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Art. 446 - Confisca obbligatoria

1. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria (1).

(1) Questo articolo, già abrogato dall’art. 108, L. 685/1975, è stato reinserito, con un nuovo contenuto, dall’art. 1, DL 282/1986. L’art. 32 della L. 162/1990, modificando la predetta L. 685, ha riformulato l’art. 108 (ora art. 110), ribadendo l’abrogazione dell’art. 446. L’art. 136 DPR 309/1990 non ha ripreso la disposizione di abrogazione in quanto il testo dell’art. 446 reintrodotto con il DL 282/1986, a differenza di quello originario, contiene materia estranea agli stupefacenti.

Rassegna di giurisprudenza

Si rinvia alla giurisprudenza riportata sub art. 240.