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Art. 438 - Epidemia

1. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

2. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Il vocabolo «epidemia» significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione. L’etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente «sul popolo», e cioè «esteso sul popolo» conferma l’esattezza di tale definizione.

Secondo l’accezione accreditata dalla scienza medica per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

La nozione giuridica di epidemia è più ristretta e circoscritta rispetto all’omologo concetto elaborato in campo scientifico in quanto il legislatore, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni» prevista nell’art. 438, ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali. La dottrina maggioritaria nonché la giurisprudenza di merito e anche di legittimità (Sez. 4, 2597/2011, sia pure in un obiter dictum) hanno infatti sottolineato che il fatto tipico previsto nell’art. 438 è modellato secondo lo schema dell’illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso, difetta di tipicità.

Pertanto l’epidemia costituisce l’evento cagionato dall’azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso.

Tale interpretazione ermeneutica della norma risulta chiaramente esplicitata nella relazione del Guardasigilli ai lavori preparatori del codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione della incriminazione e della gravità delle pene contemplate, «l’enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli...».

La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l’intervento dell’autore della originaria diffusione.

La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali.

Alla stregua degli enunciati principi non risulta aderente al dettato normativo l’indirizzo dottrinario del tutto minoritario, inquadrano la fattispecie di cui all’ art. 438 e del correlato art. 452, comma 2, nella categoria dei c.d. «reati a mezzo vincolato».

Secondo tale opzione ermeneutica il legislatore, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», avrebbe inteso solo demarcare il tipo di evento rilevante, ovvero le malattie infettive, e non già indicare una puntuale tipologia di condotta. Detta ricostruzione interpretativa risulta riduttiva in quanto finisce per disapplicare la predetta locuzione che rappresenta uno degli elementi essenziali della fattispecie; né può fondatamente ritenersi che l’espressione contenuta nell’art. 438 sia meramente pleonastica o addirittura tautologica (Sez. 4, 9133/2018).