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Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di reati contro l’incolumità pubb

lica, tra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e quella di cui all’art. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, bensì nell’attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l’elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall’opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all’alimentazione o al commercio compiuta “da altri”, mentre l’elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate, ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non dipende in quest’ultima ipotesi da una “immutatio” tra quelle descritte nella prima ipotesi (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali ad esempio il cattivo stato di conservazione o la provenienza delle carni da animali malati.

Ciò che distingue l’una fattispecie dall’altra è l’attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l’elemento materiale della prima ipotesi si configura nell’opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all’alimentazione o al commercio compiuta da altri, mentre l’elemento oggettivo della seconda si configura nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo. In conseguenza, oggetto degli accertamenti è, in un caso se “altri” abbia corrotto o adulterato le sostanze alimentari (nel qual caso si configura la fattispecie di cui all’art. 442), o se invece, l’agente senza avere posto in essere alcuna attività di adulterazione, si sia limitato a detenere o a porre in commercio sostanze alimentari comunque nocive alla salute pubblica, nel qual caso la fattispecie ravvisabile è quella di cui all’art. 444 (Sez. 4, 3842/2018).

Tra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all’art. 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) vi è differenza sostanziale nell’attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l’elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall’opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all’alimentazione o al commercio, mentre l’elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che siano state contraffatte o adulterate da altri (Sez. 1, 3842/2018).

È perfettamente ammissibile il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 442 e 648, che non solo descrivono condotte diverse, ma sono caratterizzati da una radicalmente diversa oggettività giuridica (Sez. 2, 23543/2014).