CAPO II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

Art. 438 - Epidemia

1. Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.

2. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

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Art. 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

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Art. 443 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 (1).

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 446 - Confisca obbligatoria

1. In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria (1).

(1) Questo articolo, già abrogato dall’art. 108, L. 685/1975, è stato reinserito, con un nuovo contenuto, dall’art. 1, DL 282/1986. L’art. 32 della L. 162/1990, modificando la predetta L. 685, ha riformulato l’art. 108 (ora art. 110), ribadendo l’abrogazione dell’art. 446. L’art. 136 DPR 309/1990 non ha ripreso la disposizione di abrogazione in quanto il testo dell’art. 446 reintrodotto con il DL 282/1986, a differenza di quello originario, contiene materia estranea agli stupefacenti.

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Art. 447 - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti (1)

1. Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

2. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti.

(1) Articolo abrogato dall’art. 110, L. 685/1975, così come sostituito dall’art. 32, L. 162/1990, il cui testo è stato recepito dall’art. 136, DPR 309/1990.

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Art. 448 - Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

2. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, DL 282/1986.

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