L’accesso degli stranieri alla scuola pubblica

Le strumentalizzazioni, le omissioni e il nuovo tentativo del Governo
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L’accesso degli stranieri alla scuola pubblica

Le strumentalizzazioni, le omissioni e il nuovo tentativo del Governo

«Il tuo Cristo è ebreo. La tua macchina è giapponese. La tua pizza è italiana. La tua democrazia greca. Il tuo caffè brasiliano. La tua vacanza turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo vicino è uno straniero».

(citazione attribuita a J. Beaucarne)

 

«Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Chiamare tutto questo integrazione è un'altra menzogna, una menzogna comoda per chi vive di ideologia, per chi ci fa la morale dai salotti e poi i propri figli li manda in scuole nelle quali questo problema non esiste» (così la Presidente del Consiglio, il 21 settembre 2026). Ben più tranciante e fuorviante il giudizio del Ministro dell’istruzione Valditara, allorché segnala «il rischio di scivolare verso l'Alabama degli anni '50, dove c’erano le scuole per i neri e le scuole per i bianchi»  (28 settembre 2026), così parificando gli alunni italiani ai neri odiosamente discriminati in Alabama! Il linguaggio aspramente polemico tradisce l’errore metodologico, giuridico e politico. Ipotizziamo infatti di trovarci in un quartiere periferico di Milano, in cui prevalgono numericamente gli alunni immigrati con importanti deficit linguistici. Per esempio, alla prima elementare della classe X, programmata per trenta alunni, hanno chiesto d’iscriversi: a) ventinove alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, b) un solo cittadino italofono, Giovanni., Come rammenta la Presidente, è altresì vero che alcuni genitori italiani residenti in quel quartiere preferiscono iscrivere i propri figli in scuole elementari comunali - ancorché più lontane – in cui è nettamente minoritaria l’iscrizione di stranieri allofoni (c.d. White flight: la fuga dei bianchi). Ma a tanto essi si determinano non tanto perché ritengano danneggiati i propri figli dalla presenza maggioritaria degli stranieri neri in sé e per sé, ma piuttosto perché temono che l’offerta formativa della classe non sia adeguata rispetto alle concrete necessità didattiche: non sono razzisti! Infatti, essi si comporterebbero alla stessa stregua se, in astratta ipotesi, nella prima elementare della loro scuola di quartiere fossero iscritti in numero esorbitante alunni anglofoni o francofoni o ucraini, cioè altrettanto ‘bianchi’! Ciò premesso, é corretto stigmatizzare che all’interno della prima classe X Giovanni si troverebbe «in un angolo», «essendo in netta minoranza»? L’osservazione è quanto meno impropria. La classe scolastica non è un’assemblea condominiale o politica, in cui legittimamente prevale la maggioranza numerica. Ma poi, anche dal punto di vista meramente esistenziale, veramente è sostenibile che Giovanni si trovi «in un angolo», sarebbe cioè concretamente ‘discriminato’ o ‘emarginato’ o ‘ghettizzato’ rispetto a ciascuno degli altri ventinove discenti stranieri della stessa classe X? Eppure Giovanni non è arrivato in Italia a bordo in un barcone, forse sopravvivendo a un naufragio; i suoi genitori gli hanno parlato in lingua italiana fin dalla nascita, sicché riesce ormai a comprendere sufficientemente la lingua italiana; è normalmente assistito dai propri genitori nelle prime ovvie fatiche dell’apprendimento iniziale; a differenza degli altri ventinove alunni allofoni, beneficia pienamente delle lezioni somministrate nella sua lingua madre dai docenti prevalentemente o esclusivamente italiani della scuola; etc.! Ma poi suvvia, non basta riflettere sul fatto che sono soltanto gli immigrati a reclamare (come imposto dalla legge) di essere assimilati nella loro situazione giuridico-esistenziale ai cittadini? Dunque, trattando della situazione in cui si trova l’alunno Giovanni, del tutto pretestuoso si rivela il richiamo ai ‘ghetti’ - e a maggior ragione - alla discriminazione razziale praticata nell’Alabama in danno dei neri negli anni cinquanta del novecento: un’imperdonabile falsificazione storico-giuridica! D’altra parte è illuminante che la stessa nostra Presidente a ribaltare i termini del confronto nella intervista concessa al direttore Vespa il 22 settembre scorso, estendendo e ridefinendo il significato di ‘ghetto’: «Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una distribuzione più equa delle classi, delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire un ghetto». Consegue che, al di fuori di qualsiasi discriminazione o ghettizzazione razziale (?), l’ipotizzata composizione della classe X (ventinove allofoni e un italofono) può compromettere – questo (ma soltanto questo) sì - il rapido apprendimento non solo dell’unico italiano ma anche degli altri ventinove alunni. È altresì così dimostrato per tabulas che a monte la ripartizione deve fare i conti con la qualità e l’entità dell’offerta formativa e soprattutto con le previsioni legislative e costituzionali. Gli artt. 3, 2° e 34 Cost. assicurano che la scuola è aperta a tutti, prevedendo come obbligatoria e gratuita l’istruzione per almeno otto anni. Come ineliminabile fattore di coesione ed emancipazione sociale, l’art. 38, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) stabilisce che "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico’’ e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione. Infine l’ art. 45 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede addirittura l'iscrizione dei minori stranieri anche in corso d'anno e indipendentemente dalla regolarità del soggiorno.

In sostanza italiani e stranieri, in quanto discenti, hanno pari dignità davanti alla legge e nessun provvedimento autoritario può legittimamente ridurre le garanzie accordate dalla costituzione ai minori stranieri per l’accesso alla scuola. Adottando allora tali parametri normativi, può restare costituzionalmente legittimo stabilire, per la composizione della predetta classe X, il menzionato rapporto del 30% tra stranieri e italiani se motivato da prevalenti ragioni tecniche, o meglio di obiettiva omogeneità e opportunità didattica, giuridicamente ascrivibile alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica. Per esempio e soprattutto, la prevalenza dei loquentes italiani agevola l’apprendimento degli stranieri (si ipotizza che i discenti immigrati parleranno e giocheranno tra loro nella lingua usata dai bimbi più numerosi, in una sorta di naturale full immersion!), senza rallentare eccessivamente il percorso di apprendimento culturale dei discenti italofoni, favorendo enormemente l’obiettivo della coesione sociale. Ma, per rispettare il vincolo costituzionale dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, 2° Cost.), è necessario altresì che sia adeguatamente accresciuta l’offerta formativa complessiva ad opera dell’istituzione scolastica, aumentando organici e strutture scolastiche e creando nuove classi scolastiche. La stessa discrezionalità tecnica postula insegnanti, mediazione linguistica, tempo pieno, servizi e investimenti per restituire sostanza ai diritti sociali degli stranieri. Soltanto così nessun discente (italiano o straniero) avrà possibilità di considerarsi ...‘ghettizzato’ ovvero di diventare un pericoloso maranza! A questo punto l’astrazione deve lasciare il passo alla concretezza. Nella citata classe X dell’ipotizzato quartiere milanese, programmata per trenta alunni, per rispettare il modulo ritenuto ottimale (massimo 30% di stranieri) ed impedire White flight (la fuga dei ‘bianchì’), ai sensi della riforma, sarà necessario allocare altrove 20 alunni stranieri (=29-9), per fare posto ad altrettanti alunni italiani e raggiungere così il tetto ottimale prefissato (9 stranieri, pari al 30% di trenta, e 21 italiani). Le criticità a questo punto si addensano e non trovano agevole soluzione. Come individuare, tra i ventinove richiedenti l’iscrizione, i venti stranieri da dirottare in altri istituti? In base a quale criterio? E soprattutto a quali condizioni, essendo costituzionalmente decisive e rilevanti (ai sensi dell’art. 3, 2° Cost.) le circostanze concrete: l’effettiva distanza dalla residenza dell’allievo trasferito (300 m o 3 km), i mezzi di trasporto pubblici e i relativi costi, fratelli o sorelle iscritti nella scuola elementare milanese...? A questa stregua, dunque, si può intanto concludere che la riforma legislativa lascia ampi spazi di discrezionalità affidati all’impegno e alla responsabilità della stessa amministrazione scolastica. Ma – occorre soggiungere - in questa stessa situazione di oggettiva difficoltà applicativa si trovava l’ordinamento a seguito della ‘circolare’ emessa in data 8 gennaio 2010 dall’allora Ministra dell’istruzione M. Gelmini, prevedendo anch’essa lo stesso limite del 30%. Dunque, in carica dal 22 ottobre 2022, il governo Meloni aveva il dovere di spianare – con l’ampiezza accordatale dalla più ampia discrezionalità amministrativa - le difficoltà ermeneutiche ed applicative del criterio del 30% dianzi segnalate, promuovendo tutte le necessarie iniziative concrete di esclusiva competenza ministeriale. E invece, approssimandosi la fine della legislatura, il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana si limita ad emettere un analogo decreto legge – di certo non conforme all’art. 77 Cost., essendone prevista l’entrata in vigore nel prossimo anno scolastico - adducendo a suo fondamento proprio le difficoltà applicative che …esso stesso ha dimostrato di non avere saputo risolvere concretamente in quasi quattro anni di governo!  Potrà riuscirci in questo scorcio finale di legislatura  soltanto se, invece di brandire  lo spettro di «un'invasione pianificata e voluta» dagli stranieri e fantasticare sull’Alabama, attuasse in concreto  l’art. 34 Cost., integrando effettivamente gli alunni stranieri! Hic Rhodus, hic salta. Rosario Russo