Divieti di respingimento di cittadini stranieri extracomunitari e abbandoni volontari del territorio dello Stato
Divieti di respingimento di cittadini stranieri extracomunitari e abbandoni volontari del territorio dello Stato
Prima di parlare dei divieti di respingimento di cittadini extracomunitari, pare opportuno, accennare, brevemente, ai flussi di clandestini verso gli Stati comunitari, rilevati nel primo semestre del 2026.
Secondo dati statistici, la maggior parte di essi, si è introdotta nell’UE:
- attraverso il Mediterraneo orientale: 16.643 (sia pure con una diminuzione del 20% rispetto al semestre precedente)
- 14.340 (- 52%) attraverso il Mediterraneo centrale
- 7.860 (+ 17%) attraverso il Mediterraneo occidentale
- 4.009 (- 24%) attraverso la “Rotta balcanica”
- 2.633 (-39%) attraverso le frontiere di terra orientali.
Vi sono, però, state anche uscite - volontarie - verso l’ Irlanda e la Gran Bretagna: 18.367 (- 44%).
A proposito di respingimenti, va osservato, che il 12.6.26, è entrato in vigore il D. L. 100/2026, convertito nella Legge 145/2026. Con questo corpo normativo, è stato dato attuazione, in Italia, anche al cosiddetto Patto UE sui migranti e asilo del 14.5.2024, con norme, in parte, nuove, di protezione internazionale, procedura di rimpatrio alla frontiera, accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e sistema EURODAC.
Si tratta di una normativa ampia, in parte dettagliata e innovativa.
Nonostante il carattere innovativo del “Patto europeo sui migranti”, è rimasto fermo il principio – già sancito dall’Accordo Dublino III – che a dover esaminare le richieste di protezione internazionale, è lo Stato “di primo approdo” dell’extracomunitario, sprovvisto di documento, valido per l’entrata in uno degli Stati dell’EU; ciò è particolarmente “penalizzante” per alcuni Stati, come l’Italia, la Grecia, Malta.
Secondo l’IOM (che è un’Agenzia dell’ONU), nel 2025, sono entrati nell’UE, circa 158.000 migranti, vale dire, persone identificate e registrate. Di questi migranti, 66.318, sono “approdati” in Italia, 48.916, in Grecia e 36.775 in Spagna.
Per attenuare il “carico” verso gli Stati di “primo approdo”, è stato previsto un “obbligo di solidarietà” degli altri Stati comunitari, verso quelli “rivieraschi”, nel senso che, qualora uno Stato comunitario sia “sotto forte pressione migratoria”, ha facoltà di chiedere il ricollocamento, al massimo di 30.000 migranti, in altri Stati. La decisione, se sussiste la forte pressione migratoria, compete alla Commissione UE. Qualora uno Stato comunitario, rifiuti il ricollocamento, in alternativa, ha facoltà, di versare allo Stato “sotto pressione” 20.000 Euro per migrante.
Secondo Eurostat, nel 2024, (dati statistici più aggiornati, non sono disponibili), nei 27 Stati comunitari, sono state presentate 997.815 richieste d’asilo (di cui 437.910, accolte). Il “tasso” di accoglimento, da parte dei singoli Stati UE, variava tra il 53,4% e il 35,9%.
I migranti richiedenti protezione internazionale, devono essere identificati mediante prelievo delle impronte digitali e verifica delle caratteristiche biometriche. Vanno sottoposti a visita sanitaria e interrogati sui motivi della loro fuga dallo Stato di origine, per distinguerli dai migranti per motivi economici.
L’iter, per stabilire, se accogliere – o meno - la richiesta di protezione internazionale dell’extracomunitario, privo di valido titolo per l’ingresso nell’UE, deve concludersi entro 12 settimane. Durante questo periodo di tempo, i richiedenti potranno essere detenuti, anche in strutture ai confini dell’EU.
La detenzione dei richiedenti protezione internazionale, prima della decisione sull’istanza, può durare al massimo 30 mesi.
Questa normativa sarà sottoposta a evaluazione nell’ottobre c.a.
Sono state previste pure innovazioni in materia di procedure di rimpatrio.
Innovazioni hanno riguardato anche la procedura di rimpatrio alla frontiera e l’accesso al lavoro di richiedenti protezione internazionale, accesso, che non potrà avvenire, prima che siano trascorsi 90 giorni.
Per motivi di spazio, il presente articolo sarà limitato a due settori: quello dei divieti di respingimenti sanciti per alcune categorie di cittadini di Stati terzi e quello degli abbandoni volontari da parte di MSNA (Minori stranieri non accompagnati).
La normativa attuale (art. 10 decr. leg.vo 25.7.98, n. 286 (TU delle disposizioni riguardanti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero)), prevede due diverse specie di respingimento:
- quello alla frontiera e
- quello cosiddetto differito.
Quello sub a), viene disposto dalla polizia di frontiera (o da chi esercita la funzione di polizia di frontiera)
Quello sub b), dal Questore.
Entrambi i respingimenti si concretano nell’allontanamento del cittadino extracomunitario, privo di valido titolo di ingresso nel territorio nazionale.
Pare opportuno, a questo punto, precisare la differenza tra respingimento ed espulsione, in quanto il respingimento, a differenza dell’espulsione, non ha effetti duraturi per lo straniero extracomunitario, nè comporta divieto di rientro, eventualmente, in futuro, se provvisto di valido titolo di ingresso (nel territorio dello Stato). Neppure, segnalazione al SIS, ai fini della non ammissione in un altro Stato comunitario.
Per quanto concerne, in particolare, il respingimento alla frontiera, esso consiste in un provvedimento della polizia di frontiera, per effetto del quale, l’extracomunitario (privo di valido titolo di ingresso) è obbligato – coattivamente – a rientrare nello Stato di origine o di provenienza (il rientro deve avvenire, se l’extracomunitario è giunto alla frontiera a bordo di un veicolo, con questo mezzo di trasporto).
Il respingimento di cui sub a), è disposto, oltre che nell’ipotesi, in cui l’extracomunitario sia privo di titolo valido di ingresso (salvi i casi di esenzione), se lo straniero extracomunitario non è in grado di provare, che dispone dei mezzi di sussistenza necessari per la durata del previsto soggiorno.
Altra ipotesi di respingimento alla frontiera, si ha, qualora lo straniero extracomunitario sia stato – in precedenza – espulso dal territorio nazionale e non siano ancora decorsi i 10 anni (o il minor tempo, eventualmente stabilito dal giudice) per il divieto di reingresso nel territorio nazionale, a meno che:
a) la persona extracomunitaria abbia ottenuto, in precedenza, apposita autorizzazione all’ingresso dal ministro dell’Interno (ai sensi dell’art. 13, commi 13 e 14 TU).
b) la persona sia parte offesa in un procedimento penale o indagata o imputata e abbia ottenuto dal Questore, dietro richiesta della stessa o del proprio difensore, l’autorizzazione a entrare in Italia – per il tempo strettamente necessario - per esercitare il diritto di difesa, al solo fine, di partecipare al processo o al compimento di atti, per i quali è necessaria la presenza
- la persona non abbia ottenuto un visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, se è stata espulsa, con provvedimento amministrativo, per aver eluso i controlli di frontiera o per revoca o annullamento del permesso di soggiorno o mancata presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno
c) la persona non sia stata segnalata al SIS, ai fini della non ammissione, perchè le era stato comminato l’allontanamento – con provvedimento da un altro Stato aderente all’Accordo di Schengen – per inosservanza delle leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno di stranieri, salvo che la persona sia in possesso di un visto rilasciato da uno Stato comunitario e chieda di poter fare ingresso in Italia al solo fine di transito, affinchè possa raggiungere il suddetto Stato.
Non è lecito disporre il respingimento di stranieri extracomunitari: 1) che richiedano asilo politico o il riconoscimento dello status di rifugiato politico, 2) che siano sottoposti a misura di protezione temporanea, adottata dal Governo per motivi umanitari (art. 10, c. 4, TU).
La domanda di protezione internazionale, può essere proposta negli uffici della polizia di frontiera, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale o in Questura, competente in base al luogo di dimora del richiedente (art. 6 decr. leg.vo 25/2008).
Il richiedente asilo politico, è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato durante il tempo necessario per esaminare la domanda di protezione internazionale; in questo caso, l’extracomunitario, non può essere respinto, pure se si trova in una delle situazioni, in cui la Questura è obbligata a disporre, che il richiedente sia ospitato in un centro di accoglienza, perchè ha presentato domanda d’asilo dopo che, in occasione del suo arrivo, sul territorio dello Stato, ha fornito documenti falsi o contraffatti oppure se è necessario fare accertamenti sulla sua nazionalità o identità; altresí, se la domanda di asilo è stata proposta dopo un fermo, per aver eluso i controlli alla frontiera oppure tentato di farlo, perchè in precedenza era intervenuto un provvedimento di respingimento.
In caso di richiesta di asilo dopo l’adozione del provvedimento di respingimento, all’esecuzione del respingimento non può procedersi, ma il Questore è autorizzato a trattenere il richiedente in un centro di identificazione. È legittima, pure, la richiesta della Questura – al giudice monocratico - di prorogare, per ulteriori 30 giorni, un trattenimento eventualmente già in corso, in attesa dell’esito della domanda, da esaminare in via prioritaria.
Il respingimento di stranieri extracomunitari, non è poi ammissibile, se possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali; neppure è lecito, il respingimento verso uno Stato, nel quale non siano protetti da persecuzioni. In questi casi, possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. È ammissibile l’allontanamento verso uno Stato, che accordi all’extracomunitario protezione analoga contro persecuzioni.
Vi è una terza categoria di extracomunitari, che non possono essere oggetto di respingimento.
Si tratta di minorenni stranieri non accompagnati, vale a dire, se si presentano a un valico di frontiera terrestre, porto o aeroporto, senza essere accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il 4° grado. Sono però fatti salvi i provvedimenti, che legittimano l’ingresso nello Stato per motivi familiari, di turismo, di studio, di cura, di adozione.
Questi minorenni, vanno segnalati immediatamente – da parte degli uffici di frontiera – alla Commissione per le adozioni internazionali, per la presa di contatto con lo Stato di origine, salvo che sussistano circostanze pregiudizievoli, causate da eventi bellici, calamità naturali o situazioni di sfruttamento.
In questi casi, è ammissibile l’ingresso dei minori stranieri nel territorio dello Stato e di ciò gli uffici di frontiera, danno segnalazione alla Commissione per le adozioni internazionali e al Tribunale per i minorenni competente.
Se al minore non viene consentito di fare ingresso – subito – nel territorio dello Stato a causa di necessarie verifiche da parte della suddetta Commissione oppure se il minore è già entrato nel territorio nazionale, deve essere collocato in luogo sicuro ed ivi restare, fino a quando non verrà deciso sulla sua protezione. Va fatta anche segnalazione al Comitato per i minorenni stranieri e rilasciato il permesso di soggiorno per minore età, che sarà valido per tutto il periodo di tempo, necessario per svolgere indagini sui familiari nello Stato di origine.
E ora, qualche dato statistico in materia di ingresso di minori extracomunitari non accompagnati (MSNA), relativo al 2025 e riferito all’Italia.
Complessivamente – nel 2025 – è stato registrato l’ingresso di 16.228 minori non accompagnati (con un aumento – rispetto all’anno precedente – pari a 235 unità).
Via mare, sono arrivati circa 9.000, il 56%. 7.130 circa, sono stati i “ritrovamenti” sul territorio italiano (ivi compresi scali aeroportuali e marittimi, valichi di frontiera terrestri); si tratta del 44% del totale.
Quali sono stati i mesi, in cui è stato rilevato il maggior numero di MSNA arrivati in Italia: quelli estivi, in corrispondenza alla ripresa degli eventi di sbarco.
I maschi hanno costituito il 96,2%.
Età dei MSNA: 17-18 anni, il 50% circa;
anni 16-17: il 32%;
anni 15-16: il 12,4%;
fino a 14 anni: il 5.7%.
Provenienza dei MSNA: 1) Egitto, 2) Bangladesh, 3) Eritrea, 4) Somalia, 5) Tunisia, 6) Etiopia, 7) Sudan, 8) Afghanistan.
- Egitto: 5.656, pari al 35% dei nuovi ingressi (il 43% degli stessi, è arrivato via mare, il restante 57% è stato “rintracciato” sul territorio italiano o in corrispondenza di valichi di frontiera)
- Bangladesh: 2.096, pari al 13% (il 65% di questi MSNA è arrivato via mare, mentre il 35%, è stato “trovato” sul territorio italiano
- Eritrea: 1.793 MSNA, pari all’11% - Arrivo via mare: il 92%
- Somalia: 1.115 MSNA, pari al 7% - Arrivo via mare: il 92%.
Seguono: Tunisia (4%), Etiopia (3%), Sudan: (2,9%) e altre nazionalità.
Rispetto al 2024, nel 2025, gli ingressi di MSNA 1) dall’Egitto, sono aumentati di 2.354 unità (+ 71%)
2) dal Bangladesh: +1.343
3) dall’Eritrea: + 1.016
4) dalla Somalia: + 878.
Vi sono però stati pure decrementi – sempre nel 2025 - di stranieri extracomunitari non accompagnati provenienti da.
Tunisia – 1.610
Gambia – 1.114
Guinea – 1.014
Siria. - 724.
Quali sono state le Regioni italiane, nelle quali, nel 2025, è arrivato il maggior numero di MSNA:
- La Sicilia: 7.892 (pari al 48,7% del totale complessivo); di essi, l’84% è sbarcato nel porto di Lampedusa e si tratta, in prevalenza, di MSNA di nazionalità egiziana, eritrea, bangladese, somala
- La Lombardia: 1.850 (pari al’11% del totale complessivo). Provenivano in prevalenza dall’Egitto, dal Marocco e dal Kosovo
- Il Friuli-Venezia Giulia: 1.328 (pari all’8,2% del totale. Provenienza, in prevalenza: Bangladesh, Afghanistan, Egitto. Seguono le Regioni: Lazio, Emilia-Romagna, Toscana.
Abbandono volontario del territorio italiano da parte di MSNA:
Questi abbandoni sono stati – nel 2025 - pari a 6.090 unita; il 92,7%, maschi di età superiore a 16 anni.
Coloro, che hanno abbandonato volontariamente il territorio dello Stato, sono stati, in prevalenza, eritrei (1.503), egiziani (1.184) somali (746).
Hanno abbandonato il territorio italiano, soprattutto, coloro, che erano arrivati via mare.
Gli abbandoni sono avvenuti – nel 61% dei casi - nelle Regioni del Sud (isole comprese); seguite dalle Regioni settentrionali (29%) e dal Centro (13%).
Con riferimento all’avvenuta “sistemazione” in Italia dei MSNA, la maggior percentuale di abbandono, è stata registrata in Sicilia, seguita dalla Lombardia e dal Lazio.
Per quanto concerne il numero di abitanti dei Comuni, in cui erano stati “sistemati” i MSNA, l’abbandono è avvenuto prevalentemente da città di media e grande dimensione.