Narciso e lo specchio spezzato

responsabilità medica
responsabilità medica

Narciso e lo specchio spezzato

Abstract: la responsabilità medica estetica non è automatica: il risarcimento scatta solo se dimostrata colpa o violazione del consenso informato. L'insoddisfazione soggettiva non basta. Cassazione 2025 conferma: senza prova di danno, colpa e nesso causale, il medico non è responsabile. La CTU e la Gelli-Bianco guidano il giudice a distinguere il desiderio dal diritto.

Liability in aesthetic medical practice is not automatic: compensation arises only if fault or a breach of informed consent is proven. Mere subjective dissatisfaction is insufficient. The Italian Supreme Court (Cassation) 2025 confirms that, in the absence of proof of damage, fault, and causal link, the physician is not liable. Court-appointed expert evidence (CTU) and the Gelli-Bianco framework guide judges in distinguishing desire from legal entitlement.

Keywords: Danno estetico, nesso causale, colpa medica, onere probatorio, Cassazione 28120/25

 

Stato dell'arte

In generale, la responsabilità medica si realizza quando il sanitario non adempie correttamente i suoi obblighi professionali, causando al paziente un danno ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale, come il danno estetico dovuto ad un risultato inadeguato o lesivo verificatosi con l'intervento. In via immaginifica, possiamo dire che non basta che la mano sia esperta, ma occorre che il risultato non tradisca la promessa. Difatti, se il medico non tiene conto della proporzione o del desiderio manifestato dal paziente,  il giudice potrebbe leggere un atto di colpa e non di arte professionale. Per la tipologia di danno, ovviamente sussistono quello patrimoniale, comprensivo di spese mediche, cure e costi per le correzioni; e quello non patrimoniale, ovvero il danno estetico vero e proprio, inteso come alterazione dell'aspetto, e il danno psicologico.  Possiamo memorizzare che il danno estetico è come una ferita al volto, contemporaneamente visibile ed invisibile: non si misura solo con il “metro” ma anche con l'effetto che produce nell'animo.

Nel diritto sanitario italiano, la prestazione medica è di regola una obbligazione di mezzi, ma nella chirurgia estetica l'esito finale rientra nel contenuto contrattuale dell'intervento. Quindi siamo vicini ad un obbligo di risultato, come se ci fosse un patto di garanzia implicito stipulato con le aspettative legittime del paziente.

Icasticamente, il chirurgo non promette un capolavoro, ma non deve neanche vendere illusioni.

In primo luogo, sussiste un obbligo di informazione e di consenso informato. Il medico, cioè, deve spiegare in modo chiaro e dettagliato i rischi e i possibili esiti estetici dell'intervento:la violazione dell'obbligo informativo può costituire di per sé responsabilità, anche senza errori tecnici.

Se le parole non sono chiare, la colpa si insinua come un serpente tra le clausole di un patto mai veramente compreso.

 

Il danno ed il nesso causale

Per ottenere il risarcimento, il paziente deve dimostrare: l'esistenza del danno (esito estetico inadeguato), il nesso causale tra la condotta del medico e il danno. Il giudice applica criteri probabilistici (“piu' probabile che non”) per il nesso causale. In buona sostanza è l'uovo di Colombo: il colpevole non si sottrae se il danno era evitabile con pratica diligente e secondo scienza. Passiamo ora a compulsare la giurisprudenza in merito. Secondo Tribunale di Roma, s. n 6347/22, il chirurgo che impianta protesi mammarie di volume eccessivo rispetto alla corporatura, senza specifica richiesta consapevole della paziente, è responsabile per violazione delle raccomandazioni. Inoltre, il danno morale esistenziale va specificamente provato. Secondo Tribunale di Milano, s. n. 6015/21, il miglioramento estetico fa parte del nucleo causale del contratto medico. Inadempimento e nesso causale risultano quindi essere elementi provati se l'intervento non raggiunge il risultato concordato e  le evidenze medico legali rappresentano una catena causale plausibile. Per Tribunale di Salerno, s. n 6134/24, il tribunale ha respinto la domanda del paziente per danno estetico in assenza di prova certa del nesso causale e dell'errore tecnico, ribadendo che la percezione soggettiva non può sostituirsi alla prova.  In questa circostanza, il paziente aveva domandato il risarcimento per presunto danno estetico, danno biologico e lesione del nervo facciale in seguito ad un intervento odontoiatrico di implantologia. Tuttavia: la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che non esisteva nesso causale tra l'intervento e la presunta lesione del nervo facciale, giacchè l'area anatomica interessata risultava troppo distante dal decorso del nervo incriminato; in secondo luogo, non sono state evidenziate alterazioni estetiche significative nei lineamenti della persona; non sono stati riscontrati, infine, errori tecnici  che fossero oggettivamente fondati nell'esecuzione dell'implantologia. In mancanza di tali elementi probatori essenziali (nesso causale, errore professionale e danno oggettivo),la domanda risarcitoria del paziente è stata respinta e quindi non è stato riconosciuto alcun risarcimento per danno estetico. Senza il nesso a contorno della vicenda, dunque, la pretesa di risarcimento del danno resta priva di cornice ed esito. Ed il giudice, continuando la metafora artistica, non può dipingere alcunchè ove non brilli la prova.

Questa sentenza rappresenta un orientamento difforme rispetto a decisioni che tendano a riconoscere il risarcimento anche per insoddisfazione estetica percepita: dunque non è sufficiente la sensazione soggettiva del paziente di essere “brutto o insoddisfatto” dopo l'intervento; serve altresì una prova oggettiva del danno estetico dell'errore tecnico e del nesso causale, desunta da ctu o altri elementi di certezza; in assenza di questi il giudice può rigettare la domanda di risarcimento.

Il tribunale, infatti, non deve essere un teatro di illusioni, ma il tempio della prova.

 

Case law and conclusions

La quantificazione del danno estetico comprende: la sofferenza per l'alterazione dell'aspetto; gli effetti psicologici correlati (stress, depressione); eventuali terapie correttive. La Cassazione in materia suffraga questa interpretazione.

In particolare, Cassazione civile III, ordinanza n. 28120/25, riguardava un intervento di chirurgia estetica al viso: il risultato non era perfettamente soddisfacente secondo la paziente. In I grado ed in appello il danno estetico era stato quantificato al 3% ma erano state rigettate le ulteriori richieste risarcitorie per mancato raggiungimento delle aspettative. Il medico risponde solo se è dimostrata imperizia o violazione dell'obbligo di informazione, e non per  un semplice esito non conforme alle aspettative soggettive del paziente. Quindi, questa pronuncia rispetta la regola generale della responsabilità medica e non fa gravare sul professionista una obbligazione di risultato puro, basata sulle aspettative soggettive. Siamo di fronte ad un orientamento costante. Risalendo nel tempo, infatti, per  Cass 12253/97, III sez. ,la prestazione del chirurgo estetico è tout court un'obbligazione di mezzi e non di risultato: di nuovo, il medico non è responsabile solo per il mancato raggiungimento delle aspettative se non è dimostrata la colpa per imperizia e negligenza. Soffermandoci in particolare sulla sentenza n.6134/24, la consulenza tecnica d'ufficio, svolta secondo criteri medico legali condivisi, non fa emergere alcuna alterazione anatomica o morfologica dei lineamenti idonea ad integrare un danno estetico oggettivamente apprezzabile. In particolare, la CTU ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra l'intervento odontoiatrico eseguito e la mancata lesione del nervo facciale, evidenziando come la sede anatomica dell'intervento risulti incompatibile con il decorso del nervo indicato dall'attore. Né risultano accertati profili di imperizia, negligenza o imprudenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria, essendo l'intervento conforme alle buone pratiche cliniche e correttamente eseguito. Deve pertanto escludersi che la mera percezione soggettiva di un peggioramento estetico, non corroborata da riscontri clinici obiettivi, possa fondare una responsabilità risarcitoria in capo al sanitario. In assenza di prova del danno, della colpa professionale e del  nesso causale, la domanda risarcitoria va rigettata. In buona sostanza, il giudice non nega il disagio umano, ma rifiuta di trasformarlo in fatto giuridico, poiché la prova non segue l'emozione, bensì la scienza.

Ciò premesso, le conseguenze pratiche derivanti sono: per il paziente, la raccolta della documentazione clinica (i referti e la nota del  consenso informato scritto e dettagliato); la prova  nesso causale con consulenza medico legale. Dall'altra parte, per il medico, l'obbligo di rispettare protocolli, standard deontologici e fornire informazioni complete; documentare ogni fase.

In conclusione, l'obbligazione del professionista medico resta un'obbligazione di mezzi e non di risultato.