x

x

Art. 447 - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti (1)

1. Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

2. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti.

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 685/1975, così come sostituito dall’art. 32, L. 162/1990, il cui testo è stato recepito dall’art. 136, DPR 309/1990.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.