CAPO II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
1. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
2. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
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1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte (1).
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
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1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
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Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
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1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 (1).
2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria (1).
(1) Questo articolo, già abrogato dall’art. 108, L. 685/1975, è stato reinserito, con un nuovo contenuto, dall’art. 1, DL 282/1986. L’art. 32 della L. 162/1990, modificando la predetta L. 685, ha riformulato l’art. 108 (ora art. 110), ribadendo l’abrogazione dell’art. 446. L’art. 136 DPR 309/1990 non ha ripreso la disposizione di abrogazione in quanto il testo dell’art. 446 reintrodotto con il DL 282/1986, a differenza di quello originario, contiene materia estranea agli stupefacenti.
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1. Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
2. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti.
(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 685/1975, così come sostituito dall’art. 32, L. 162/1990, il cui testo è stato recepito dall’art. 136, DPR 309/1990.
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1. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
2. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, DL 282/1986.
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