x

x

Art. 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Nella condotta del gestore di un bar che abbia somministrato per errore ad un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, sapone liquido contenuto in una bottiglia recante all’esterno l’etichetta di un’acqua minerale e posta sul bancone di vendita, non è configurabile alcuno dei delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439/444), i quali hanno ad oggetto esclusivamente un’attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio e non la somministrazione di sostanza che, pur nociva, non è destinata all’alimentazione (Sez. 1, 20391/2005).