Facciamo luce sulle archiviazioni disciplinari
Facciamo luce sulle archiviazioni disciplinari
Se non ora, quando?
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, "ha indetto per i giorni 25 e 26 ottobre 2026 la elezione dei suoi venti componenti magistrati". É così che la Storia presenta l’immancabile conto, prospettando l’urgenza della totale trasparenza delle vicende disciplinari dei candidati.
Ben vero i cives hanno respinto l’iniziativa referendaria non perché ignorassero il disastroso correntismo all’interno della Magistratura, documentato dalle divulgatissime chat del dott. Palamara, ma piuttosto in quanto il Ministro Nordio - come risulta ‘confessato’ nei suoi citatissimi libri - voleva trarne occasione per spostare l’asse del nostro ordinamento dal modello romanistico di civil law a quello britannico di common law, incompatibile con la nostra Costituzione. Si è al postutto ritenuto che il proposto rimedio fosse peggiore del notissimo e persistente male.
Esploso l’affaire Palamara nel 2019, il Capo dello Stato non sciolse il Consiglio Superiore della Magistratura soltanto per favorire la sollecita punizione a tutti i livelli dei magistrati colpevoli. Per comprendere la gravità della vicenda è sufficiente ricordarne qualche esempio significativo.
Anno domini 2017, 24 novembre. Il dott. Tizio, Procuratore della Repubblica, rappresentava, con numerose chat, al dott. L. Palamara, allora influente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, la ferma “opposizione” alla nomina del dott. Sempronio quale Presidente di sezione di un Tribunale, preferito dalla competente Commissione del CSM alla concorrente Simplicia. In vista della decisione plenaria del Consiglio, il dott. Tizio protestava con il dott. Palamara intimandogli "così non va" e sottolineando che la sconfitta della dott.ssa Simplicia avrebbe comportato, per la loro corrente associativa, una perdita di almeno 25 voti su 39 nel circondario di riferimento. Ebbene a tutt’oggi non è dato sapere se il dott. Tizio – che nella stessa chat non mancava di indirizzare il proprio saluto a Renzi («Così mi piaci, salutami Renzi») – abbia subito qualche sanzione disciplinare ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura nonché all’interno dell’ANM, ovvero se la sua descritta condotta sia stata piuttosto ritenuta meritevole di archiviazione in sede propria, e per quale ragione!
Infatti, bandito il dott. Palamara dall’Ordine e dal0l’ANM e dimessisi alcuni membri del CSM, il P.G. della Suprema Corte, al pari del Ministro della Giustizia, ha blindato le archiviazioni disciplinari, assumendo «che esse non sono documenti amministrativi, bensì atti processuali» (C.D.S. sentenza n. 4014 del 2024). Ma allora, se in ambiente propriamente disciplinare «Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale» ai sensi dell’art. 16, 2° D. lgs. non 109 del 2006 - come tiene a sottolineare lo stesso Giudice amministrativo - perché non applicare l’art. 116 c.p.p. anche alle archiviazioni disciplinari? Perché cioè l’archiviazione disciplinare (decretata in solitudine dal P.G. della Suprema Corte) dovrebbe essere inaccessibile, a differenza di quella penale (decisa dal G.I.P. su istanza del P.M.)? A fronte dell’obbligo di agire in sede penale, imposto dall’art. 112 Cost. al P.M., non è meno cogente l’art. 14, 3° del D. lgs. n. 109 del 2006, quando prescrive al P.G. presso la Suprema Corte di agire in sede disciplinare. Rileva infine che - mediante l’archiviazione - il P.G. presso la Suprema Corte ha il potere d’inibire alla competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura la decisione su ogni notizia disciplinare, al di fuori di qualunque effettivo controllo, giacché il Ministro della Giustizia, siccome (a differenza del P.G.) non obbligato a promuovere l’azione disciplinare (art. 107, 2° Cost.), non ha neppure il dovere giuridico di sindacare l’inazione del P.G.
A livello associativo, fu il Garante per la Privacy a propugnare la trasmissione delle famose chat di Palamara all’ANM, proprio per consentirle di sanzionare i soci colpevoli di avere violato il codice etico (emanato dall’ANM addirittura in forza di una legge statale), che sanziona rigorosamente le raccomandazioni per accedere alle nomine e la becera attività spartitoria. Ma, a seguito di un’ulteriore inspiegata richiesta dell’ANM, il medesimo Garante ha disposto, con un claudicante ‘parere’ del 20 ottobre 2022, la segretezza di tutte le decisioni del Collegio dei Garanti (già Probiviri) e del Comitato Direttivo Centrale, archiviazioni comprese. Infine, in applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 170/2023), sebbene dettata esclusivamente per il processo penale, proprio i precedenti Probiviri dell’ANM, con l’invocato avallo del CDC, hanno addirittura escluso che si potessero sanzionare in ambito associativo i numerosi correi di Palamara, quali risultano dalle divulgatissime chat!
Steso sull’affaire Palamara il velo del segreto, restano così disattesi a tutti i livelli i voti espressi per una celere e trasparente sanzione espressi dal Capo dello Stato.
I rimedi sono agevoli. Sarebbe di certo auspicabile un’iniziativa volta a proporre che, con legge ordinaria, sia esclusa in ogni caso la segretezza delle disposte inazioni disciplinari decise dal P.G. della Suprema Corte, adottandosi invece il modulo procedimentale ragionevolmente previsto perfino in sede penale (art. 116 c.p.p.).
Quanto alle sanzioni endodisciplinari dell’ANM, si ha ragione di ritenere che il novellato Collegio dei Garanti (Presidente Filippo Pennisi; membri Carlo De Chiara, Massimo Galli, Anna Introini, Armando Spataro) sappia e voglia rimeditare tanto il parere espresso dal Garante della Privacy (insediatosi il 29 luglio 2020 e oggi al centro di un vasto dibattito pubblico), quanto l’effettiva circoscritta rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023. È destinata a diventare un’associazione segreta quella in cui ciascuno degli associati sia tenuto all’oscuro delle altrui vicende disciplinari, sebbene estremamente rilevanti proprio in occasione delle elezioni al Consiglio Superiore della Magistratura!
Ma ognuno dei rimedi prospettati sarà utile soltanto se intervenga ben prima delle prossime elezioni al Consiglio Superiore della Magistratura, fissaste per il 25 e 26 ottobre 2026: chiamati al voto, gli elettori hanno il diritto di conoscere per tempo i trascorsi disciplinari dei candidati comunque definiti!
Specialmente al tempo della 'pandemia' (il «Sistema Palamara»), «La luce del sole è il miglior disinfettante» (L. Brandeis, già membro della Corte Suprema americana) ed è indispensabile che siano proprio i Magistrati a battersi per ..fare luce!