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Dibattimento e Letture consentite

StPO (CPP) dell’Austria
Dibattimento
Ph. Fabio Toto / Dibattimento

Dibattimento e Letture consentite

Abstract: Quando e a quali fini è consentita, in dibattimento, la lettura di verbali di dichiarazioni rese anteriormente all’”Hauptverhandlung” e di altri documenti ? Quali sono i presupposti e i limiti previsti dalla StPO (CPP) per la lettura e per l’utilizzabilità in sede di decisione?

 

I Principi e rispetto degli stessi

“Mündlichkeit (oralità) und Unmittelbarkeit” (immediatezza) sono due dei principi fondamentali, che devono essere osservati nel dibattimento, che costituisce lo “Schwerpunkt” del procedimento.

Le prove utilizzabili in sede di decisione devono, salve poche eccezioni, essere assunte nell’”Hauptverhandlung”. Una prova, che può essere assunta direttamente, non è sostituibile con una “mittelbaren" (indiretta).

Testi esaminati nel corso delle indagini preliminari (“Vorverfahren”), devono deporre (nuovamente) in dibattimento in presenza dell’imputato. Soltanto in tal modo, si dice, il giudice è in grado di avere un “unmittelbaren persönlichen Eindruck” del teste; soltanto cosí, le parti possono esercitare il loro “Fragerecht” (rivolgere domande). Come già accennato, la mera lettura dei verbali delle dichiarazioni dei testi e dell’imputato, è ammessa soltanto in via di eccezione.

Di verbali relativi a sopralluoghi, perizie mediche, certificati penali, intercettazioni telefoniche, deve darsi lettura in dibattimento (§ 252, Abs. 2 StPO).

Di quanto dichiarato in precedenza dall’imputato, può darsi lettura, se l’imputato, in dibattimento, rifiuta di rendere dichiarazioni oppure se le stesse divergono da quelle rese in precedenza.

Il § 252, Abs. 1, StPO prevede – tassativamente - i casi in cui, anzichè procedere all’”unmittelbaren Beweisaufnahme” (esaminare personalmente), è ammissibile la lettura di verbali di dichiarazioni (la violazione del paragrafo testè citato, è sancito (§ 281, Abs. 1, Nr. 3 StPO) a pena di “Nichtigkeit” (nullità); parimenti, sussiste nullità in caso di “Umgehung der Vorschrift” (elusione).
 

Deroghe all’”unmittelbaren Beweisaufnahme”

Quand’è che la StPO consente la lettura di dichiarazioni, rese in precedenza, vale a dire, a prescindere dall’”unmittelbaren Beweisaufnahme”?

Dei verbali di dichiarazioni rese da un coimputato, teste o perito, può darsi lettura soltanto qualora queste persone non possano (più) comparire personalmente dinanzi al giudice, perchè decedute, colpite da grave malattia oppure sono all’estero e non è da ritenere, che rientrino presto oppure se il loro luogo di soggiorno è ignoto. Di “unbekannten Aufenthalts” può parlarsi soltanto, se almeno con l’intervento della Polizei, si è tentato di accertare, dove il teste si trova. Non è ammissibile la lettura di dichiarazioni rese in precedenza, se il raggiungimento del luogo del dibattimento, da parte del teste, è soltanto difficoltoso.

Inoltre è ammissibile la lettura di dichiarazioni rese in precedenza, se una (nuova) “Vernehmung”, nel corso del dibattimento, potrebbe causare al teste (per esempio a un minorenne) oppure (per fare un altro esempio) a un grande albergatore, se questi dovesse dire, che se la fa con la sguattera, mentre la moglie se la fa col cuoco, gravi danni di natura psichica. Se il PM ha indicato un solo teste a carico, questi deve sempre essere esaminato direttamente.

Deve invece essere data lettura delle dichiarazioni del teste, se questi, in dibattimento, rende dichiarazioni diverse, in modo rilevante, da quelle fatte dinanzi alla Polizei o davanti al giudice (§ 252, Abs. 1, Nr. 2, StPO). Nello stesso modo deve procedersi, se il teste, in dibattimento, sostiene, di non ricordarsi di quanto dichiarato in precedenza. In questo caso, il giudice, in sede di decisione, deve utilizzare, ai fini della valutazione probatoria, quanto letto nell’”Hauptverhandlung”.

Se un teste, senza poter invocare un motivo di astensione dal deporre, rifiuta di rendere la deposizione, delle dichiarazioni dello stesso, può darsi lettura; parimenti, se un coimputato rifiuta di rispondere.

Può procedersi alla “Verlesung” altresí, se un teste, in dibattimento, ha diritto, di non rendere dichiarazioni soltanto se la precedente dichiarazione è stata resa in presenza del PM e dell’imputato, vale a dire, se vi è stata una “kontradiktorische Vernehmung”.

Accordo sulla lettura e consenso

E se PM e imputato sono d’accordo sulla lettura – in dibattimento – delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste? In questo caso, può farsi luogo alla lettura sic et simpliciter e non è necessario tenere conto del fatto, se per esempio, il teste avesse avuto il diritto di astenersi (dinanzi alla Polizei o davanti al giudice).

Se si è proceduto, senza opposizione alcuna, alla lettura di una precedente dichiarazione, per la quale sussisteva divieto di lettura, ciò non può essere valutato come tacito consenso.

Ai fini della configurabilità di un tacito consenso, è necessario, che sussistano facta concludentia in tal senso. La mancata comparizione dell’imputato al dibattimento, non può essere valutata come consenso alla lettura.

Se vi è consenso di tutte le parti, chi presiede il collegio, ha facoltà di procedere a un riassunto dei verbali delle dichiarazioni e degli altri documenti, che devono però essere accessibili ai componenti del collegio e alle parti (§ 252, Abs. 2 a, StPO). Non è ammissibile la verbalizzazione, secondo la quale si “danno per letti gli atti”.

Dopo ogni lettura (o riassunto), all’imputato deve essere rivolta la domanda, se intende fare osservazioni; ciò, al fine di rispettare il principio del contraddittorio.


Sentenze della Corte Suprema

Ora qualche massima dell’OGH (Corte Suprema) in materia di letture in dibattimento.

Il § 252, Abs. 1, StPO (che prevede i casi, in cui è ammessa la lettura di verbali e di perizie nonchè la sanzione di nullità, se si contravviene a questo disposto), trova applicazione soltanto per documenti pubblici (“amtliche Schriftstücke”), che sono stati redatti al fine di documentare dichiarazioni di testi o di coimputati (RS 0117259). Il § 252, Abs. 1, StPO, con l’espressione “andere amtliche Schriftstücke” (altri documenti pubblici), nei quali sono contenuti dichiarazioni di testi, si riferisce soltanto a verbali redatti dal giudice, dal PM o dalla PG.

Per le dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento civile, non vige, in linea di massima, il divieto di lettura di cui al § 252, Abs. 1, StPO (13 Os 97/09b).

La “Parteienvernehmung”, come prevista dal CPC (“im zivilgerichtlichen Verfahren”), non può essere considerata “kontradiktorische Vernehmung” (11 Os 83/17s).

Di notizie contenute in un diario dell’imputato, deve darsi lettura in quanto uno degli “Schrifstücke anderer Art, die für die Sache von Bedeutung sind”, a meno che le parti non rinuncino alla lettura. Se letti in dibattimento, possono essere utilizzati in sede di decisione (RS 0105927).

Dalla mancata comparizione dell’imputato (ritualmente citato al dibattimento, ma non assistito da difensore), non può essere desunto consenso alla lettura di dichiarazioni rese in precedenza, specie se le stesse “belasten ihn” (sono sfavorevoli all’imputato); vedasi RS 117012.

In sede di indagini preliminari – indipendentemente dalla futura imputazione e a prescindere dalla gravità degli elementi di sospetto a carico del “Beschuldigten” – vi è sempre facoltà di procedere a “kontrdiktorischer Vernehmung” (11 s 80/00).

Secondo il § 252, Abs. 1, Z. 2 a, StPO, i divieti di lettura – sanzionati a pena di nullità- non si riferiscono a “gerichtliche Vernehmungen”, in occasione delle quali le parti avevano facoltà di “interloquire”. Ciò, anche se si trattava di altro procedimento per altro reato (11 Os 65/07 d).

Quand’è che un teste può essere considerato “irreperibile” e la comparizione dello stesso “kann nicht bewerkstelligt werden” (non è possibile), per cui è ammessa la lettura ex § 252, Abs. 1, Z. 1, StPO, delle dichiarazioni dello stesso, rese (senza che vi sia stata “kontradiktorische Vernehmung)? La risposta a questa domanda può essere data soltanto in riferimento al singolo caso. Tuttavia, la regola valevole, in linea di massima, è quella di interpretare il § 252, Abs. 1, Z. 1, StPO e i presupposti previsti per le letture in dibattimento, nel modo più restrittivo; più la deposizione testimoniale è rilevante ai fini della decisione e più è grave il reato, per il quale si procede (RS 010 8361).

La Suprema Corte ha ritenuto, che può darsi luogo alla lettura di dichiarazioni rese da un teste anteriormente al dibattimento, se da mesi si è tentato di accertare il luogo in cui il teste si trova (“zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben”) e se contro questo tese è stata emanata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di altro procedimento, ordinanza ancora non eseguita (14 Os 128/99).

Per quanto concerne il periodo di tempo intercorrente tra emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e l’udienza dibattimentale, nella quale avrebbe dovuto deporre (per cui si è data lettura delle dichiarazioni rese in precedenza), la S.C. ha ritenuto, che bastano tre mesi (13 Os 10702).

Non è, invece, il caso di parlare di “nicht zugänglichem Beweismittel” (prova non possibile), se la citazione del teste al dibattimento non ha potuto essere notificata, senza che il giudice si sia rivolto allo “Zentralmelderegister” (Anagrafe Centrale), all’ente, che provvede all’assicurazione sociale, alla Polizei, affinchè compia indagini in merito al luogo di residenza/di dimora del teste (12 Os44/07 v).

 Se il teste è residente all’estero, la Corte Suprema (15 Os 57/07 g) ha sentenziato, che, se dopo due tentativi di notifica della citazione a un teste residente in Ungheria, senza ulteriori indagini circa l’”Aufenhaltsort”, la lettura, in udienza dibattimentale, delle dichiarazioni rese in precedenza, non è “giustificata” secondo il disposto del § 252, Abs. 1, Z. 1, StPO.

Può essere data lettura delle dichiarazioni rese da un teste anteriormente all’udienza dibattimentale, se questo teste si trova all’estero e se è noto il luogo di residenza/di dimora, qualora anche la “Vernehmung” a mezzo rogatoria, per motivi di diritto o di fatto, non è stata possibile (11 Os 62/13 x).

“Aktenteile” (parti di documenti), che non contengono dichiarazioni, devono essere letti, se le parti non rinunciano alla lettura; a tal fine, non è necessario consenso (RS 0099246).

Relazioni peritali possono essere lette soltanto nei casi previsti dal n. 1, 2 e 4 del § 252, Abs. 2, StPO (11 Os 35/13 a ). Non è stato ritenuto “aussichtsloser Beweis” (prova alla quale non può farsi luogo in dibattimento), se il teste, soltanto temporaneamente (e per non più di due mesi), si trattiene all’estero (13 Os 39/75). Se dal verbale dell’udienza dibattimentale risulta: “Verlesen wird der wesentliche Akteninhalt” (si da lettura degli atti essenziali), una dizione del genere, non adempie la “Vorschrift zur Beurkundung aller wesentlichen Formalitäten des Verfahrens” ( 271, Abs. 1, StPO) in quanto dalla stessa non emerge, di quali documenti è stata data lettura e non consente di valutare la “Zulässigkeit der Verlesung” (l’ammissibilità della lettura (§ 252, Abs. 1, Z. 4, StPO)) o se la lettura fosse obbligatoria (“geboten” - § 252, Abs. 2, StPO).

Consulenze di parte, non hanno “prozessuale Bedeutung” (rilevanza processuale); alle stesse difetta la garanzia dell’imparzialità e manca altresí qualsiasi controllo circa il modo, in cui sono state redatte (RS 0097405).

L’esercizio della facoltà, riconosciuta alle parti, di intervenire in occasione dell’assunzione di una deposizione testimoniale, sia essa stata esercitata o meno, è privo si rilevanza ai fini della ritualità della lettura (RS 0097567).

Il manifestato consenso alla lettura di documenti non è revocabile (RS 0098340).

Se un teste, in dibattimento, indica quale autore del reato, una persona diversa da quella indicata in precedenza, in tal caso, si ha un’”Abweichung in einem wesentlichen Punkt” (una divergenza rilevante rispetto alla dichiarazione resa in precedenza (RS 0116567)). Il disposto di cui al § 252 StPO, ha lo scopo di assicurare, accanto all’osservanza del principio dell’oralità, anche di quello dell’”Unmittelbarkeit” (immediatezza); a tal fine è stato disposto, che coimputati, testi e periti, almeno in linea di massima, devono essere esaminati nel dibattimento (RS 0098105).

Documenti rilevanti ai fini della decisione – a meno che le parti non rinuncino alla lettura – devono essere letti in dibattimento; un mero riassunto del loro contenuto, può comportare nullità della sentenza ai sensi del § 281, Abs. 1, Z. 4, StPO (RS 0108405).

Se un teste, in occasione della deposizione in dibattimento, senza rifiutarsi di rispondere a domande, si richiama alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, la lettura delle stesse nel corso dell’udienza dibattimentale, non comporta nullità prevista dal § 252, Abs. 1, StPO (RS 0108364).

Di un verbale relativo alla “Vernehmung” di un teste residente a Hongkong, può essere data lettura nonostante opposizione dell’imputato e la richiesta di citazione del teste per l’udienza dibattimentale, può essere rigettata (RS 0098246).

Documenti (riguardanti indagini preliminari e verbali del dibattimento) di un procedimento svoltosi all’estero contro una persona non coimputata in un procedimento in Austria, anche se ha concorso nella perpetrazione del reato, sono “Urkunden” ai sensi del § 252, Abs. 2, StPO. Di esse va data lettura, se sono rilevanti per la decisione (RS 0098441).

La lettura di verbali di deposizioni testimoniali, qualora non sussistano i presupposti di cui al § 252 StPO, costituisce una causa di nullità prevista dal § 281, Z. 4, StPO.

Della precedente dichiarazione di un teste, può darsi lettura ai sensi del § 252, Abs. 1, Z. 2, StPO – anche senza consenso del PM e dell’imputato – se il teste, in dibattimento, afferma di non essere in grado di ricordarsi (bene); vedasi RS 0098207).

Non può procedersi alla lettura, in dibattimento, di una consulenza di parte ai sensi del § 252, Abs. 1, StPO, se vi è opposizione da parte del PM (RS 0098277).