazione, di una persona. Da qui l’esigenza di prevedere presupposti, limiti e garanzie proprie di un “Rechtsstaat”; in particolare, subordinare il sequestro ad autorizzazione da parte del giudice e al fatto, che si proceda per un reato punito con la pena detentiva edittale di almeno un anno.

Deve essere impedito, che telefoni mobili, sottoposti a sequestro, vengano considerati meri oggetti e deve essere assicurato, che gli stessi debbano essere restituiti all’avente diritto entro un tempo “ragionevole”.

Vanno salvaguardati i diritti “auf ein faires Verfahren” (“giusto processo”), alla vita privata e familiare, “auf Datenschutz” (tutela dei dati) nonchè il principio di parità delle armi tra PM e indagato; altrimenti, non può parlarsi di un livello (di protezione) degno di uno Stato di diritto. Questo, anche perchè al giorno d’oggi, da un telefono mobile (ma questo vale anche, anzi di più ancora, per un server) sono spesso “ricavabili” una quantità assai elevata di dati.

Precise regole di trasparenza sono indispensabili anche nei confronti dell’indagato; deve essere possibile sapere, quali dati (tutti i dati) sono in possesso di chi ha ordinato ed eseguito il sequestro.

Qual è la disciplina attualmente vigente?

Dispone  il § 111, Abs. 2, StPO (CPP), che qualora debbano essere sottoposte a sequestro informazioni contenute in supporti elettronici, ogni persona, che ne ha il possesso o la detenzione, deve consentire l’accesso agli stessi; è fatto obbligo, altresí, a richiesta, di mettere a disposizione le informazioni su un “format” usuale oppure di consentirne la riproduzione. Inoltre il possessore o detentore, deve acconsentire all’effettuazione di una “Sicherungskopie” (copia di sicurezza).
 

IV   L’”Einspruch”

Alla persona, a carico della quale è stato eseguito il sequestro, deve essere rilasciata – immediatamente o al più tardi entro 24 ore - un’attestazione circa l’avvenuto sequestro; in alternativa, si deve procedere a notificazione del provvedimento ablativo.

 Al contempo, l’indagato va  informato del diritto di proporre “Einspruch” (reclamo), al fine di ottenere una decisione del giudice per quanto concerne un’eventuale revoca del sequestro. Informata va pure la p.l. sul diritto di far valere i propri “Ansprüche” (diritti) in sede civile.

Qualora la persona, a carico della quale il sequestro è stato eseguito o la persona presente al momento del sequestro, proponga reclamo contro il provvedimento avente per oggetto il sequestro di notizie scritte o di supporti elettronici, richiamandosi al segreto professionale, che – a pena di nullità- non può essere “umgangen” (“eluso”), quanto sottoposto a sequestro, deve essere custodito in modo da prevenire, sia la presa di visione da parte di non aventi diritto, che un’eventuale alterazione; va depositato presso il giudice.

A richiesta della persona, a carico della quale il sequestro è stato eseguito, il “deposito” di quanto sequestrato, avviene nella cancelleria del PM ed è da custodire separatamente dagli atti dell’indagine. In entrambi i casi, di queste “Unterlagen”, non possono avere cognizione fino a quando non vi sia stata decisione sull’”Einspruch”.

La persona, a carico della quale il sequestro è stato operato, va informata della facoltà di indicare – entro 14 giorni - la documentazione, la cui “Offenlegung” (conoscibilità) potrebbe essere in contrasto con il dovere di riservatezza (“Verschwiegenheit”).

Se il “Betroffene” non provvede alla suddetta indicazione entro il suddetto termine, la documentazione va inserita nel fascicolo ”und ist auszuwerten”.

Altrimenti, il giudice o se vi è richiesta di “deposito” di atti presso il PM, ma non inseriti nel fascicolo, il PM è obbligato a esaminare la documentazione – in presenza della persona, a carico della quale è avvenuto il sequestro (e, se, del caso, anche con intervento di personale ausiliario o di un perito) – e disporre, se e quali documenti, vanno inseriti nel fascicolo.

La documentazione non inserita nel fascicolo, deve  essere restituita al “Betroffenen”. Le informazioni di cui si è venuto a conoscenza in occasione della predetta “Sichtung”, non possono – a pena di nullità -  essere utilizzate, nè ai fini di prosecuzione delle indagini, nè a fini probatori.

Contro il provvedimento del PM, l’interessato ha facoltà di proporre “Einspruch” (reclamo), nel qual caso la documentazione deve essere trasmessa al giudice. Questi decide, se la documentazione (o quali parti della stessa), va inserita nel fascicolo. La decisione del giudice può essere impugnata mediante “Beschwerde”, che ha effetto sospensivo.
 

V   Perdita di efficacia del sequestro

Il sequestro perde efficacia: 1) se la PG lo revoca, 2) se il PM ne dispone l’”Aufhebung” (annullamento), 3) se il giudice ordina la “Beschlagnahme”.

È obbligo della PG informare, senza dilazione e comunque entro 14 giorni (dall’avvenuta esecuzione), di ogni sequestro, a meno che la PG, essa stessa, non ne disponga la revoca per insussistenza dei presupposti o perchè gli stessi sono venuti meno.

L’informazione del giudice può essere ritardata ed effettuata anche con una  comunicazione, se, in tal modo, non vengono pregiudicati “interessi” di rilievo del procedimento o di persone e se gli oggetti sequestrati sono di tenue valore oppure se il loro possesso è vietato.

Qualora sia stato operato il sequestro ai sensi del § 109,  Z. 1, lett. b, StPO (divieto provvisorio di consegnare oggetti o valori a terzi e divieto provvisorio di vendita o di costituire pegno degli stessi), il PM è tenuto a richiedere, senza dilazione alcuna, la convalida al giudice oppure, in caso di insussistenza dei presupposti per la convalida, la revoca.

La custodia di quanto sequestrato compete alla PG, fino a quando essa non abbia provveduto a “Berichterstattung” (invio dell’”informativa”); successivamente, al PM.

Se viene meno il motivo, per il quale il sequestro debba essere mantenuto, quanto sequestrato, va restituito senza dilazione alla persona, che ne era in possesso al momento del sequestro, a meno che non sia evidente, che non si tratti dell’avente diritto. In questo caso, quanto sottoposto a sequestro, va restituito all’avente diritto o se è incerta la persona dell’avente diritto oppure la stessa non è individuabile “ohne unverhältinsmäßigem Aufwand”, vale a dire, con difficoltà notevole, è necessario effettuare il deposito (“ist zu hinterlegen”) ai sensi del § 1425 ABGB (Cod. Civ). Dell’avvenuto deposito, devono essere informate le “betroffenen Personen”.   
 

VI   Una recente ordinanza della Suprema Corte in materia di sequestro di telefono mobile

Per quanto concerne la disciplina attualmente vigente in materia di sequestro di telefoni mobili e ”Auswertung” delle informazioni ivi contenute, appare opportuno riportare  -  sia pure per sommi capi  - una recente ordinanza della Corte Suprema (OGH).

La Procura della Repubblica di….. aveva condotto indagini preliminari nei confronti di C., perchè sospettata di aver commesso il reato previsto e punito dal § 297, Abs. 1, StGB (CP) nonchè altri reati ai danni di D. Contro D., al contempo, venivano svolte indagini in quanto sospettato di aver commesso il reato di cui al § 201, Abs. 1, StGB ai danni di C.

C. proponeva “Einspruch wegen Rechtsverletzung” (reclamo per violazione di legge) deducendo, che la PG, di propria iniziativa, aveva provveduto al sequestro e all’”Auswertung” di notizie contenute nei telefoni mobili consegnati alla PG da essa reclamente e dal di lei marito. Ciò era avvenuto, al fine di contrastare l’affermazione, fatta da un terzo, secondo la quale, vi sarebbe stata “gefährliche Drohung” (minaccia aggravata), attuata mediante l’invio di SMS.

C. sosteneva di essere stata lesa in propri diritti soggettivi e, in particolare, nei diritti “auf  Achtung des Privat- und Familienlebens” (art. 8 CEDU); vi sarebbe stata, altresí, lesione del diritto “auf ein faires Verfahren” (giusto processo) e dell’art. 6 Cedu in  quanto essa reclamante aveva ritenuto, dopo che i sospetti della “gefährlichen Drohung”, si erano “dissolti” e dopo che essa reclamante aveva confidato, che dati consistenti in “Audio- und Videoaufzeichnungen” riproducenti scene attinenti alla propria sfera strettamente intima, fossero stati “gelöscht” (cancellate); ciò nonostante, la PG aveva proceduto all’”Auswertung” di questi dati e a inserire la relativa documentazione nel fascicolo.

Ciò premesso, C. chiedeva che venissero accertate le asserite violazioni di legge e disposta la cancellazione delle “Video- und Audiodateien”.

Con ordinanza di data 18.6.19, del Tribunale di …., l’”Einspruch” di C. veniva, in parte, accolto. Riteneva, questo giudice, che vi fosse stata violazione di diritti soggettivi della reclamante a seguito dell’”Auswertung” di copia dei dati registrati sul telefono mobile, “Auswertung” compiuta dalla PG senza “staatsanwaltschaftlicher Anordnung” (senz’ordine del PM). Veniva accertata la dedotta “Rechtsverletzung” e disposta l’immediata                    cancellazione delle “Video- und Sprachdateien”, fatta eccezione per le trascrizioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento.

Proponeva “Beschwerde” C.  La Corte d appello di…., in qualità di  “Beschwerdegericht”, con ordinanza, ne disponeva il rigetto. Motivava, l’OLG, la sua decisione in quanto indagini svolte dalla PG di propria iniziativa e senza “Anordnung der Staatsanwaltschaft” oppure senza “gerichtliche Genehmigung” (autorizzazione del giudice), a seguito della modifica del § 106, Abs. 1, StPO, “unterlagen nicht mehr der Kognitionsbefugnis der ordentlichen Gerichtsbarkeit” (difetto della giurisdizione ordinaria).

Contro il provvedimento dell OLG, C. proponeva “Antrag auf Verfahrenserneuerung” (ricorso per rinnovazione del procedimento).

Deduceva C., di essere stata lesa nel diritto soggettivo consistente nel “Recht auf Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereiches” (diritto alla tutela della sfera intima (art. 8 CEDU)) nonchè nel diritto “auf ein faires Verfahren” (art. 6 CEDU). Il giudice a quo, non aveva revocato la “Zum-Akt-Nahme” (inserimento nel fascicolo) delle trascrizioni, nonchè delle fotografie contenute nel DVD e non ne aveva esclusa l’utilizzabilità nel procedimento.

La Corte Suprema (OGH) ha osservato, preliminarmente, che, ai sensi del § 5, Abs. 1, StPO, la PG, il PM e il giudice, in sede di “Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Dienste der  Strafrechtspflege” (proprie competenze), possono “interferire” nei diritti di persone soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e nell’ambito di quanto è di loro competenza. In particolare, la PG, nel corso di indagini preliminari, è obbligata ad accertare, se il comportamento di una persona rientri – o meno – nella fattispecie di reato e se i fatti sono rilevanti (“erheblich”) a tal fine. Informazioni, che appaiono privi di rilevanza, non possono costituire oggetto delle indagini, nè essere inserite nel fascicolo, nè ivi mantenute.                 Ha richiamato, in proposito, la Corte Suprema, le cosiddette Vernichtungsanordnungen (ordini di distruzione) previste dal CPP.

È fatto divieto, altresí, alla PG, al PM e al giudice, nell’ambito delle proprie competenze, elaborare dati relativi a persone.

D’altra parte, ha proseguito l’OGH, fatti rilevanti ai fini delle indagini – anche se sono stati “rechtswidrig ermittelt” (contra legem) – devono  essere “aktenmäßig festgehalten” (deve esserci traccia negli atti), a meno che non ne sia prevista la distruzione oppure la conservazione in un fascicolo a parte.

Il § 100, Abs. 1, StPO, obbliga la PG, a documentare quanto è stato oggetto di indagini, in modo che sia possibile verificare, anche ex post, l’attività della stessa, nonchè i relativi risultati. Gli atti sono destinati a essere trasmessi al PM, il quale verifica se sono stati -                  eventualmente –  lesi diritti della persona. Va notato comunque, che in caso di eventuali dubbi, la PG deve rivolgersi al PM.

Contro decisioni lesive di diritti soggettivi, l’interessato può rivolgersi al giudice (§ 106, Abs. 1, StPO) con “Einspruch” (reclamo). In tal modo, è possibile, “den Rechtsverletzungen abzuhelfen” (“ovviare” alle violazioni di legge).

C.  aveva consegnato – sua sponte – un supporto elettronico al PM, supporto contenente informazioni (e immagini) riservate, ma irrilevanti ai fini delle indagini. Ciò nonostante, vi è stato inserimento nel fascicolo e il PM non ne aveva disposto l’espunzione.

Ha poi osservato l’OGH, che questa “Rechtsverletzung”, non può essere oggetto di una “Strafverfahrenserneuerung”. C., dinanzi al Landesgericht (Tribunale), aveva “censurato” unicamente l’attività del PM di propria iniziativa, mentre non aveva dedotto, che la PG le avesse impedito l’esercizio di un diritto.

Ciò premesso, l’OGH ha rigettato il ricorso di C.

Nota **  Attualmente, la diffusione di notizie (delle volte non soltanto di parti, ma di verbali interi) riguardanti “Beschuldigtenvernehmungen” (interrogatori di indagati), avviene - quasi fatalmente - con danni immaginabili per le indagini in corso, ma anche per gli indagati, non di rado additati già quali colpevoli. A proposito di fatalità e di fato: la mente corre a una delle opere di M.T. Cicerone, che è meno nota delle altre. Opera intitolata: “De fato”, che ci è giunta non per intero, ma non per questo meno importante. Si tratta di una “disputatio contra propositum” tra l`Arpinate e Irzio, futuro console.