Responsabilità civile da caduta di alberi o rami

Disegno di legge – Nuova disciplina – Austria
Alberi e responsabilità civile da caduta
Alberi e responsabilità civile da caduta

Responsabilità civile da caduta di alberi o rami – Disegno di legge – Nuova disciplina – Austria

 

Abstract: La caduta di alberi su strade e vie, specie in seguito a fenomeni atmosferici, può avere gravi conseguenze, non soltanto per chi sta transitando al momento della caduta, ma altrettanto gravi sono, sotto il profilo economico, per colui, che è tenuto al risarcimento dei danni, che può essere elevato, specie in caso di decesso di una persona. Una disciplina specifica nell’ABGB (Cod. Civ.) è senz’altro auspicabile, anche al fine, che non si debba ricorrere a interpretazione analogica, come è stato praticato sinora.

 

Molti sono stati i problemi sollevati, anche di recente, dalla responsabilità civile a seguito della caduta di alberi o di rami.

Mancava una norma specifica, nell’ABGB austriaco, per cui veniva fatto ricorso – per analogia – al disposto di cui al § 1319, ABGB, che disciplina la RC (per fatti illeciti) per danni causati dalla rovina di un edificio o dal distacco parziale dallo stesso oppure da un altro manufatto su un fondo.

L’applicazione del § 1319 ABGB, che prevede la “Bauwerkshaftung” (responsabilità civile per edifici e manufatti in genere) ai fini della RC per la caduta di alberi o di rami, è stata ritenuta “incongrua" da molti. A ciò avrebbe pure contribuito un’interpretazione troppo rigorosa, di questo paragrafo, da parte dell’autorità giudizaria.

Per non incorrere in responsabilità, non pochi proprietari di fondi, sui quali crescevano alberi, hanno provveduto a un radicale taglio di alberi e arbusti, anche a distanza elevata dal bordo di strade aperte al traffico. Ne conseguivano, spesso, effetti tutt’altro che gradevoli, per il paesaggio e per la natura in genere. E` stato detto, che è stato posto troppo l’"accento” sul "Sicherheitsaspekt” (profilo della sicurezza), con “Vernachlässigung” (trascuratezza) del “Gemeinwohl”. Nella nostra epoca, ogni albero (e persino ogni arbusto), può dirsi “prezioso” dal punto di vista ambientale e climatico in particolare.

Altro motivo, che ha indotto il ministero a proporre una riforma con la previsione di un apposito paragrafo, è stato, che la norma, che sancisce la responsabilità civile per danni da “Bauwerke”, prevede un’inversione dell’onere della prova a carico del proprietario dell’immobile; è esente da responsabilità civile unicamente, se dimostra di aver adottato ogni occorrente diligenza “zur Abwendung der Gefahr” (§ 1319, ultima parte, ABGB).

Con il "nuovo“ § 1319 b ABGB, si è voluto dare maggior peso al “Gemeinwohl”, che postula un “möglichst naturbelassenen Zustand”. Quest’ultimo aspetto, viene esplicitamente introdotto quale importante criterio in sede di bilanciamento tra esigenze di sicurezza (per la vita, l’incolumità fisica delle persone e per evitare anche danni a cose) e interesse al predetto “naturbelassenen Zustand”. È da notare, che l’introducendo § 1319 b ABGB, può trovare applicazione soltanto per danni da caduta di alberi, che non si verificano nei boschi (per i quali si deve fare ricorso al § 176 del "Forstgesetz” (Legge sulle Foreste)).
 

Cosa prevede dunque il § 1319 b ABGB?

Comma 1: Qualora, a seguito della caduta di un albero o di rami, viene cagionata la morte di una persona o sono causate lesioni personali o provocati danni a cose, l’”Halter des Baumes” è responsabile del danno originato da “Vernachlässigung der erforderlichen Sorgfalt” (se ha trascurato di porre in essere la diligenza necessaria) in occasione della “Prüfung und Sicherung des Baumes" (verifica e adozione di misure di sicurezza atte a evitare, che possano derivare danni dall’alber).

Come è già intelligibile dalla lettura del comma 1 dell’introducendo § 1319 b ABGB, questa norma contempla soltanto danni derivanti, si potrebbe quasi dire, tipicamente da alberi, vale a dire, dalla caduta degli stessi o di rami. Pertanto esuleranno dall’applicabilità della norma de qua,  “Schäden” derivati a una persona addetta alla raccolta di frutta, che cade dall’albero e s’infortuna (o muore); altresí, se la caduta di una persona è provocata dal “sollevamento" del terreno (sul quale sta camminando) dovuto a grossi radici.

Manca, nel “nuovo” § 1319 b ABGB, la cosiddetta Beweislastumkehr (inversione dell’onere della prova), prevista, invece, dal § 1319 ABGB, che, applicato, come già detto, in via analogica, costituiva un rilevante aggravio a carico del responsabile.

Vi è stato un ritorno alla “klassischen Verschuldenshaftung, ohne Beweisumkehr”.

Cosa succederà, dopo l’entrata in vigore del § 1319 b ABGB, se un albero si trova nelle vicinanze di una via e se quest’albero cade o ne cadono i rami, cagionando danni a persone o cose?

In questo caso, vi è responsabilità, sia del proprietario dell’albero, che quella di chi è tenuto alla manutenzione della via (ex § 1319 a ABGB).
 

La responsabilità ex § 1319 b ABGB, è riconducibile, in un certo qual modo, alla “Verletzung der Verkehrssicherheitspflichten” (violazione degli obblighi inerenti al traffico), occorsa a causa della mancata diligenza "bei der Prüfung und Sicherung des Baumes” (come già sopra esposto); obblighi, che vengono concretizzati dal comma 2 dell’introducendo § 1319 b ABGB.

Questo comma, nella prima parte, indica i criteri per la valutazione delle modalità e dell’entità delle predette “Sorgfaltspflichten”, che incombono al proprietario dell’albero. È da notare, che l’elenco de quo, non è tassativo ma esemplificativo.

Uno dei criteri più importanti, è il luogo, nel quale cresce l’albero (per esempio, se vicino a una strada con traffico intenso o a un istituto scolastico); altri criteri, sono l’altezza dell’albero, la conformazione del terreno, sul quale insiste e la particolare esposizione al vento.

Le “Prüfungs- und Sorgfaltspflichten” trovano un limite nella “Zumutbarkeit”, che è collegata all’”Erkennbarkeit” del pericolo. La “Zumutbarkeit” impone l’adozione delle occorrenti misure di prevenzione, da parte del proprietario dell’albero, mentre l’”Erkennbarkeit” impone alla potenziale vittima, di evitare, nei limiti della conoscibilità, “Gefahrensituationen” (situazioni di pericolo (per esempio, non sostare nei pressi di alberi in caso di forte vento o di caduta intensa e prolungata di neve)). Si parla, in proposito, di “Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten”; “Sorgfalt”, che è dovuta, anch’essa, nei limiti della “Zumutbarkeit” (per esempio, richiede, di non percorrere una strada alberata (ma di sceglierne un’altra ) in caso di gravi fenomeni meteorologici, se ciò non comporta “incommoda” eccessivi.).
 

Il comma 3 dell’introducendo § 1319 b ABGB, statuisce, espressamente, che per quanto concerne azioni proposte per il risarcimento di danni - causati dalla caduta di alberi o di rami - trovano applicazione le regole generali dettate  in materia di onere della prova; in altre parole, spetta al danneggiato, provare (“onus probandi incumbit ei qui dicit”), che il proprietario dell’albero ha trascurato l’obbligo di diligenza, di cui sopra abbiamo parlato. È escluso, in tal modo, ogni ricorso - per analogia – come è avvenuto invece fino a oggi. Con il “nuovo” § 1319 b ABGB; oltre a dettare una disciplina specifica per quanto riguarda danni provocati dalla caduta di alberi o di rami, si è inteso, in un certo qual modo, “attenuare” la responsabilità dei proprietari di alberi, ritenuta eccessiva per effetto della disciplina attuale, che ha condotto, non infrequentemente, a tagli di alberi anche a grande distanza dai bordi delle strade e vie, al fine di non incorrere in responsabilità civile per danni, che era ravvisabile a carico di proprietari (tra i quali, spesso, figurava la PA), se non avevano provato di avere adottato tutta la diligenza occorrente, per prevenire il pericolo (di danni da caduta da di alberi o di rami); disciplina, ricordiamolo, dettata per danni causati dal crollo di un edificio o dal distacco di parte dello stesso, vale a dire, per situazioni notevolmente differenti.

Può sembrare insolito, che si senta l’esigenza di inserire, nell’ABGB, un apposito paragrafo, per disciplinare la responsabilità civile da caduta di alberi o di rami. È, in ogni caso, da valutare positivamente, perchè non costringe i giudici ad applicazione analoga di una norma dettata (§ 1319 ABGB) per danni da rovina di edificio o altro manufatto, che insiste su un fondo, con la conseguenza, che i proprietari degli alberi, avevano un onere della prova, che, non infrequentemente, è stato piuttosto arduo da adempiere. Ogni disciplina specifica, è preferibile a quella, che non si attaglia direttamente allo scopo, che con la norma, s’intende salvaguardare.