Moda e diritto d’autore, quando un’icona di stile come Audrey Hepburn viene stravolta
Indice:
1. Il ritratto di A. Hepburn oggetto della controversia
2. La disciplina applicabile alla diffusione di immagini di persona nota
2.1. L’orientamento dominante
2.2. Il caso di specie e le conclusioni del Tribunale
3. Il risarcimento dei danni
1. Il ritratto di A. Hepburn oggetto della controversia
In un contesto dove l’abbigliamento assume delle forme delle volte bizzarre e dove è facile imbattersi in capi di abbigliamento sui quali sono riprodotti personaggi noti, ciò che ci si domanda è: è possibile utilizzare tali immagini senza il consenso del soggetto ritratto?
Su tale tematica è recentemente intervenuto il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Impresa che, con la sentenza n.940 del febbraio 2019, ha condannato la società che effettua il commercio, anche elettronico, nonché la produzione, di articoli di abbigliamento raffiguranti l’iconica Audrey Hepburn.
Nel caso di specie, i figli dell’attrice Audrey Hepburn, unici eredi della nota icona di stile e attrice cinematografica, protagonista del celebre film “Colazione da Tiffany”, citavano la società produttrice e distributrice delle magliette che ritraevano la Hepburn con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca, adducendo come principale motivazione la violazione da parte della società delle norme in materia di tutela del diritto d’autore “per avere, senza il consenso espresso” dei medesimi “utilizzato commercialmente, direttamente o quale intermediario, l’immagine della Sig.ra Audrey Hepburn”.
2. La disciplina applicabile alla diffusione di immagini di persona nota
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’analisi degli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore nonché sull’articolo 10 del codice civile.
La disciplina prevista dalla Legge sul diritto d’autore, derivante da una lettura combinata degli articoli 96 e 93, comma 2, consiste nella impossibilità di esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di questa o, in caso di morte, degli eredi.
Dall’interpretazione di quanto previsto dall’articolo 96, il successivo articolo 97 prevede che “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
Infine, l’articolo 10 Codice Civile, a completamento della disciplina, dispone che qualora “l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Tale articolo, rubricato “Abuso dell’immagine altrui”, consente agli interessati che vedono leso il proprio diritto ad un utilizzo dell’immagine – propria o di un prossimo congiunto – per finalità non consentite dalla legge, di chiedere oltre al risarcimento del danno anche la cessazione di qualunque attività di divulgazione e di utilizzo dell’immagine.
Inoltre, la società convenuta contestava che il ritratto di A. Hepburn – nella versione scelta per la maglietta – arrecasse pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro dell’attrice, affermando che la stessa opera rappresentava un’opera diversa e del tutto originale, frutto dell’attività creatrice dell’autore.
2.1 L’orientamento dominante
Il Tribunale non ha accolto le argomentazioni della società convenuta – che, in particolare, aveva ritenuto non necessario il consenso per la notorietà della persona ritratta – riferendosi ad un risalente orientamento della Cassazione, espresso nella sentenza n.2527/1990 ed adottato costantemente nel tempo. In tale sentenza la Cassazione affermava che “le ipotesi previste nell’art. 97 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all’immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione”. Pertanto, la divulgazione dell’immagine senza il consenso è lecita solo se risponde ad un interesse alla pubblica informazione.
Tale orientamento è stato ripreso in una successiva pronuncia della Cassazione del 2016 che ha ritenuto lecita la divulgazione dell’immagine di un personaggio noto senza il consenso dell’interessato solo se la relativa diffusione rispondeva ad esigenze pubbliche e non quando le finalità erano commerciali o pubblicitarie. Infatti, sempre la Cassazione ha affermato che l’utilizzo illecito dell’immagine altrui si configura quando non si riesce a riscontrare una finalità di informazione, ma si riscontra solo uno sfruttamento commerciale e/o pubblicitario dell’immagine.
Anche il Tribunale di Milano, in una decisione del 2013 si è conformata tale orientamento, affermando che la diffusione dell’immagine di persone note deve ritenersi vietata, se effettuata senza il consenso dell’avente diritto, qualora manchi la finalità di fornire alla collettività un’informazione su fatti di qualche utilità sociale. Gli aventi diritto, secondo il Tribunale di Milano “conservano intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della loro immagine, sia il diritto a sfruttare economicamente la loro immagine, sia il diritto a vedere tutelata la sua (nda dell’avente diritto) sfera privata da illecite aggressioni”.
Lo stesso Tribunale di Torino, in una precedente decisione del 2000, affermava che se è presente lo scopo di lucro alla base della diffusione dell’immagine, il consenso della persona nota raffigurata nell’immagine deve essere prestato, mancando qualsiasi interesse pubblico alla divulgazione.
Infine, facendo riferimento a fotogrammi di film ritraenti l’immagine del noto attore – nel caso di specie citato dal Tribunale di Torino si richiamava una sentenza del Tribunale di Roma del 1994 la quale aveva deciso su un caso il cui oggetto era uno spot pubblicitario che riprendeva una scena di un film in cui il celebre attore napoletano Totò si rivolgeva ad un soggetto che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata e, in tal caso, la finalità era evidentemente pubblicitaria –, in mancanza del consenso, l’utilizzazione dell’immagine tratta dal fotogramma del film è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità del soggetto.
2.2 Il caso di specie e le conclusioni del Tribunale
Il Tribunale, sulla base delle pronunce e dell’orientamento della Cassazione, ha rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 97 della Legge sul diritto d’autore, in quanto non è ravvisabile, in primis, alcun interesse pubblico all’informazione né, tantomeno, un interesse della collettività ad un’informazione di qualche utilità sociale, in quanto la produzione e/o commercializzazione delle magliette con il ritratto di Audrey Hepburn, anche se in un contesto del tutto diverso da quello cinematografico, trova il suo fondamento nel solo sfruttamento commerciale e per fini di lucro.
Inoltre, nel caso delle magliette che ritraggono l’attrice con in bocca palloncini di gomma da masticare o con il corpo ricoperto di tatuaggi o con il dito medio alzato, è applicabile, in primo luogo, l’articolo 97, comma 2 della legge n.633/1941 in quanto, a parere del Collegio, sulla scorta dell’interpretazione data dalla Corte di Cassazione nel 2015, tale ritratto lede l’onore, la reputazione e il decoro dell’attrice, quale icona di stile, eleganza e di emancipazione femminile; pertanto, “anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi “svoltisi in pubblico”) permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.
3. Il risarcimento dei danni
Il Tribunale di Torino, infine, ha ritenuto la società convenuta responsabile e, pertanto, tenuta a risarcire il danno patrimoniale agli eredi di A. Hepburn. Come sostenuto dal Tribunale “l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione”. Il risarcimento del danno, in questo secondo caso, deve essere valutato in via equitativa, tenuto conto del vantaggio economico conseguito – anche in via presunta – dall’autore della pubblicazione illecita alla luce, inoltre, del mezzo utilizzato per la pubblicazione, delle finalità perseguite e di “ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione”.
Il Tribunale ha poi riconosciuto la responsabilità extracontrattuale, derivante dall’annacquamento dell’immagine di Audrey Hepburn, in quanto comportante la perdita di valore commerciale dell’immagine stessa, per effetto, in particolare, delle fotografie riprodotte sulle magliette che ritraevano l’attrice con in bocca palloncini di gomma da masticare o con il corpo ricoperto di tatuaggi o con il dito medio alzato. Anche con riferimento a tale forma di responsabilità, il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno ai figli dell’attrice oltre al danno non patrimoniale “in conseguenza del grave abuso del diritto all’immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata”. Il danno è stato riconosciuto a titolo di danno morale “tenuto anche conto del cattivo gusto e dell’offensività delle immagini della sig.ra Audrey Hepburn nella versione come alterata dalla società convenuta”.
Per un ulteriore approfondimento sul tema del risarcimento del danno conseguente all’abuso del diritto all’immagine, si invita a leggere il contributo su Filodiritto intitolato “Tribunale Milano: sosia o Hepburn i diritti vanno comunque pagati”.