Ottavo Decreto Sicurezza: intimidazione alla libertà
Ottavo Decreto Sicurezza: intimidazione alla libertà
All’indomani dei fatti occorsi a Milano il 17 ottobre u.s., il Governo è nuovamente intervenuto con misure e provvedimenti emergenziali e sicuritari. Il nuovo Decreto sicurezza (l’Ottavo del Governo in carica), pur movendosi nel solco delle più recenti politiche di rafforzamento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e del contrasto alla criminalità minorile introduce numerosi elementi di novità sia a livello repressivo, vale a dire di diritto penale sostanziale, sia sul piano precautelare e cautelare, andando finanche a incidere su istituti giuridici granitici (si pensi alla nozione di imputabilità dell’autore di reato minore di età).
Il nuovo D.L. sicurezza si colloca nel solco delle più recenti politiche sicuritarie, il cui preambolo richiama la necessità e urgenza di misure volte a potenziare prevenzione e contrasto dei reati in materia di violenza giovanile, sicurezza urbana e manifestazioni pubbliche ma nella sostanza interviene nuovamente nel senso di limitare la libertà reprimendo ogni agito di contestazione, il tutto con una decretazione d’urgenza di dubbia costituzionalità.
Il nuovo Decreto si muove su tre direttrici:
- inasprimento del diritto penale sostanziale per fatti commessi nel contesto di manifestazioni pubbliche;
- anticipazione e intensificazione di interventi preventivi e precautelari;
- intervento strutturale sul sistema di diritto penale minorile, con un ridimensionamento dell’attuale centralità dell’accertamento individualizzato della maturità del minore.
È quest’ultimo il profilo più sensibile sul piano sistematico.
La riforma dell’imputabilità del minore: dalla verifica individuale alla presunzione iuris tantum di capacità
L’art. 1,comma1, interpola nell’art. 98 c.p. il seguente periodo: “nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria”. Si tratta, prima facie, della modifica più incisiva dell’intero testo.
Nel sistema previgente, quale emerge dalla disciplina del processo minorile e dalla consolidata riflessione giurisprudenziale, l’imputabilità del minore tra i 14 e i 18 anni non è presunta, ma richiede un accertamento concreto sulla maturità, strettamente riferito al reato commesso, in quanto illecito di modalità di lesione.
La Cassazione ha ribadito che la capacità del minore deve essere verificata con specifico riguardo alla sua possibilità di comprendere l’antigiuridicità del fatto e di autodeterminarsi, e che l’immaturità ha carattere “relativo”, da valutare anche alla luce di elementi socio-pedagogici e del contesto evolutivo.
L’art. 1 dello stesso decreto impone che le disposizioni del processo minorile siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore.
Il novum normativo capovolge radicalmente tale impostazione affermando che la capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne diviene la regola presunta, mentre l’incapacità dovrebbe essere allegata e dimostrata con prova contraria. E qui si pone il problema di provare una circostanza negativa, elemento sino ad oggi ritenuto dal diritto illegittimo e non operante.
Questa innovazione è rafforzata dall’art. 3 del decreto che interviene modificando l’art. 9 del DPR 448/88 eliminando, nel comma 1, il riferimento espresso all’accertamento dell’imputabilità e introducendo il comma 1-bis che consente a PM e giudice di acquisire elementi specificamente “ai fini del giudizio sull’imputabilità” ai sensi del nuovo art. 98 cp
Il significato sistematico è piuttosto chiaro: l’imputabilità non è più il presupposto da accertare in via ordinaria, ma una questione che emerge in funzione derogatoria rispetto alla presunzione della sua sussistenza.
Tale modifica, tuttavia, si espone a rilievi critici evidenti, considerato che si pone in tensione con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, a mente del quale la giurisdizione minorile ha carattere di specialità; gli istituti processuali hanno natura, per così dire, camaleontica, in quanto dovrebbero adeguarsi alla personalità del minore; con riferimento alle condizioni di assetto psichico del minore risulta ineludibile un accertamento concreto e individualizzato della maturità.
Si può concludere considerando che punto centrale dell’intervento normativo urgente oggetto del Decreto sia lo spostamento, con riferimento al minore autore di reato, del baricentro dal paradigma educativo-personalistico a un paradigma securitario.
Reati da manifestazione pubblica: aggravamenti e nuova fattispecie di “violenza organizzata” - Devastazione e saccheggio di cui all’art. 419 c.p.: nuova aggravante “da manifestazione”
L’art. 1 comma 2 del D.L. introduce nell’art. 419 cp una nuova fattispecie circostanziale aggravante speciale e ad efficacia speciale, la quale prevede un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.
La disciplina previgente già prevedeva, all’art. 419 CP un aumento di pena se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
La novità si rinviene quindi nel cumulo qualificato tra “contesto di manifestazione pubblica” e “oggetto materiale costituito da beni in luogo di vendita o deposito”.
Ne risulta una iperspecializzazione aggravatoria della devastazione da piazza.
Restyling del delitto di cui all’art. 420 c.p.: nuova aggravante “da manifestazione"
Il D.L. prevede anche per la fattispecie criminosa di attentato a impianti di pubblica utilità di cui all’art.420 cp un aumento da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Qui la novità è netta: si estende anche a questa figura una logica di aggravamento già sperimentata in altre fattispecie di violenza o minaccia collegate all’ordine pubblico.
Il nuovo delitto di cui all’art. 420-bis c.p.
La vera innovazione del D.L. è da individuarsi nell’introduzione del nuovo delitto di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”.
Quanto al modulo di incriminazione la fattispecie criminosa in questione punisce chi nel corso di manifestazioni pubbliche, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, usa o lancia bastoni, mazze, oggetti contundenti, razzi, bengala, petardi, strumenti fumogeni o gas urticanti, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Le differenze rispetto al quadro previgente risultano molteplici.
Le condotte che vanno ad integrare il protocollo di tipicità della nuova figura delicti risultavano già vietate ma frammentate tra:
• reati contro la pubblica incolumità o contro la P.A.;
• aggravanti della violenza o minaccia di cui all’art. 339 cp che considera più grave la condotta commessa nel corso di manifestazioni pubbliche, da più persone riunite, travisate o con oggetti atti ad offendere;
• ipotesi di danneggiamento aggravato o devastazione.
La novità del nuovo modulo di incriminazione congiunto all’art. 420 bis cp è dunque la tipizzazione autonoma del “gruppo organizzato di piazza” come centro di imputazione penale. Non si sanziona più soltanto il singolo fatto di violenza, minaccia o danneggiamento aggravato; ma il legislatore dell’emergenza ha edificato, per così dire, un reato-sintesi che valorizza l’elemento della organizzazione collettiva occasionale e del pericolo concreto per l’incolumità.
La pena risulta ulteriormente aggravata in caso di travisamento o adozione di modalità elusive dell’identificazione, se l’azione è diretta contro infrastrutture energetiche, di trasporto, telecomunicazioni, servizi pubblici o beni pubblici/esposti alla pubblica fede.
Si prevede, poi, una autonoma incriminazione, assai più severa, di chi organizza, promuove, incita o istiga anche con strumenti informatici o telematici.
Questa impostazione mostra una scelta di politica criminale precisa: spostare l’attenzione dalla lesione finale alla dinamica aggregativa e alla capacità di mobilitazione violenta del gruppo, tanto che, sul piano del coefficiente di offensività della condotta, si è ritenuto necessario avanzare la soglia di rilevanza penale introducendo il reato come delitto di pericolo concreto, laddove il danno non si colloca entro il quadro di tipicità materiale del reato, ma costituisce semplicemente elemento che rileva sul piano dosimetrico (nella modulazione della pena entro la forbice edittale) incidendo sull’esaurimento della fenomenologia delittuosa e non sulla sua consumazione.
Danneggiamento: ulteriore espansione della risposta penale - Il quadro previgente e la novità introdotta dal nuovo D.L. sicurezza
La previgente figura delittuosa di danneggiamento sanzionava il danneggiamento quando commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure in occasione del delitto di cui all’art. 331 cp e prevedeva forme aggravate, tra cui quelle commesse in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La giurisprudenza ha sottolineato che, dopo la riforma del 2016, il danneggiamento semplice è uscito dall’area del penalmente rilevante, mentre restano penalmente rilevanti le condotte caratterizzate da elementi aggravanti o contestuali qualificati.
Il nuovo D.L. introduce l’art. 635.1 c.p. (rubricato “Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato”), accordando al fatto un aumento di pena da un terzo alla metà quando le condotte di cui all’art. 635 co. 1-2-3- cp siano poste in essere da un gruppo organizzato di almeno cinque persone.
In conclusione la novità non consiste nel punire una condotta prima lecita, ma nel selezionare come fattore di aggravamento autonomo la dimensione organizzata e numericamente qualificata del gruppo. È la stessa logica, a ben vedere, che ispira il nuovo art. 420-bis c.p.: la pericolosità non è colta, in altri termini, solo nel danno arrecato alla cosa, ma nella modalità collettiva e organizzata dell’azione. Se a sfasciare una piazza o una fontana è un soggetto da solo la pena è inferiore acché a commettere il medesimo fatto sia un gruppo
Arresto in flagranza differita e risposta precautelare
Il d.l. incide anche sul piano procedimentale precautelare.
Segnatamente, l’art. 2 estende l’art. 382 bic cpp inserendo tre i reati rilevanti anche art. 419, 420, 420 bis e 635.1 cp La novità non è di poco momento in quanto la misura precautelare dell’arresto in flagranza differita, già utilizzato per fenomeni di violenza in contesti ad alta conflittualità, viene esteso a nuove fattispecie tipicamente connesse ai disordini di piazza.
Sul piano politico-criminale tale scelta normativa risulta finalizzata a reprimere condotte di massa documentate ex post, ridurre le difficoltà probatorie connesse all’identificazione immediata durante i disordini, ma soprattutto rendere effettiva la nuova incriminazione del gruppo organizzato.
Incidenza sul processo penale minorile - Applicazione della flagranza differita ai minori
L’3. Inserisce nell’art. 16 DPR 448/1988 un comma 1-bis che rende applicabili ai minorenni le disposizioni dell’382 bis cpp
La disciplina previgente del processo minorile è costruita su garanzie speciali, con attenzione a personalità ed esigenze educative, laddove l’estensione espressa della flagranza differita anche all’autore di reato minore di età segna una forte assimilazione funzionale al modello adultistico.
Misure cautelari: attenuazione della clausola educativa per gli ultra-sedicenni
Il D.L. in commento all’art. 19 o 2 DPR 448/1988 aggiunge la clausola di salvezza “salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni”. Se prima della riforma il giudice minorile, nel disporre misure cautelari per il minore, doveva tener conto anche dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto la novella introdotta riduce questa garanzia per i sedicenni e diciassettenni.
Si tratta, dunque, di una novità molto significativa, dal momento che la soglia dei 16 anni viene utilizzata come criterio di irrigidimento del trattamento cautelare.
Custodia cautelare
L’23 DPR 448/1988 già modificato in anni recenti, contiene regole speciali per i termini e i presupposti cautelari. Sul punto la Corte costituzionale ha ricordato che il legislatore ha già abbassato da nove a sei anni il limite edittale per l’applicazione della custodia cautelare ai minorenni, in un quadro di complessivo rafforzamento repressivo.
L’inclusione nel sistema di diritto penale sostanziale del nuovo delitto di cui all’420 bis cp e della figura criminosa normativizzata all’art. 635.1 c.p. nel sistema minorile accentua ulteriormente tale tendenza.
Magistratura e gestione dei maxi-arresti
L’art. 4 S.L. modifica l’art. 110 RD 12/1941 introducendo una procedura accelerata di applicazione dei magistrati in caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che comportino o possano comportare numerosi arresti in flagranza.
La novità è organizzativa ma molto importante: si crea, infatti, un meccanismo emergenziale di rafforzamento giudiziario per consentire la convalida degli arresti nei tempi di legge. È una misura coerente con l’espansione della flagranza differita e con l’idea di gestione “di sistema” dei disordini collettivi.
Responsabilizzazione dei genitori: sanzione amministrativa e “ingiunzione-risarcimento” - La nuova sanzione amministrativa
L’art. 5 D.L. introduce una sanzione amministrativa a carico dell’esercente la potestà genitoriale quando il minore, anche non imputabile, partecipi a determinati reati, tra cui quelli degli artt. 419 – 420 – 420 bis e 635. 1 CP
La novità consiste in una forma di responsabilizzazione indiretta del genitore per fatti penalmente rilevanti del figlio. Non si tratta di responsabilità penale, ma di un modello amministrativo con esonero solo ove il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto. Ancora una volta si introduce una pressoché impossibile prova negativa.
La componente risarcitoria-prefettizia
Ancora più innovativa è la previsione per cui il prefetto, con l’ordinanza-ingiunzione, possa imporre all’esercente la potestà genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici, liquidandoli sulla base degli atti.
Si tratta di una soluzione peculiare, perché attribuisce al rappresentante territoriale del Governo una funzione di liquidazione para-risarcitoria, prevede opposizione davanti al tribunale civile, consentendo al privato danneggiato di utilizzare l’ordinanza e gli atti come prova scritta per il decreto ingiuntivo.
La novità, quindi, è duplice: da un lato il riconoscimento i una sanzione amministrativa “educativa” indiretta sui genitori; dall’altro il rafforzamento del recupero patrimoniale dei danni da disordine urbano.
Inutile dire che sarà foriera tale previsione di ricorsi opposizioni a contestazione del quantum ingiunto e della effettiva corrispondenza dello stesso al danno. Si promette un immediato risarcimento che finirà per impantanarsi nei riti di opposizione all’ingiunzione.
Avviso orale “rafforzato” e nuovo divieto di radunarsi - Il quadro previgente
L’3 D.Lgs 159/2011 disciplinava l’avviso orale del questore. Per i casi più incisivi, il codice antimafia già conosce i divieti aggiuntivi ex art. 3, comma 4; l’opposizione davanti al tribunale in composizione monocratica o al tribunale per i minorenni; la proposta del questore per divieti su telefoni, piattaforme e servizi telematici ex commi 6-bis e 6-ter.
La giurisprudenza ha chiarito che questi divieti incidono immediatamente su libertà costituzionali e richiedono un vaglio giudiziario specifico e che, per i minori, la competenza esclusiva e funzionale spetta al tribunale per i minorenni.
La novità del comma 5-bis
Il D.L. introduce nell’art. 3 D.Lgs 159/2011 un comma 5-bis che consente al questore, in presenza di gruppi di cinque o più persone che tengano comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici specificamente individuati e anche in determinate fasce orarie.
L’impatto della norma risulta plastico poiché si introduce una misura di prevenzione relazionale, che non vieta solo l’accesso a luoghi o il possesso di strumenti, ma il radunarsi con determinate persone, estendendola anche ai minori ultraquattordicenni. Non solo, ma la misura di prevenzione relazionale si àncora a precedenti provvedimenti o condanne anche non definitive (in contrasto quindi con il principio di presunzione di innocenza). La nuova misura si inserisce, dunque, in una linea di espansione delle misure di prevenzione personali, che la Corte costituzionale ha sempre considerato particolarmente sensibili rispetto ai principi di legalità e determinatezza. Sul piano sostanziale, essa mira a interrompere i legami aggregativi di gruppo ritenuti prodromici alla violenza.
Accompagnamento e trattenimento di polizia: ampliamento dei presupposti
L’7 del D.L: modifica l’art. 11 bis D.L. 59/1978 introducendo il comma 3-ter, che consente accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia non solo in occasione di manifestazioni pubbliche, ma anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate a prevenire reati in luoghi a forte afflusso di persone.
L’art. 11 bis vigente consente l’accompagnamento in occasione di specifiche operazioni di ordine e sicurezza pubblica collegate a manifestazioni pubbliche, in presenza di fondato motivo di ritenere che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo; trattasi di norma introdotta nel 2026, dal D.L. 24.02.2026 n. 23 in un quadro di potenziamento delle misure di polizia.
La novità introdotta dal D.L. in commento è da ravvisarsi nello sganciamento parziale del potere di polizia dal solo contesto della manifestazione, venendo esteso anche a luoghi di grande afflusso. Inoltre l’interpolazione valorizza precedenti o segnalazioni per delitti contro persona/patrimonio, stupefacenti, armi e nuovo art. 429 bis Cp Si versa, dunque, al cospetto di un evidente allargamento dell’area della prevenzione amministrativa personale.
Continuità e discontinuità rispetto alla normativa previgente - Elementi di continuità
Occorre considerare come il nuovo decreto legge sicurezza non nasce in un vacuum normativo, ma si inserisce in una tendenza già leggibile nei precedenti Decreti.
Le principali innovazioni che si pongono in continuità con l’orizzonte previgente sono: il rafforzamento delle misure di prevenzione personali; la centralità del contrasto a violenza urbana e manifestazioni violente; l’irrigidimento del sistema precauteare e cautelare minorile.
Elementi di discontinuità
Gli elementi di discontinuità con le fonti normative previgenti attengono alla natura del soggetto autore di reato, all’elemento spaziale in cui si innesta la dinamica lesiva e all’ambito preventivo della condotta penalmente rilevante.
In conclusione il nuovo intervento normativo introduce un modello nel quale:
- il minore ultraquattordicenne è tendenzialmente considerato imputabile salvo prova contraria;
- il gruppo organizzato diventa autonomo fattore criminogeno;
- la partecipazione collettiva in contesti pubblici assume rilievo centrale;
- la prevenzione mira a disarticolare reti relazionali, non solo comportamenti individuali;
- anche la responsabilità genitoriale viene agganciata in via amministrativa ai fatti del minore.
In sintesi, la novità più profonda non è quantitativa ma qualitativa: il testo sposta l’asse del sistema dalla personalizzazione della risposta alla neutralizzazione preventiva del rischio, soprattutto nei fenomeni di violenza urbana e criminalità minorile. Il Governo con questo provvedimento intende mettere il bavaglio ed impedire il manifestare, almeno il manifestare di protesta.
Ora il Decreto dovrà passare il vaglio del Parlamento per la Conversione in Legge ma quasi certamente la maggioranza ed il Governo porranno un nuovo ulteriore voto di fiducia per salvarne l’impianto, e poi sicuramente, in caso (certo) di approvazione, ci sarà un vaglio di legittimità costituzionale per i diversi aspetti del Decreto che lasciano perplessi.
Li hanno appellati come ‘maranza’, teppisti, giovani disagiati – vengono appellati in mille modi – si erano presentati in piazza sabato 17 ottobre, travestiti da ‘casseur’, emulando i francesi – “facciamoci sentire anche noi”, girava in rete – tute nere, volti coperti, i più a Milano, ma anche in altre 13 città. Come in mezza Europa. Hanno replicato il giorno dopo con le stesse modalità. Di certo abbiamo solo il nome che si erano dati, ‘Italia in piazza’ e la contabilità di quei due giorni di fuoco: 197 persone alla fine sono state identificate per le violenze, 28 sono state arrestate, di cui 12 minorenni e 6 stranieri, 141 i feriti tra le forze dell’ordine, devastazioni e danni per milioni di euro. Poi da ‘Italia in piazza’ è nato il ‘Movimento 17 ottobre’, che ha annunciato una mobilitazione permanente con appuntamento nelle piazze ogni sabato alle 15.
La risposta non si è fatta attendere: il Governo ha Convocato un Consiglio dei ministri d’urgenza per varare l’ottavo decreto sicurezza, con una nuova stretta e un nuovo piglio da ‘legge e ordine’. Ed è stata Giorgia Meloni stessa a presentare le nuove misure. In nome del principio ‘chi rompe paga’, il Governo annuncia che dovranno essere ripagati i danni e, se li hanno provocati i minori, toccherà ai loro genitori provvedere. Il capitolo minori è il più nutrito di novità: nessuna attenuante, sono imputabili anche i ragazzi dai 14 ai 18 anni per i quali varrà la presunzione di capacità di intendere e di volere. Non solo, varrà anche per loro, ma solo dai 16 anni, l’arresto in flagranza differito e il fermo preventivo, che viene esteso da 12 a 24 ore.
Il nuovo decreto sicurezza prevede inoltre l’impiego dell’esercito nelle piazze e nei centri delle principali città. Sull’ulteriore stretta securitaria si è scatenata la Politica, da un lato (sinistra) denunciando una deriva “cilena”, dall’altra (desta di Governo e informazione prevalente) cavalcando la paura e promettendo sicurezza tutela e comprensione verso quanti (commercianti e “lavoratori onesti”) hanno subito le devastazioni.
Hanno trovato in fretta un capro espiatorio, Youssef Siher, 30 anni, cittadino Italiano di seconda generazione (di origini marocchine) arrestato e trattenuto dal 24.10.2026 accusato di essere il fomentatore delle violenze per “istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata” con riferimento alle sommosse del 17 ottobre attraverso la pagina Telegram “Movimento 17 ottobre” aperta il 18 ottobre alle 19:58, dopo le devastazioni avvenute a Milano quella domenica. Youssef è stato scarcerato dalla GIP Tiziana Landoni con una Ordinanza di 37 pagine in cui ripercorrendo fatti e indagini sino a quel momento rileva che allo stato non vi fossero gli elementi per convalidare il Fermo e applicare la custodia cautelare in carcere in assenza di “gravi indizi di colpevolezza” in sostanza applicando il codice e la normativa vigente. Ma la Presidente del Consiglio, che non ha gradito di non essere stata assecondata nella stretta sicuritaria dalla Giudice ha bollato “considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l'arresto di Youssef Siher" con ciò compiendo un grave gesto di delegittimazione del potere giudiziario che dispiega tutta la vera finalità della riforma della giustizia bocciata dal Referendum: piegare la Giustizia e il potere giudiziario alla Volontà del potere esecutivo e del suo Presidente (un vero attentato alla costituzione).
La conseguenza per una Politica che non sa stare al suo posto nel rispetto dei poteri e delle istituzione è l’aggressione social ricevuta nei giorni immediatamente successivi dalla Giudice Tiziana Landoni, che è stata inondata di insulti sul web.
Una stretta sicuritaria come risposta ad una latente insoddisfazione che difronte alle crescenti difficoltà del vivere quotidiano è montata sempre più soprattutto tra le giovani generazioni che hanno fatto sentire la loro voce ed tutto il loro disagio, anche sbagliando e commettendo gravi violazioni per le quali è giusto chiamarli a responsabilità ma non con le manette e con le punizioni repressive, bensì con risposte concrete ai loro disagi e ponendosi in ascolto alle loro angosce.
Eppure è stato lo stesso presidente Mattarella, dopo aver condannato subito le violenze di piazza, a ricordare a tutti come “la questione giovanile” sia una enorme questione sociale da non sottovalutare e invita ad “allargare lo sguardo, interrogarsi sull’origine di tanto malessere, chiedersi cosa metta in moto l’onda distruttiva”.
Oggi, “nel magma della gioventù che schiuma di collera c’è di tutto”, ha spiegato Massimo Giannini, c’è anche quel disagio giovanile che spesso non si vuol sentire neanche nominare perché suona giustificazionismo. Lo ha richiamato però anche Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, sceso in politica col movimento ‘Più uno’: “Individuare un incendiario – ha sottolineato – non elimina il materiale infiammabile del disagio e della rabbia giovanile”. Antonio Gramsci, nel 1917, scriveva: “Perché si provveda ai bisogni degli uomini è necessario rappresentarsi le loro sofferenze.