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Art. 448 - Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

2. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, DL 282/1986.

Rassegna di giurisprudenza

In materia di alimenti, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 6 L. 283/1962, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna è prevista, in considerazione del particolare allarme sociale comunemente ingenerato da tali specifiche condotte, per i soli casi di “frode tossica o comunque dannosa alla salute”.

In tale ambito, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità rientra il caso del fatto reato, previsto negli artt. 5 e 6 della citata Legge, “insidioso per sé stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto” (Sez. 3, 16452/2013).