Ancora una nuova legge elettorale
Ancora una nuova legge elettorale
Dopo l’esito negativo del referendum sulla giustizia, la riforma elettorale è diventata il nodo essenziale per la maggioranza di Governo e per la Presidente del Consiglio. L’obiettivo è chiaro: accantonare la forma di governo parlamentare attraverso un sistema elettorale che introduce un premio di maggioranza tale da spostare in modo determinante gli equilibri ed impedire modifiche del quadro maggioritario durante il quinquennio parlamentare e introduce l’indicazione del Premier da parte degli elettori per imbavagliare il Presidente della Repubblica che viene di fatto espropriato di una propria prerogativa; il tutto assume un sapore antidemocratico e incostituzionale che viola in particolare il principio di separazione ed equilibrio tra i poteri.
In via preliminare c’è da chiedersi: a CHI deve servire una Legge Elettorale?
La risposta corretta dovrebbe essere : ai cittadini elettori . Ossia la legge elettorale dovrebbe rappresentare lo strumento più equo per permettere al cittadino di esprimere il proprio voto eleggendo i propri rappresentati al Parlamento per attuare il Programma che è stato dalle diverse forze politiche proposto e per il quale è richiesto il consenso. Il cittadino deve essere messo nella condizione migliore e più chiara per eleggere i rappresentanti chiamati ad attuare la proposta politica e la volontà popolare. L’impressione che si ha leggendo la proposta di Legge in discussione è che ancora una volta i Partiti, in ispecie i Partiti di Governo, propongano una legge che consenta loro di rafforzare il proprio potere mantenendo la maggioranza per continuare ad esercitare il potere. Quindi che serva ai politici e alla maggioranza per garantire possibilmente rafforzato lo status quo. Questo già di per se tradisce il senso ontologico di una legge elettorale.
Il Disegno di legge, firmato dai rappresentanti dei quattro partiti della maggioranza, è stato presentato al Parlamento un mese prima del referendum del 22/23 marzo e dopo l’esito referendario prontamente incardinata nella Commissione affari costituzionali della Camera. Successivamente riscritta a seguito dei numerosi rilievi di legittimità sollevati dalle opposizioni e da costituzionalisti (il disegno Bignami bis) è calendarizzato alla Camera in discussione a partire dal 26 giugno. L’intento dei proponenti è evidente: modificare la legge vigente nella convinzione di rendere più probabile la vittoria di uno schieramento (quello attualmente al Governo) alle prossime elezioni e sulla scia del risultato consolidare una ipotesi di Premierato anticipato dalla indicazione del Premier effettuata con il voto dai cittadini.
Il Melonellum (così viene chiamata negli ambienti parlamentari la proposta di legge Bignami ed altri – oggi Bignami bis) prevede l’abolizione dei collegi uninominali (i 3/8 delle due Camere), ma soprattutto l’attribuzione di un “premio di governabilità” di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato alla prima coalizione che ottenga almeno il 42% dei voti che non scatterà se ci dovessero essere maggioranze diverse tra Camera e Senato; nessun ballottaggio; si introduce una soglia massima di seggi raggiungibili (220 alla Camera e 113 al Senato), non permettendo così di raggiungere il 60% dei seggi, anche ipotizzando che il vincitore ottenga la totalità dei 27 seggi in palio tra Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e circoscrizioni all'estero, e quindi scongiurando che gli organi di garanzia possano essere eletti senza accordo tra gli schieramenti.
L’attribuzione di un alto numero di seggi alla coalizione più votata costituisce un istituto ormai tipicamente italiano (legge Acerbo del 1923, legge truffa del 1953, Porcellum nel 2005, Italicum nel 2015), mentre in Europa è inesistente con l’unica eccezione della Grecia dove il premio di 50 seggi al primo partito può andare da un minimo di 20 a un massimo di 50 seggi su 300. L’esperienza del Porcellum applicato per tre elezioni (2006, 2008 e 2013) dimostra che il premio costringe i partiti a coalizzarsi, ma, anche quando attribuisce la maggioranza più che assoluta dei seggi a una coalizione, non garantisce l’omogeneità e la durata del Governo (com’è avvenuto con il quarto esecutivo Berlusconi nato nel 2008 e dimissionario nel 2011).
Un secondo aspetto di rilievo della nuova proposta di Legge elettorale riguarda la natura bloccata delle liste che impedisce la scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori. Nel 2014 la Corte costituzionale ha bocciato tale sistema ritenendolo non conforme alla “logica della rappresentanza” propria della Costituzione. Tuttavia ha ammesso il ricorso a liste bloccate solo in presenza di una quota di collegi uninominali e di circoscrizioni elettorali con un numero di candidati talmente ridotto da garantirne la conoscibilità. Entrambe le condizioni mancano nel disegno di legge attualmente in discussione: i collegi uninominali vengono aboliti, le circoscrizioni, comprendenti una quota di seggi da assegnare eventualmente con premio di governabilità a listoni che si configurerebbero come nazionali prescindendo dai risultati effettivi ottenuti al loro interno, verrebbero ad assegnare mediamente tredici o quattordici seggi impedendo la conoscibilità dei candidati. Né sarebbe risolutiva l’ipotesi che è stata ventilata di rendere bloccati solo i capilista, in quanto consentirebbe la scelta degli altri candidati da parte degli elettori solo per le liste maggiori, mentre per quelle medie o piccole la totalità o quasi degli eletti sarebbe imposta dall’alto. Quindi il blocco delle liste viola il principio costituzionale della rappresentanza e la libertà del voto. Ed è stata una delle cause del calo della partecipazione elettorale, scesa al 75,2% nel 2013, al 72,8% nel 2018 e al 63,91% nel 2022.
Resta la soglia di sbarramento al 3% per i partiti ma, su pressione di Noi moderati, viene ammessa la lista di coalizione con più voti tra quelle sotto soglia. Resta il doppio listino bloccato: di partito per la competizione proporzionale e di coalizione per il premio. In questo modo gli elettori votano liste precompilate, ma non possono esprimere alcuna preferenza.
Manca invece qualsiasi regolamentazione per il voto ai fuori sede.
La prima versione del ddl Bignami, come noto, non prevedeva le preferenze. Contraria in particolare la Lega, che su questo punto ha minacciato di far saltare il tavolo, così come Forza Italia. Sulla carta resta favorevole invece Fratelli d’Italia, così come Noi moderati (e Roberto Vannacci): l’ipotesi più probabile è un emendamento presentato direttamente in Aula, dove può essere chiesto il voto segreto (articolo 49 del Regolamento della Camera). Ma l’impressione è che nessuno intenda sacrificare tutto per le preferenze. D’altronde non sono previste nemmeno nella legge attualmente in vigore, il Rosatellum (introdotto dal governo Gentiloni) ed erano state abolite dal Porcellum di Calderoli (governo Berlusconi). Questo punto sul pino politico costituzionale costituisce una esautorazione del cittadino che con il voto dovrebbe scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, scelta che invece viene scippata a favore delle corporazioni partitiche e delle famiglie politiche .
Il Terzo tema introdotto dal Disegno di Legge in discussione è costituito dalla proposta che incide sulla natura della forma di governo parlamentare sancita nella Costituzione. Preoccupati che il Premierato possa non andare in porto ottenendo la maggioranza dei voti favorevoli in un futuro referendum, gli estensori della proposta della maggioranza tentano di anticiparne il contenuto per via elettorale. Non si limitano quindi a stabilire, come faceva il Porcellum, che al momento della presentazione del programma elettorale sia indicato il capo della forza politica o l’ “unico capo” della coalizione, ma venga dichiarato “il nome e cognome della persona da loro indicata come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri”. Viene ripresa la precisazione per cui “restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”. Ma se questa aveva un significato per la dichiarazione meramente politica di un “capo”, non lo ha per un’indicazione di tipo istituzionale, che introduce nel procedimento di formazione del Governo la proposta dei candidati alla Presidenza del Consiglio e quindi limita il potere di nomina del Capo dello Stato, tanto più in quanto rafforzata dal premio di governabilità alla coalizione vincente. Insomma si vuole introdurre nella legge elettorale una elezione di fatto del capo del Governo non essendo sicuri di potere ottenere quella di diritto con una revisione costituzionale.
Al fine dichiarato della governabilità se ne aggiunge un altro non dichiarato, ma forse più determinante: quello di evitare un rovesciamento dell’attuale maggioranza che, attraverso la permanenza degli attuali collegi uninominali, potrebbe avverarsi.
Questa proposta di riforma assembla elementi diversi delle esperienze precedenti, recependo dalla legge Calderoli il modello di un sistema proporzionale corretto da un voto di maggioranza (ma tradotto in un voto di governabilità), dalla legge Renzi il ballottaggio, dalla legge Rosato la possibilità di coalizioni e la misura della clausola di sbarramento
Il dato da sottolineare è che questi diversi sistemi non sono mai riusciti a trovare un giusto punto di equilibrio tra il fine della rappresentanza e quello della governabilità, e per questo hanno avuto vita breve sotto la pressione di fattori contingenti diretti non tanto a favorire l’interesse generale, ma la vittoria o la sconfitta di una parte. E oggi, su questa stessa linea politica, viene a emergere il disegno di questa riforma che assembla elementi diversi delle esperienze precedenti, recependo dalla legge Calderoli il modello di un sistema proporzionale corretto da un voto di maggioranza (ma tradotto in un voto di governabilità), dalla legge Renzi il ballottaggio, dalla legge Rosato la possibilità di coalizioni e la misura della clausola di sbarramento.
Sul piano della legittimità costituzionale, i rilievi critici maggiori (e su cui più insistono le opposizioni) investono in particolare tre aspetti: la misura del premio di governabilità, il ballottaggio e le liste bloccate.
Per quanto concerne il premio, si nota come esso consenta di raggiungere un livello di eletti superiore a quel 55% (già considerato accettabile dalla Corte nella sua sentenza del 2014) e di raggiungere, anche con l’aiuto dei voti esteri e dei collegi uninominali residui, quella soglia dei 3/5 che consente alla sola maggioranza di eleggere non solo il presidente della Repubblica (per cui dopo la terza votazione basta la maggioranza assoluta), ma anche altri organi di garanzia, come i giudici costituzionali di estrazione parlamentare e come membri laici del Consiglio superiore della magistratura. In sostanza, la maggioranza conseguibile verrebbe in questi casi a incidere irragionevolmente in quel giusto rapporto tra Paese reale e Paese legale espresso come limite insuperabile dalla giurisprudenza costituzionale.
Per quanto concerne il ballottaggio, la critica investe il fatto che lo strumento potrebbe condurre anche a esiti opposti nelle due Camere e rendere quindi impossibile la definizione di una maggioranza omogenea.
Infine, per le liste bloccate, la critica è che con questa tecnica si viene a incidere negativamente su quanto la Corte ha già affermato con la ricordata sentenza n. 1 del 2014 sul potere di scelta consapevole e diretta degli eletti da parte degli elettori.
Ai profili di legittimità costituzionale, i critici della riforma vengono, inoltre, ad aggiungere anche profili di funzionalità politica. Il sistema proposto tenderebbe solo a conservare l’esistente e non a migliorare, come si dovrebbe, l’assetto attuale del nostro sistema politico colpito da due gravi patologie come il distacco crescente tra corpo elettorale e istituzioni governanti (distacco reso sempre più evidente dalla misura raggiunta dall’astensionismo) e la frammentazione, che sta trasformando i nostri partiti in corporazioni settoriali a guida personale.
L’esigenza di correggere la prima patologia comporterebbe, quindi, l’adozione di sistemi diretti a valorizzare o con le preferenze o con i collegi uninominali la scelta personale diretta degli eletti da parte degli elettori, mentre un’azione di contrasto verso la frammentazione in atto comporterebbe l’esigenza non di confermare, come la riforma fa, ma di elevare le attuali soglie di sbarramento.
Entra così in gioco un altro tema di fondo che riguarda un aspetto della funzione da assegnare ai sistemi elettorali e che supera la questione della proporzionalità-governabilità per investire l’aspetto del miglioramento del tessuto politico complessivo e della qualità della classe parlamentare. In sostanza, per un Paese come il nostro, i sistemi elettorali devono essere orientati soltanto verso la rappresentanza del popolo e la costituzione dei governi o anche verso la correzione e il miglioramento della realtà politica esistente?
Il sistema che oggi viene proposto dalla maggioranza mette quindi in campo due ordini di problemi, che impongono tanto di correggere alcuni vizi evidenti che investono la sfera della legittimità costituzionale, quanto di avviare, attraverso la legge elettorale, la correzione delle patologie più gravi che oggi affliggono il nostro sistema politico.
Ancora una volta si deve però con rammarico evidenziare come lo strumento legislativo venga attivato essenzialmente per garantire alla politica le prerogative della propria autoconservazione, non quindi servire il bene comune ma garantire il perpetrarsi di se stessa, con buona pace della democrazia.