Irlanda e contratti internazionali nella scelta di legge regolatrice del contratto e foro competente

Contratti internazionali
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Indice:

1. Incertezze della Brexit e contratti commerciali internazionali regolati dal diritto inglese

2. Individuazione dell’ordinamento irlandese per le clausole di governing law e jurisdiction nei contratti commerciali internazionali

3. Pros and Cons della scelta irlandese

4. Il sistema irlandese è fortemente orientato verso le procedure alternative per la risoluzione delle controversie

5. Conclusioni

 

1. Incertezze della Brexit e contratti commerciali internazionali regolati dal diritto inglese

L’uscita del Regno Unito dall’Europa potrebbe portare come conseguenza che tutti i contratti commerciali internazionali regolati dalla legge inglese e le cui controversie sono demandate alla competenza dei giudici inglesi, non possano più beneficiare degli automatismi in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in ambito civile e commerciale, introdotti dal Regolamento UE 1215/2012.

Le incertezze sugli esiti della Brexit ricadono quindi in modo pesante sui contratti commerciali internazionali, rispetto alla loro esecuzione e anche sotto il profilo della gestione di eventuali contenziosi commerciali. Quali possono essere le soluzioni da adottare in merito?

 

2. Individuazione dell’ordinamento irlandese per le clausole di governing law e jurisdiction nei contratti commerciali internazionali

Fino a qualche tempo fa, nella redazione di determinate tipologie di contratti commerciali internazionali, la mia prima scelta rispetto a governing law (legge regolatrice del contratto) e jurisdiction (foro competente) sarebbe caduta in modo pressoché automatico sul sistema inglese e su Londra come venue del procedimento.

Oggi, viste le incertezze legate alla Brexit, ritengo molto più sensato “mettere in sicurezza” un contratto commerciale internazionale scegliendo l’Irlanda come legal destination of choice.

Oggi, gli automatismi garantiti per le sentenze in ambito UE sono un asset di cui l’UK probabilmente non potrà più beneficiare, mentre gli stessi automatismi continueranno a operare nei tribunali di Dublino e nel sistema irlandese.

 

3. Pros and Cons della scelta irlandese

Nella scelta dell’ordinamento irlandese come legge regolatrice del contratto e sede per la risoluzione delle controversie, vedo solo elementi a favore.

In primo luogo, gli automatismi già menzionati del Regolamento UE 1215/2015.

In seconda battuta, l’Irlanda ha un ordinamento di common law, come quello inglese, dal quale per motivi storici ha assorbito principi normativi e meccanismi processuali. Inoltre la lingua del procedimento è comunque l’inglese e, cosa ancora più importante, in Irlanda i costi della giustizia (inclusi i servizi legali) sono nettamente più contenuti rispetto a quelli di Inghilterra e Galles (i.e. Londra).

Infine, piaccia o non piaccia, il meccanismo del binding precedent (i.e. stare decisis) del sistema inglese è applicato e implementato tal quale anche nei tribunali irlandesi.

Inoltre, i tribunali irlandesi sono da sempre molto attenti e tempestivi nell’implementazione non solo della normativa europea, ma anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Ad esempio, in tema di contratti con il consumatore, i tribunali irlandesi con una serie di sentenze (la prima, AIB v Couniham, 2016) hanno individuato d’ufficio la presenza di unfair terms (clausole abusive) nei contratti con consumatori, in ottemperanza con gli obiettivi stabiliti nella Direttiva Unfair Contract Terms (93/13/EEC).

 

4. Il sistema irlandese è fortemente orientato verso le procedure alternative per la risoluzione delle controversie

Esiste un altro importante motivo per scegliere l’Irlanda come sede per la risoluzione delle controversie originate dal contratto.

In Irlanda solo il 10% dei contenziosi finisce in tribunale. Il restante 90% è gestito e risolto attraverso le procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution), in particolare mediation e arbitration.

Prendiamo ad esempio il caso di un contenzioso tra un soggetto italiano e un soggetto irlandese originato da un contratto commerciale in cui le parti abbiano scelto l’Irlanda come giurisdizione competente per le controversie. Anche qualora le parti in prima battuta non abbiano inserito una clausola compromissoria nel contratto, possono in qualsiasi momento decidere (anche una volta avviato il procedimento dinanzi al giudice) di definire la propria controversia attraverso l’arbitration sottoscrivendo uno specifico accordo – submission agreement – che deroga alla giurisdizione del giudice ordinario irlandese in favore appunto dell’arbitration.

Il lodo emesso a valle del procedimento di arbitration è vincolante per le parti e può essere riconosciuto e reso esecutivo in altre giurisdizioni in forza della Convenzione di New York del 1958, sottoscritta da circa 150 Paesi nel mondo.

 

5. Conclusioni

La scelta del sistema giudiziario irlandese è oggi preferibile a quella del sistema inglese, poiché l’Irlanda, a differenza del Regno Unito, continuerà a beneficiare degli automatismi del Regolamento UE 1215/2012 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.

Non ultima tra le varie motivazioni di questa scelta, il fatto che il sistema irlandese favorisce la definizione delle controversie in sedi alternative a quelle dell’aula giudiziaria attraverso procedimenti quali l’arbitration, il cui esito, definitivo e vincolante per le parti, potrà essere riconosciuto e reso esecutivo in altre giurisdizioni in base alla sottoscrizione da parte dell’Irlanda di trattati internazionali.