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Plagio: il risarcimento dei danni deve tener conto dell’autonomo contributo al successo dell’opera

Nota alla Cassazione che si esprime sul risarcimento dei danni a carico di colui che commette plagio
PLAGIO
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Plagio: il risarcimento dei danni deve tener conto dell’autonomo contributo al successo dell’opera


Indice

Note introduttive al plagio delle opere musicali

Condanna alla retroversione degli utili


Note introduttive al plagio delle opere musicali

Sotto la denominazione giuridica di “Plagio” tradizionalmente intendiamo una violazione del diritto d’autore. In materia musicale, tra due canzoni identiche, ma solo se la prima presenta tratti di originalità e creatività. Se invece si tratta di un motivo banale o popolare non viene violata nessuna legge.

Ab origine, la parola “plagio”, è stata assunta dal diritto in diversi significati; nel senso di “plagio civile”, di “plagio politico” e di “plagio letterario”, per poi approdare in altre “arti” quale quella musicale. In sede di giudizio “acustico”, distinguere tra ispirazione immediata, o di primo grado, ossia sorta da una personale sensibilità dell’armonia del suono, e ispirazione mediata da vari generi di ascolto musicale, ovvero, di secondo grado, cioè sorta da una personalissima costruzione d’una costruzione in note altrui; e cioè fare una distinzione basata sul genere dei motivi d’ispirazione, equivale a voler introdurre in un giudizio un fatto estraneo, dal momento che tanto il motivo naturale d’ispirazione, quanto il motivo prettamente tecnico di accordi in armonia, non sono rimasti fenomeni spuri, identici a sé stessi, nella novella visione del musicista.

Il concetto di plagio, che implica una condanna morale, può sì applicarsi alla volontà intenzionale di appropriarsi di quanto prodotto dall’altrui fantasia, ma non altrettanto bene nel risultato; infatti, se agli effetti giuridici sarà sufficiente che sia chiaramente riconoscibile il modello strutturale e la premeditazione ad imitarlo, in sede specificatamente musicale e di ascolto tecnico, la riconoscibilità del modello, a meno che non si tratti di riproduzione integrale, non toglie individualità all’opera nuova, qualunque ne sia la titolazione e l’interpretazione.

La tematica connessa al plagio di canzoni e musiche suscita sempre molta curiosità nel mondo artistico, ma anche per i meno esperti.

Cosa stabilisce la legge sul diritto d’autore? [1]

Le note musicali sono sette: chiaro che per quanto ci si sforzi di costruire melodie particolari od originali, è altamente possibile la similitudine fra le stesse ma altro conto è riscontrare un’opera integralmente o in gran parte copiata. Appare chiaro che, se un soggetto copia un’opera di terzi, ovvero una parte sostanziosa di essa, pur ritenendosi l’autore originale, viene sanzionato, previo accertamento. Questo fenomeno non deve confondersi con la contraffazione [2], che viene posta in essere quando si sfrutta un’opera di terzi esclusivamente per fini economici.

Le due condotte – plagio e contraffazione – possono coesistere ed essere svolte contemporaneamente dal medesimo soggetto agente per vendere un brano a proprio nome.

Per la legge, il plagio si configura quando ci sono due brani musicali identici, ed il primo cronologicamente parlando è caratterizzato dagli elementi necessari della novità e della originalità. Da ciò ne consegue che non si incorre nella violazione del diritto d’autore per opere banali.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 4 settembre 2019, n. 22078.

Va rilevato dunque, che la parte e/o opera copiata deve riferirsi alla parte caratterizzante la melodia come il ritornello e le note predominanti ripetute e non un qualsiasi frammento. Gli accordi non sono oggetto di tutela normativa: ciò che è preminente nella norma a tutela è l’intera linea melodica. V’è da chiarire, e non è cosa di poco conto, che la tutela normativa è anticipata, ossia è protetta la melodia nel momento della composizione, ergo, il diritto d’autore “si attiva” al momento della creazione; il problema di fondo risiede nella necessaria dimostrazione dell’antecedenza del brano e/o opera musicale rispetto ad altra.

Non è previsto un obbligo di registrazione dell’opera, ma è consigliato e fonte di certezza inconfutabile procedere all’attività registrante al fine di possedere elementi oggettivi come prova della paternità e della data di creazione reale.

Il fatto fondamentale e risolutivo nella controversia legale è la priorità nel tempo di iscrizione dell’opera musicale. Non è sufficiente dimostrare la produzione musicale in un certo frangente temporale, ma è necessaria la certezza negli elementi di costruzione dell’opera e la sua datazione trascritta.

Una delle prove determinanti di quanto dichiarato ed a supporto dell’altrui plagio è la autoriproduzione, quando il soggetto cioè provvede alla stampa o alla produzione della melodia inviando a se medesimo con posta certificata o per il tramite di una raccomandata, meglio ancora se tutto questo avviene tramite testimonianza di soggetti terzi in grado di confermare quanto affermato e che conoscono l’opera.

La copia di qualcosa avente valore intellettuale nonché materiale è da considerarsi sempre illegittima anche se avvenuta involontariamente. La disciplina del diritto d’autore tutela a tutto campo da coloro che copiano pedissequamente un’opera, anche se il fatto è avvenuto del tutto involontariamente. Da ciò discende che la punizione del comportamento di riproduzione identica, viene punito sia per dolo che per colpa; in sostanza, quando ci si trovi in piena malafede o in buona fede ma con imprudenza ed imperizia nel controllo della melodia.

Naturalmente, se oggetto del plagio involontario sono le opere banali di motivo semplice poiché prive di originalità o studio tecnico, secondo la Cassazione nella menzionata sentenza, il primo compositore non può proteggere la personale composizione se non presenta i caratteri dell’estrosità, novità e creatività.

Secondo il conosciutissimo motto latino “ignorantia legis non excusant”, l’ignoranza dell’esistenza di un’opera identica non far sorgere esimente o giustificazione alcuna per non incorrere nell’illecito di plagio. Ovvio che non è del tutto impossibile – soprattutto nei motivetti o “ballate” banali – la possibilità totalmente casuale di produrre pezzi simili o identici, infatti proprio la scarsa creatività tende a far assomigliare dei motivetti o piccoli brani fra loro.


Condanna alla retroversione degli utili

Applicando gli indici “criteriali” della L. 633/1941 del diritto d’autore sul plagio di un’opera musicale – statuisce la Cassazione (Sezione Prima), nella ordinanza del 29 luglio 2021 n.21833 – la quantificazione del danno subito non sarebbe correttamente ed idoneamente eseguita se al danneggiato fossero in termini automatici attribuiti i ricavi conseguiti dallo sfruttamento economico ottenuti dal soggetto che ha posto in essere l’illecito de quo.

Secondo la Cassazione, allorquando si proceda alla “retroversione degli utili” bisogna intraprendere la procedura della detrazione dai ricavi, non solo tutti i costi sostenuti dal responsabile dell’illecito, bensì il valore corrispondente all’autonomo contributo nell’ottenimento del successo dell’opera, riscontrabile sul mercato, intrapresa dalla vendita o pubblicità operata dal soggetto attivo dell’illecito; per quanto tale successo sia causa dipendente dalla notorietà interpretativa dello stesso, e dalle concrete e non discutibili capacità esecutive ed evocative soggettive, tali da suscitare enorme richiamo ed interesse presso la generalità degli interessati.

Inoltre la Corte esclude l’identità rappresentativa tra opere quando, a prescindere dall’analogia tra le stesse, vi sia piena differenza negli elementi costitutivi quali il ritmo ed anche testuali, ovverosia il contenuto. Infine si evince dalla Corte succitata che: “l’accertamento del plagio musicale, non può prescindere da un accertamento del carattere creativo ed originale del brano asseritamente plagiato; vige il principio della non tutelabilità dell’opera musicale, qualora la stessa utilizzi elementi già acquisiti e appartenenti al comune linguaggio musicale”.

La componente armonica è sempre dirimente nella determinazione della volontà dei compositori.

L’orientamento della Cassazione esprime chiaramente che, per aversi liquidazione del danno morale derivante da plagio – articoli 2059 Codice Civile e 158 della legge d’autore – deve ssere fornita prova certa e concreta; ancora in tema, la violazione di un diritto di esclusiva che spetta sempre all’autore provare, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, cagione di per sé un danno non patrimoniale d’autore [3].

L’onere della prova spetta irreversibilmente all’autore che, non per “sentimenti melodici” deduca l’identica opera altrui ma per dimostrazione tecnica salvaguardi la creatività e originalità della sua composizione.

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[1] L. 633/1941, Art. 1: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

[2] In giurisprudenza per contraffazione si intende la riproduzione integrale del marchio nella sua configurazione emblematica e denominativa e per l’alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, quindi in definitiva la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale con il segno distintivo; vedi: Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2005, n. 38068.

[3] In tal senso vedi: Cass.,  civ., 5 luglio 2019, n. 18220; 29 maggio 2015, n. 11225.