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Art. 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sia pure per distinguere il commercio di farmaci da canali alternativi di smercio di anabolizzanti, previsti dall’art. 9, comma 7, L. 376/2000, che tanto le farmacie aperte al pubblico, quanto le farmacie ospedaliere, o i dispensari aperti al pubblico, così come le altre strutture che detengono farmaci direttamente sono da considerare punti vendita (Sez. 2, 7081/2003).

Perché si possa ritenere integrata la condotta tipica del reato previsto dall’art. 445 è, dunque, necessario e sufficiente che l’attività di commercio di sostanze medicinali sia svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare organizzazione (SU, 3087/2006). È quindi erronea la tesi secondo la quale le farmacie ospedaliere non ricadrebbero nell’area applicativa dell’art. 445 posto che anch’esse svolgono, al pari delle altre farmacie, attività continuativa ed organizzata di commercio di sostanze medicinali (Sez. 4, 55515/2018).

Tra il reato di cui all’art. 9, comma settimo, L. 376/2000 e quelli di cui agli art. 348 (esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 (SU, 3087/2006).