Prodotto difettoso - Cassazione Civile: è presunta la natura della responsabilità del danno da prodotto difettoso
La Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di responsabilità da prodotto difettoso ai sensi degli articoli 114 e seguenti Codice del Consumo (Decreto legge n. 206 del 2005).
La Corte, trovandosi a decidere sul ricorso della ditta produttrice di un bene risultato difettoso contro la sentenza del Tribunale di Pescara in funzione di giudice d’appello, si è soffermata in particolare sull’attività probatoria relativa alla responsabiltà del danno da prodotto difettoso, concentrandosi essenzialmente sull’analisi di due norme: l’articolo 120 del Codice del Consumo, «Prova», e l’articolo 2729 Codice Civile, «Presunzione semplice», che disciplinano la prova del difetto del prodotto.
Ai sensi dell’articolo 120 del Codice del Consumo, è dovere del danneggiato provare il difetto, il danno e la connessione causale tra i due elementi. Per il Tribunale, che aveva deciso in sede di appello alla sentenza del Giudice di Pace, la prova del difetto del prodotto, del danno e del nesso causale era stata raggiunta già in un’ottica di probabilità, facendo riferimento alle testimonianze assunte e ai reperti fotografici acquisiti nel corso del procedimento. Ciò ha permesso di concludere che è sufficiente raggiungere quel ragionevole livello di previsione che l’evento (nel caso in questione, un tavolo di cristallo esploso senza nessun intervento esterno) si sarebbe potuto verificare come conseguenza del difetto originario del prodotto, spettando al soggetto danneggiato dare prova del nesso causale tra difetto del prodotto e danno che ne è conseguito.
Partendo da questa prima considerazione, la Cassazione si è concentrata sull’analisi dell’articolo 2729 Codice Civile che riguarda l’istituto della presunzione semplice. Tale norma prevede che il giudice possa valutare liberamente le prove di cui viene a conoscenza, ritenendo, tuttavia, provato il fatto solo sulla base di indizi «gravi, precisi e concordanti», cioè indizi che consentono di ricostruire l’evento in senso univoco così da escludere altre ragionevoli ipotesi.
Combinando le due norme in questione, la Corte si è così espressa: “la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto”. Occorre, infatti, stabilire, anche solo in termini di probabilità, che la presenza del difetto ha comportato il verificarsi del danno.
Visto che la prova della difettosità del prodotto può essere data anche da presunzioni semplici, secondo il combinato tra l’articolo 120 Codice del Consumo e l’articolo 2729 Codice Civile, l’iter valutativo che segue il giudice è il seguente: egli, partendo dal fatto noto (il bene non più utilizzabile perché distrutto) e analizzando liberamente le circostanze da lui conosciute come prove (testimonianze e reperti fotografici), sulla base degli indizi gravi, precisi e concordanti, deduce l’esistenza del difetto del prodotto, dichiarando la conseguente responsabilità del produttore per i fatti verificatisi a seguito dell’esistenza del difetto stesso.
Pertanto, nel caso di specie, la Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha rigettato il ricorso, dichiarando la responsabilità della ditta produttrice per il danno derivante dal difetto del prodotto.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 18 giugno - 25 settembre 2018, n. 22571)