La successione ereditaria nei rapporti contrattuali
Abstract
Alla morte di uno dei contraenti, la regola generale è nel senso che la posizione contrattuale che era del defunto passi agli eredi di questi, e che, dunque, la morte del contraente non incida sulla tenuta del contratto. Questa regola, prevista espressamente nel codice civile del 1865, oggi non è più espressa nella legge. La permanenza di essa, tuttavia, è confermata proprio dall’eccezionale espressa previsione, per alcuni contratti tipici, della morte del contraente, vuoi come causa di risoluzione automatica del contratto, vuoi come evento generatore di un diritto di recesso unilaterale dal contratto in capo ai contraenti sopravvissuti e/o agli eredi del contraente defunto.
1. La successione mortis causa nei rapporti contrattuali
2. Dal 1865 al 1942: da regola espressa a regola implicita
3. Eccezioni espresse alla regola della trasmissibilità
4. Eccezioni implicite alla regola della trasmissibilità
1. La successione mortis causa nei rapporti contrattuali
Cosa accade, di regola, del rapporto contrattuale alla morte di uno dei contraenti? O, ponendo la medesima questione in altre parole, la posizione contrattuale è, in generale, oggetto di successione per causa di morte?
La risposta a questa domanda è affermativa. La titolarità del rapporto contrattuale è oggetto di successione mortis causa, sia a titolo particolare, sia, e soprattutto, a titolo universale.
Proprio su questo secondo caso intendo ora soffermarmi. Di regola, dunque, gli eredi succedono al de cuius anche nelle posizioni contrattuali di cui questi fosse titolare. Del resto, oggetto della successione mortis causa è tutta la parte trasmissibile del patrimonio del defunto, e non vi è dubbio che i rapporti contrattuali siano componenti di tale patrimonio.
2. Dal 1865 al 1942: da regola espressa a regola implicita
Sulla trasmissibilità di essi, nondimeno, va notato come non vi sia, oggi, alcuna norma espressa di tenore generale, a differenza di quanto accadeva nel codice civile del 1865. Nel codice previgente, all’articolo 1127, infatti, si stabiliva che “si presume che ciascuno abbia contratto per sé e per i suoi eredi…”, così prevedendo, in termini generali, una presunzione di prosecuzione del rapporto contrattuale in capo agli eredi del contraente originario. Questa esplicita previsione non è trasmutata in alcuna regola espressa del codice civile del 1942.
In dottrina e in giurisprudenza, tuttavia, si è da subito reputato che ciò dipendesse, non tanto dall’intento del legislatore di optare per la generale non trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali, quanto, piuttosto, dal fatto che la disposizione del 1865 esprimesse una regola indiscussa, talmente pacifica da non richiedere nemmeno più una esplicita formulazione. Del resto, se questa non fosse, anche oggi, la regola generale, non si spiegherebbero le non rare specifiche previsioni, dettate nelle discipline di alcuni contratti tipici, con le quali a quella regola si fa eccezione, così da escludere l’automatica trasmissione per causa di morte del rapporto contrattuale.
La presenza di queste numerose eccezioni, insomma, è la miglior dimostrazione della permanenza, anche oggi, della regola, seppure non più formalizzata in una specifica disposizione espressa. Volendo raggruppare queste eccezioni, poi, si noti come la morte del contraente, in alcuni casi comporti la risoluzione automatica del contratto, in altri il sorgere di un diritto di recesso dal contratto in capo al contraente sopravvissuto, in altri ancora il sorgere di un diritto di recesso dal contratto in capo agli eredi del contraente defunto (e, sovente, tale diritto di recesso, sia per gli eredi del contraente defunto, sia per il contraente sopravvissuto).
3. Eccezioni espresse alla regola della trasmissibilità
Provoca, eccezionalmente, l’automatica risoluzione del contratto, così: la morte dell’appaltatore, quando la persona dell’appaltatore sia stato motivo determinante del contratto di appalto (articolo 1674 codice civile); nel contratto mandato, tanto la morte del mandante, quanto quella del mandatario (articolo 1722, n. 4, codice civile); nell’associazione, la morte dell’associato, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto (articolo 24, 1° co., codice civile); nelle società di persone, di regola e salvo diversi accordi tra soci viventi ed eredi del socio defunto, la morte del socio (articolo 2284 codice civile).
Vi sono altre disposizione normative, poi, che, pur senza previsione espressa, rendono chiaro come la morte del contraente sciolga il rapporto. Così si vedano, ad es.: per la morte del lavoratore subordinato, gli articoli 2118 e 2122 codice civile; per la morte dell’agente, l’articolo 1751, u.c., codice civile Alla morte del contraente è previsto un diritto di recesso unilaterale per gli eredi, ad esempio: nella locazione di fondi urbani per gli eredi dell’inquilino (l’articolo 1614 codice civile prevede che essi possano recedere entro tre mesi dalla morte di lui, se la locazione debba durare ancora più di un anno e la sublocazione sia vietata); nell’affitto per gli eredi dell’affittuario (l’articolo 1627 codice civile stabilisce che essi possano recedere sempre entro tre mesi dalla morte di lui); nel contratto di conto corrente ordinario, per gli eredi del correntista, ex articolo 1833, 2° co., codice civile Vi sono casi, ancora, in cui la legge prevede il diritto di recesso unilaterale dal contratto, in caso di morte di uno dei contraenti, per il contraente sopravvissuto.
Così, ad esempio, è per: il committente, “se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento”, ex articolo 1674 codice civile; il comodante, nel comodato a termine, per il caso di morte del comodatario, ex articolo 1811 codice civile; il correntista sopravvissuto, ancora nel conto corrente ordinario, ex articolo 1833 codice civile (nel conto corrente ordinario, dunque, la morte di una delle parti dà un diritto di recesso tanto agli eredi del contraente defunto, quanto al contraente sopravvissuto).
4. Eccezioni implicite alla regola della trasmissibilità
La morte del contraente, dunque, di regola non estingue il rapporto contrattuale, e la posizione di contraente può passare agli eredi come, in generale, tutte le situazioni giuridiche soggettive patrimoniali che furono del defunto. Per diversi contratti tipici, tuttavia, il legislatore formalizza regole diverse, che sono altrettante eccezioni, e perciò anche altrettante conferme, alla regola della trasmissibilità. Queste eccezioni, oltre ad avere il valore generale di conferma dell’esistenza della regola, esprimono anche un altro tratto comune. In ognuna di esse, difatti, si nota come il contratto che non continua negli eredi, o che continua ma a fronte del sorgere di diritti di recesso unilaterale, sia caratterizzato dalla rilevanza personale.
Così è per il mandato, così è per il conto corrente ordinario, così è per l’appalto, almeno per quanto riguarda la persona dell’appaltatore, così è per il comodato, per quanto riguarda la persona del comodatario, etc. Ma, allora, non è difficile capire che, se la regola è la trasmissibilità mortis causa del rapporto contrattuale in capo agli eredi del contraente defunto, le eccezioni in cui questa trasmissione non avrà luogo, saranno, sì, tutte quelle in cui vi è espressa previsione di scioglimento del contratto o della facoltà di recedere da esso alla morte del contraente, ma anche tutte quelle in cui, al di là di specifiche previsioni normative al riguardo, il contratto abbia una connotazione personale, e sia, insomma, contratto intuitu personae. Pertanto, ad esempio, potranno non sopravvivere alla morte del prestatore d’opera i contratti d’opera manuale e, soprattutto, intellettuale.
La previsione generale, recata, in materia di successione nei rapporti contrattuali, dall’articolo 1127 codice civile del 1865, del resto, stabiliva la trasmissibilità mortis causa delle posizioni contrattuali, salvo che non risultasse il contrario “dalla natura del contratto”, sancendo, così, pure che, ove avesse avuto rilievo essenziale la persona del contraente defunto, la continuazione non avrebbe potuto avere luogo. E se si ritiene che quella disposizione non sia stata più ripresa nell’attuale codice civile, in quanto divenuta patrimonio comune e indiscussa, ciò è da affermarsi per l’intera disposizione, compresa quest’ultima parte in cui la presunzione di trasmissione della posizione contrattuale in capo agli eredi del contraente defunto opera salvo che “non risulti il contrario dalla natura del contratto”, come sarà a dirsi, appunto, per tutti i contratti intuitu personae.